Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali utilizzate quando si risolvono in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore o decoro, benché proposte con terminologia scomposta ed ineducata. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ingiuria nel caso di imputato che aveva pronunciato nei confronti del contraddittore unicamente l'espressione "..mi hai rotto i coglioni", nel contesto di una discussione animata).
Commentari • 2
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …
Leggi di più… - 2. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2012, n. 19223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19223 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 14/12/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 3112
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 17891/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
2) PE OS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata il 24.11.2011 dal tribunale di Lecce, in composizione monocratica, sezione distaccata di Casarano, nei confronti di:
RA AL, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente il difensore di fiducia, avv. Ciullo Andrea, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per l'imputato il difensore di fiducia, avv. Pompeo Demitri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 24.11.2011 il tribunale di Lecce in composizione monocratica in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Casarano, in data 23.11.2010, aveva condannato RA AL, imputato dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 594 c.p., commi 1 e 4, art.612 c.p., "per aver offeso, alla presenza di più persone, l'onore ed il decoro di PE OS, nonché minacciato allo stesso un danno ingiusto, proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni:
"basta, mo m'hai rutti li cuiuni, gesticolando contestualmente con fare minaccioso ad un centimetro circa dalla sua faccia", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa costituita parte civile, assolveva il RA dai reati ascrittigli con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso, con atti formalmente distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, avendo il medesimo contenuto, sia la costituita parte civile, ai soli effetti civili, sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, prospettando un unico articolato motivo di ricorso, con cui eccepivano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 594, 612 e 599 c.p.; violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e),
e comma 3, art. 192 c.p.p., comma 1; la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento delle risultanze processuali. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello quando procede alla riforma totale della sentenza di primo grado, ritenendo priva di valore offensivo l'espressione pacificamente proferita dall'imputato nei confronti della parte civile "basta, basta mo m'hai rutti li cuiuni", che il tribunale, tenuto conto del contesto in cui era stata utilizzata (una discussione sorta tra il RA e lo PE in ordine alla reiterata richiesta di quest'ultimo di avere notizie relativamente al mancato rinvenimento di un mobiletto in legno, con radio incorporata, in alcuni locali dove erano stati depositati beni mobili appartenenti a RA Tommasa, sorella incapace dell'imputato, la cui tutrice era LO SA moglie della costituita parte civile, locali di cui era in corso lo sgombero su richiesta dello stesso RA), anche a fronte del complessivo comportamento dello PE, ritenuto dallo stesso tribunale gratuitamente petulante, qualificava, da un lato equivalente all'espressione "non infastidirmi", quindi, come si diceva, inidonea, oggettivamente e soggettivamente, ad offendere l'onore ed il decoro della persona offesa, dall'altro scriminata in presenza della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 c.p.. I ricorrenti, invece, evidenziano che, sulla base delle risultanze processuali, consistenti nell'escussione dibattimentale della persona offesa e di numerosi testi, non risponde al vero che il comportamento dello PE sia stato petulante, essendosi egli limitato a chiedere solo due volte e con modi garbati, notizie sul mobile innanzi indicato;
che l'espressione utilizzata, come affermato dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, ha un incontestabile significato offensivo;
che non ricorrono gli estremi della provocazione non potendosi considerare fatto ingiusto altrui la richiesta di notizie sulla sorte del mobiletto-radio. In relazione poi al reato di minaccia che il tribunale non riteneva configurabile in quanto la natura assolutamente generica ed indeterminata dei gesti attribuiti al RA nel capo d'imputazione non consente di valutarne l'effettiva portata intimidatrice, che non si può ricavare indirettamente dall'espressione utilizzata, di cui è stato chiarito il carattere non offensivo, i ricorrenti osservano che, viceversa, essi (consistenti con i gesti delle due mani ovvero col gesto di entrambe le mani che accompagnava le parole ingiuriose), tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di minaccia, ad integrare il quale è sufficiente qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore ed a diminuire l'altrui libertà morale, appaiono tali da integrare la suddetta ipotesi criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati e, pertanto, non possono essere accolti, difettando, nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato escluse, con motivazione approfondita ed immune da vizi, dal giudice di appello. Ed invero, premesso che in tema di delitti contro l'onore, il giudice di legittimità può e deve apprezzare se il decidente di merito abbia assunto la corretta determinazione con riferimento al valore sociale delle espressioni utilizzate (cfr. Cass., sez. 5, 26/06/2012, n. 30719, G.A.), deve rilevarsi che correttamente il tribunale ha ritenuto l'espressione "basta, basta mo m'hai rutti li cuiuni", rivolta dall'imputato alla parte civile nelle particolari circostanze di fatto in precedenza indicate, come priva di reale contenuto offensivo, equivalendo essa, in sostanza, ad una manifestazione della volontà del Fracassi, non di offendere l'onore o il decoro dello PE, ma di non essere più oggetto delle sue reiterate richieste sul mancato rinvenimento del mobiletto in legno di cui si è fatta menzione.
L'indubbia volgarità dei termini utilizzati dal RA, in altri termini, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594 c.p., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello PE, ma ha rappresentato una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione, alle richieste della parte civile, evidentemente vissute dall'imputato come assillanti. Tale approdo interpretativo appare assolutamente conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità al riguardo, secondo la quale, in tema di tutela penale dell'onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa (o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità) deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (cfr., Cass., sez. 5, 21/06/2012, n. 39979, J.G.P.A., nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 5, 30.6.2011, n. 32907, D. e altro, rv. 250941; Cass., sez. 5, 16.6.2011, n. 38297, D.S.F.; Cass., Sez. 5, 2.7.2010, n. 30956, C, rv. 24797.), per cui può ben dirsi, conclusivamente, che i criteri cui fare riferimento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 594 c.p., sono da individuare sia nel contenuto della frase pronunziata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso (cfr. Cass., sez. 1, 06/12/2006, n. 7157, M.L.), sia nelle concrete circostanze in cui la frase viene pronunziata.
Del resto, come rilevato dalla Suprema Corte in un arresto, in tema di diffamazione, condiviso da questo Collegio, l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.
In questa prospettiva, appare opportuno ribadirlo, l'unico limite che non va superato, anche in materia di ingiuria, è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l'onore o il decoro altrui (cfr. Cass., sez. 5, 05/06/2007, n. 34432), evento non verificatosi nel caso in esame.
Condivisibile è anche la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla impossibilità di valutare la effettiva dimensione intimidatoria dei gesti delle mani, con cui, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, l'imputato accompagnava le frasi in precedenza riportate, in considerazione della "natura assolutamente generica ed indeterminata dei gesti attribuiti al RA", che risalta in maniera ancor più evidente dopo avere escluso il carattere offensivo delle frasi in questione. Nel reato di minaccia, infatti, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass., sez. 5, 23/01/2012, n. 11621, G.A.).
Ne consegue che la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata solo quando sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1984, Montedoro), che richiede, nel caso in cui la minaccia si concretizzi in un gesto, l'esecuzione di uno o più gesti esplicito, chiari ed inequivocabilmente utilizzati per ingenerare timore in chi risulta esserne il destinatario.
Sulla base delle svolte considerazioni, in cui risultano assorbiti gli altri motivi di impugnazione (ed a prescindere dalla correttezza della formula assolutoria utilizzata, apparendo più consona alla motivazione seguita dal giudice di appello, quella per insussistenza del fatto), i ricorsi proposti dal pubblico ministero e dallo PE vanno, dunque, rigettati, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013