Sentenza 19 gennaio 2023
Decreto cautelare 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00941/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2021, proposto da
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ma.C S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del decreto del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 5911 del 20 maggio 2021 e relativo Allega 1, pubblicati nella sezione “Fondo salva opere” del profilo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Secondo Piano di Riparto Certificazioni ammesse al Fondo salva opere annualità 2021”, nella parte in cui, tra le certificazioni ammesse, non figurano i crediti della Technoscavi s.r.l. nei confronti della Astaldi s.p.a., ceduti all'odierna ricorrente Ifitalia s.p.a.;
- del decreto del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 5869 del 19 maggio 2021 e relativo Allegato 1, pubblicati nella sezione “Fondo salva opere” del profilo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Primo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al fondo salva opere e saldo – annualità 2020 2021”, nella parte in cui i crediti della Technoscavi s.r.l. nei confronti della Astaldi s.p.a., ceduti all'odierna ricorrente Ifitalia s.p.a., sono stati espunti dall'elenco degli ammessi al Fondo Salva opere, di cui all'Allegato 1 allo stesso Decreto;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. M_INF. EDIL Registro Ufficiale U. 0001764 del 18 febbraio 2021, trasmesso a mezzo p.e.c. alla società ricorrente, a firma del Direttore Generale, dott.ssa B. Casagrande, e del Dirigente, dott. ing. D.Iannaccone, con il quale è stata richiesta la restituzione dell'importo erogato alla società Ifitalia s.p.a, pari a € 90.463,18, giusto Decreto Direttoriale prot. n. 15936/2020, in quanto “parrebbe essere venuto meno il requisito di ammissione al fondo in parola, rappresentato dall'esistenza del credito previsto dal comma 1-ter dell'art. 47 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti in epigrafe individuati includenti i piani di riparto relativi al fondo “salva-opere” istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui all’art. 47, commi da 1 bis a 1-septies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58), per la parte recante rispettivamente l’espunzione (a seguito di rettifica per le annualità 2020-2021) e la definitiva non ammissione (per l’annualità 2021) al Fondo medesimo delle certificazioni in ordine a due crediti ceduti alla ricorrente stessa (per i quali era stata presentata la relativa istanza di ammissione al Fondo) unitamente alla nota ministeriale contenente la richiesta restitutoria delle somme a tale titolo già erogate, alla luce della riportata motivazione secondo la quale sarebbe venuto meno il requisito di accesso al Fondo in parola rappresentato dall’esistenza del credito, previsto dal comma 1-ter dell’art. 47 D.L. n. 34/2019 in ragione dell’avvenuta emissione ed assegnazione ai creditori chirografari – in esecuzione dell’omologato concordato preventivo – di azioni e strumenti finanziari partecipativi necessari ad estinguere ogni obbligo nei confronti dei creditori stessi.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza, volti a denunciare la violazione della disciplina normativa in tema di accesso al fondo “salva-opere”, l’eccesso di potere sotto molteplici profili (per illogicità manifesta, contraddittorietà tra i provvedimenti adottati dal medesimo Ministero, travisamento fattuale e disparità di trattamento), nonché la violazione delle norme procedimentali e il difetto di istruttoria e di motivazione.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria difensiva con la quale è stato eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione amministrativa alla luce di precedenti pronunciamenti del medesimo Tribunale (sentenze TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 maggio 2021, nn. 5713, 5715, 5718 e 5719, rese con riguardo a fattispecie analoghe) ovvero l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato (rispetto all’impugnato decreto contenente il secondo piano di riparto), nonché sono state articolate le ragioni a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, a seguito della rinuncia alla misura cautelare formulata in atti e ribadita nel corso della discussione orale dal difensore di parte ricorrente, come riportato nel relativo verbale.
5. In vista dell’udienza di merito fissata a fronte dell’istanza di prelievo avanzata dalla ricorrente, le parti in causa non hanno depositato alcuna memoria ex art. 73 c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 15 giugno 2022, nel corso della discussione orale la parte resistente ha insistito sull’eccezione relativa al difetto di giurisdizione evidenziata negli atti depositati in giudizio, come riportato a verbale.
6.1. All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, condividendo l’eccezione preliminare in rito formulata dalla resistente Amministrazione nell’ambito della memoria difensiva depositata, ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto attinente ad una controversia soggetta alla cognizione del giudice ordinario, in linea con i recenti pronunciamenti del Giudice amministrativo sul punto resi con riguardo a fattispecie analoghe a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 14 maggio 2021, n. 5713 e, da ultimo, Cons. St., sez. V, sent. 9 giugno 2022, n. 4730).
In proposito, nel richiamarsi integralmente – ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a. – al pertinente contenuto dei citati precedenti giurisprudenziali, in questa sede il Collegio intende riportare (per esigenze di sinteticità) i passaggi essenziali del percorso motivazionale ivi articolato.
7.1. Al riguardo va preliminarmente osservato che, sulla base del generale criterio di riparto di giurisdizione – fondato sulla natura della situazione giuridica azionata – ove applicato in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (nel cui ambito indubbiamente ricade la fattispecie per cui è causa), è stato costantemente affermato che “ … sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Ad. Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 5713/2021, cit.).
7.2. Ciò posto, occorre evidenziare che la presente fattispecie rientra nella casistica sopra richiamata, in quanto “… l’ammissione al fondo salva-opere dipende esclusivamente dalla esistenza di requisiti integralmente previsti dalla legge e l’amministrazione non è chiamata ad esercitare alcun potere discrezionale al fine di assegnare il beneficio in parola alle imprese richiedenti ma è tenuta esclusivamente a verificare la sussistenza o meno di detti requisiti ” (cfr. sent. n. 5713/2021, cit.).
All’esposta conclusione si perviene sulla base del quadro normativo in materia di ammissione al Fondo in questione, considerato il petitum sostanziale oggetto del presente giudizio (rappresentato dal contenuto della tutela richiesta).
7.2.1. In merito alla disciplina di rango primario volta a regolare la fattispecie dedotta in giudizio, è stato evidenziato che “… l’art. 47, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58 del 2019, come modificato in sede di conversione in legge del decreto n. 101/2019 così recita: “Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere" (…) Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo ”.
Ai sensi del successivo comma 1-ter “I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del Codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata ” (cfr. sent. n. 5713/2021, cit.).
7.2.2. Ciò premesso, quanto all’oggetto dell’odierno giudizio va osservato che le contestazioni mosse risultano incentrate sul tema dei requisiti di ammissione al Fondo medesimo.
Come evidenziato nell’ambito dei richiamati pronunciamenti resi su fattispecie analoghe, “ La presente controversia si incentra unicamente sulla sussistenza o meno di un “credito insoddisfatto”, ossia del requisito previsto dalla legge per l’ammissione al fondo “salva-opere” e, pertanto, non è configurabile alcuna posizione di interesse legittimo in capo alla parte ricorrente, poiché l’amministrazione non aveva il potere di riconoscere o meno il beneficio a seguito di una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco ” (in tal senso, cfr. sent. n. 5713/2021, cit.).
In particolare, la censurata determinazione assunta dal Ministero tramite gli atti oggetto di gravame “ … non consegue ad una valutazione discrezionale, comparativa, su interessi contrapposti, al fine di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla ammissione delle imprese al Fondo, posto che tale interesse pubblico è presupposto e, nella specie, l’unica valutazione effettuata dall’amministrazione, senza alcuna ponderazione degli interessi in gioco, consiste nel riscontro ‘oggettivo’ dell’insussistenza dei presupposti per l’ammissione dell’impresa appellante al contributo, espressamente disciplinati dalla legge ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 4730/2022, cit.).
8. Ne discende, in linea con la riportata conclusione riferita a fattispecie analoghe a quella per cui è causa, che nel caso di specie deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso il Tribunale ordinario competente per territorio entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza (art. 11, co. 2, c.p.a.).
9. Attesa la peculiarità del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO