Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliere rel.
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 10/01/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. NAPPI MASSIMO e NAPPI Parte_1
MARCO
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. FLAMMENT SIMONA CP_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2021 innanzi al Tribunale di Roma ha Parte_1 convenuto in giudizio deducendo che: in data 1/02/2002 era stato assunto dall'allora CP_1 già e dal 1/1/2010 con contratto di formazione e lavoro della durata CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 di 24 mesi e cioè sino al 01/02/2004, data in cui il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato;
con sentenza n.7693/2012 la parte datoriale veniva condannata al pagamento in suo favore di Euro 2.081,62 a titolo di scatti di anzianità con riferimento alla durata biennale del CFL. Ciò premesso il evidenziava che l' non aveva però provveduto ad Pt_1 CP_1 adeguare la sua retribuzione essendosi limitata a pagare le differenze per scatti di anzianità fino al 31 Dicembre 2010, per cui chiedeva al Tribunale di Roma la condanna al pagamento della somma di euro 2.444,30 a titolo di accantonamento del TFR quanto ad euro 163,42 e di euro
2.280,88 per tutte le voci indicate nel conteggio allegato al ricorso, maturate nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 1 Febbraio 2016.
Si costituiva l' eccependo, in via principale, l'inammissibilità e/o CP_1 improponibilità del ricorso per indebito frazionamento del credito, sul presupposto che il
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ricorrente avrebbe dovuto proporre tale domanda nel pregresso procedimento anziché in un successivo, autonomo giudizio. In subordine eccepiva la prescrizione delle somme richieste a titolo di retribuzione con riferimento al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza impugnata riteneva parzialmente violato il principio del divieto di frazionamento del credito quanto al periodo dal 1.1.2011 al momento della proposizione del ricorso monitorio e, quanto alla restante parte della domanda, accertava l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
Avverso tale sentenza propone appello censurando in primo luogo Parte_1
l'applicazione nel caso di specie dei principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione fin dal risalente pronunciamento n. 28719/2008 per cui “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento …”.
In secondo luogo la parte lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, degli atti interruttivi della prescrizione e in particolare della PEC inviata in data
16/3/2016 e dal reclamo del 3/3/21.
L resiste all'appello reiterando le proprie deduzioni difensive, già accolte CP_1 all'esito del giudizio di primo grado. L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo di censura, questo Collegio rileva che con ricorso monitorio depositato il 9/11/2011 l'odierno appellante chiedeva al Tribunale di Roma la condanna di al pagamento della somma di € 2.081,62 a titolo di scatti di anzianità maturati nel Parte_2 periodo biennale di formazione e lavoro, dovutigli sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 23/09/2010 n. 20074, riservandosi di chiedere in separata sede l'importo dell'incidenza degli scatti su tutti gli istituti legali e contrattuali (quali ad es. straordinario notturno, festivo, indennità varie, t.f.r. ecc.).
Con la sentenza 17197 del 23/10/2012, passata in giudicato, il Tribunale rigettava l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Dalla lettura della pronuncia si comprende che il decisum è relativo, in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all' art. 112 c.p.c., al solo periodo antecedente al gennaio 2011 (riconoscimento degli scatti e condanna al pagamento di somme a tale titolo spettanti fino al 31.12.2010). Come infatti si ricava con chiarezza dai conteggi contenuti nel ricorso monitorio del suddetto giudizio, le somme richieste concernevano differenze per scatti di anzianità per il periodo dal 1 Febbraio
2004 ossia dalla maturazione del diritto sino al 31/12/2010. Visto il rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicato è quindi relativo all'accertamento del diritto agli scatti di anzianità e alla condanna al pagamento degli stessi, fino a tale data maturati.
Invece con il successivo ricorso, introduttivo del giudizio di prime cure, depositato il
30.4.2021, il rassegnava le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del Pt_1 sig. a percepire l'importo di € 2.280,88 maturato dal 1/1/2011 al 1/2/2016 per Parte_1 tutti i titoli indicati nel conteggio di cui al presente atto, e conseguentemente condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagarle detta somma o quella Pt_2 accertata di giustizia”. E' quindi evidente che il ricorso monitorio, depositato il 9/11/2011, riguardava somme maturate fino al 31.12.2010, mentre il secondo ha ad oggetto gli emolumenti maturati dal
1/01/2011 al 1/2/2016 (come è chiaramente desumibile anche dai conteggi di cui all'allegato 9
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del fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado, che infatti concernono le sole differenze retributive per lo scatto a.p.a. e relative incidenze sui vari istituti contrattuali dal
01.01.2011 al 31.01.2016) e quindi crediti che per la grandissima parte (ossia per tutti i 5 anni richiesti fatta eccezione per dieci mesi, dal gennaio ad ottobre 2011) non erano ancora maturati alla data del deposito del primo ricorso (9.9.2011) e che, pertanto, non avrebbero potuto essere all'epoca neppure rivendicati.
Peraltro nel ricorso introduttivo del suddetto giudizio il si riservava di chiedere Pt_1 in separata sede l'importo dell'incidenza degli scatti su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Tali elementi inducono questo Collegio a ritenere che nella fattispecie concreta la scelta processuale del di non includere nella richiesta monitoria gli ultimi dieci mesi di Pt_1 rapporto e gli importi derivanti dall'incidenza dello scatto APA sugli altri emolumenti dovuti per legge e per contratto non integra quella parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria che si traduce in un abuso degli strumenti processuali, sanzionabile con l'inammissibilità della relativa domanda. L'interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni ascrivibili a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo che la giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. 2057 del 24/01/2019) pone quale elemento imprescindibile per escludere l'abusivo frazionamento processuale del credito è infatti insito nella ragionevole scelta di far confluire una parte del tutto minoritaria delle differenze richieste nel calcolo complessivo delle spettanze anche al fine di un calcolo, piu' complesso, comprensivo degli importi dovuti a seguito dell'incidenza di tale scatto sugli istituti indiretti. Del resto si consideri che la questione sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite della S.C. (nella nota pronuncia n. 4090 del
16/02/2017 affermativa del seguente principio di diritto: "Le domande aventi ad oggetto diversi
e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”) era la seguente: “se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con
l'improponibilità della domanda”. Nel caso oggetto del presente giudizio invece non si discute di due domande proposte una volta cessato il rapporto di lavoro bensì della proposizione di una prima domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto allo scatto APA e di una seconda domanda, entrambe intervenute a rapporto ancora in corso, di condanna al pagamento di una parte del tutto residuale di differenze per tale scatto e (per la gran parte) di differenze su emolumenti indiretti conseguenti all'incidenza di tale scatto. Peraltro l'applicazione della sanzione in esame costituisce ipotesi residuale laddove è la stessa pronuncia richiamata a
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ricordare che: “la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione”. Aggiungono le S.U. altresì che “e' infine il caso di evidenziare che l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia”.
Il primo motivo di appello è pertanto fondato, dovendosi ritenere non integrata alcuna fattispecie di abusiva parcellizzazione della domanda.
E' fondato anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, degli atti interruttivi della prescrizione e in particolare della PEC inviata in data 16/3/2016.
Preliminarmente occorre precisare che la richiesta attorea oggetto del presente giudizio attiene agli emolumenti relativi al periodo dal 1/01/2011 al 1/02/2016. Il ricorso introduttivo cui fa riferimento parte appellante è evidentemente il ricorso monitorio depositato non già il 9 settembre 2011 bensì il 9 novembre 2011. Quanto alla data della notifica si osserva che quella del 15 ottobre 2011, indicata anche dall'odierna parte appellata nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (depositato in atti all'esito dell'ordinanza emessa all'udienza del 24 maggio 2024) non può essere anch'essa corretta trattandosi di decreto ingiuntivo emesso in data 17 novembre 2011. Non potendo altrimenti ricavarsi tale data dagli atti di causa occorre fare riferimento, quale data ultima di possibile notifica del suddetto decreto ingiuntivo, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ossia il 23.1.2012.
Cio' posto, entro il successivo quinquennio interveniva regolare notifica della Pec del
16.3.2016 versata in atti (si veda doc. n. 6 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), in relazione alla quale parte appellata eccepisce che la stessa non puo' valere ai fini interruttivi della prescrizione poiche' inviata dal “al solo fine di richiedere Pt_1
l'esecuzione di quanto disposto con il precedente giudizio” e “non contenente una richiesta di pagamento specifica che avrebbe dovuto essere formulata facendo riferimento alla causa legittimante la domanda che e' il contratto di lavoro e non il precedente giudiziario che nulla aveva disposto riguardo la spettanza delle voci contrattuali in esame”.
La costante giurisprudenza di legittimità afferma che le caratteristiche degli atti evocati dall'art. 2943 comma 4, prima parte c.c. si compendiano nella "chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)" e nella "esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)" Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere
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dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (si veda Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020,
n.18546).
Nel caso di specie la missiva del 15 Marzo 2016 lamenta l'inadempimento retributivo censurando con chiarezza il mancato adeguamento del trattamento retributivo con specifico riferimento all'incidenza degli scatti di anzianità su tutti gli istituti legali e contrattuali quali straordinario notturno festivo indennità varie, tfr. La valenza interruttiva della prescrizione non puo' pertanto essere validamente posta in discussione.
Entro il quinquennio successivo alla data di notifica (16.3.2016) della PEC in oggetto interveniva, pacificamente, ulteriore atto interruttivo rappresentato dal reclamo del 3.3.2021.
L'appello è pertanto fondato anche con riferimento all'erroneo accertamento dell'intercorsa prescrizione.
Superata pertanto la questione della asserita violazione del divieto di frazionamento del credito e rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione, il ricorso originariamente presentato dal deve ritenersi fondato, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza che ha Pt_1 accertato il diritto dello stesso agli scatti di anzianità di cui si discute e dei conteggi delle differenze retributive per a.p.a. e relative incidenze sui vari istituti contrattuali dal 01.01.2011 al 31.01.2016 (di cui all'allegato 9 del fascicolo di parte ricorrente del giudizio di primo grado), che appaiono immuni da vizi, con riferimento sia ai criteri sulla cui base sono stati sviluppati sia alle singole operazioni di calcolo e che non sono stati oggetto di alcuna contestazione specifica da parte dell' Sul punto si ricorda che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere CP_1 della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n.
4051 del 18/02/2011).
L'appello è pertanto integralmente fondato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in integrale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accerta il diritto di a percepire l'importo di € 2.280,88 maturato dal 1/1/2011 Parte_1 al 1/2/2016 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento della suddetta somma nonché ad accantonare a favore di Pt_1
ai fini del T.F.R., la somma di € 163,42;
[...] condanna la società appellata alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 1.030,00 e quanto al secondo grado in € 962,00, oltre rimborso
Corte di Appello di Roma
forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte appellante.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia