Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in relazione ad un reato successivamente trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione per il reato di ingiuria).
Commentario • 1
- 1. Art. 75 - Rapporti tra azione civile e azione penalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2016, n. 32792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32792 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
3 32 7 9 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1707/2016 Presidente - ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE N.39691/2015 STEFANO PALLA EDUARDO DE GREGORIO -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI TO nato il [...] a [...] nei confronti di: NN PA nato il [...] avverso la sentenza del 27/01/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generate in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 24/10/2013, il Giudice di pace di Novara di Sicilia assolveva PA BO dal reato di ingiuria in danno di AZ ON (per avergli indirizzato espressioni quali "cretino, deficiente") a norma dell'art. 54 cod. pen. Investito dell'impugnazione della parte civile, con sentenza deliberata il 27/01/2015 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto PA BO perché il fatto non sussiste. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione la parte civile AZ ON, attraverso il difensore e procuratore speciale avv. V. Mandanici, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosse rvanza dell'art. 594 cod. pen. e vizi di motivazione: le espressioni offensive dell'imputata sono gratuite e l'esistenza di questioni condominiali non ne esclude il carattere ingiurioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto ai soli effetti civili, nei termini e per la ragioni di seguito indicati.
2. In premessa rileva la Corte che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato: l'abolitio criminis preclude l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione al predetto reato, qualora sia intervenuta condanna al risarcimento del danno nei gradi di merito, mentre non priva la parte civile della facoltà di impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. Per dar conto della soluzione cui è giunta questa Corte è necessario ricostruire gli effetti dell'intervenuta abolitio criminis rispetto ai processi in corso per reati rientranti nella novella.
2.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al «principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi»: «il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine 2 temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma 3». In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione fortemente - circoscritta>> stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione. Il collegamento istituito dall'art. 538 cod. proc. pen. tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale: obiettivi che si focalizzano nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato». Il carattere fortemente circoscritto dell'eccezione, posta dall'art. 578 cod. proc. pen., alla "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999 - dep. 04/11/1999, Nicolosi, Rv. 216394, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato; conf.: Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005 - dep. 19/08/2005, Zelli, Rv. 231745). Né la "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato è smentita dai poteri attribuiti al giudice dall'art. 576 cod. proc. pen. di decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione: come chiarito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006, EG, «l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto>>; l'art. 578 cod. proc. pen., osservano le Sezioni unite, «non rappresenta l'unica 3 eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale», in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. sottolinea come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili». Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato: di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'abolitio criminis preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dall'art. 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili.
2.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005 - dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti, Rv. 231866, richiamate da Sez. 5, n. 24029 del 03/03/2016 - dep. 09/06/2016, Mancuso a sostegno della tesi, qui contrastata, secondo cui il giudice penale dovrebbe «pronunciarsi sulle statuizioni circa il risarcimento dei danni derivanti da un fatto ancora "civilmente" rilevante»: dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili;
diverso è il caso in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non sia intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento «in via esclusiva» sancito dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell'imputato. Neppure contrasta la conclusione qui raggiunta Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598, richiamata, a sostegno dell'indirizzo qui non condiviso, da Sez. 2, n. 21598 del 08/03/2016 - dep. 24/05/2016, Panizzo;
al di là delle problematiche di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione, ma irrilevanti ai fini della questione in esame connesse alla sussistenza del danno civile rispetto alla nuova fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., la pronuncia ha riqualificato il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata l'estinzione del 4 reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all'evidenza, nell'ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen., ossia di una delle eccezioni codicistiche al principio generale al quale è ispirata la disciplina dell'azione civile nel processo penale. Deve inoltre osservarsi che, Sez. 6, n. 2521 del 21/01/1992 - dep. 11/03/1992, Dalla Bona, Rv. 190006 è stata deliberata sulla base del previgente codice di rito e, comunque, su ricorso della parte civile.
2.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina stabilita dall'art. 9, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d.lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie. Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen. Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell'eadem ratio. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una disciplina processuale analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. lgs. n. 7 del 2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una 5 disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 7 del 2016. 2.4. Come si anticipato, Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 dep. 19/07/2006, EG ha chiarito che l'art. 578 cod. proc. pen. «non rappresenta l'unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale», in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. sottolinea come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili». Infatti, «a fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» (Sez. 1, n. 11994 del 30/01/2013 - dep. 14/03/2013, P.C. in proc. Di Pauli, Rv. 255447): in tali ipotesi (delineate dall'art. 652 cod. proc. pen.), in presenza di una sopravvenuta abolitio criminis, «l'impugnazione della parte civile a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. è il mezzo necessario per contrastare, agli effetti civili, la formazione del giudicato assolutorio e i pregiudizievoli effetti extrapenali che ne conseguirebbero» (Sez. 5, n. 19516 del 17/04/2016 - dep. 11/05/2016, Pianta); in altri termini, «non è conforme al sistema che la parte civile sia privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole, che, almeno nei casi di cui all'art. 652 cod. proc. pen., finisce per pregiudicare il successivo, autonomo esercizio dell'azione civile» (Sez. 5, 16131 del 24/02/2016 - dep. 19/04/2016, Biondi).
3. Riconosciuto che la parte civile conserva la facoltà di impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. della sentenza di proscioglimento relativa a fatti per i quali, medio tempore, sia intervenuta abolitio criminis, occorre rilevare, con riferimento al caso di specie, che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, 6 caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale (Sez. 5, n. 51093 del 19/09/2014 - dep. 09/12/2014, Chierego, Rv. 261421; conf. Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, Rv. 256240). La sentenza impugnata, pur dando atto del contesto di insofferenza maturato in capo alla BO per l'irregolare comportamento del vicino, non ha tuttavia motivato in ordine all'idoneità delle espressioni di cui all'imputazione ad integrare un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali del destinatario.
4. Sussiste, pertanto, il vizio motivazionale denunciato, sicché la sentenza impugnata escluso l'annullamento a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che presuppone la perdurante rilevanza penale del fatto deve essere annullata - senza rinvio ai soli effetti civili perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula, questa, che consente di escludere gli effetti extrapenali del giudicato assolutorio e, dunque, il pregiudizio per il «successivo, autonomo esercizio dell'azione civile» (Sez. 5, 16131 del 24/02/2016 - dep. 19/04/2016, Biondi).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 01/06/2016. re 1 Il Consigliere Il Presidente Pagelo Copul DEPOSITATA IN CANCELLERIA addt 27 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cambela Lanzuise 7