Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
Frisco s.r.l., in persona del legale rappresentante, geom. Francesco Casciano, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4, presso l'Avvocato Fabrizio Imbardelli che la rappresenta e difende con l'Avvocato Francesco Paviglianiti, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 89/2000 della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositata il 30.6.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.7.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Frisco s.r.l. convenne in giudizio davanti al tribunale di Reggio Calabria, con atto di citazione notificato il 20.11.1996, l'amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, per gli anni dal 1985 al 1991, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con l'articolo 10 della direttiva comunitaria 17 luglio 1969 n. 335.
2.- Avverso la sentenza del 27.5.1999, con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di rimborso per mancanza di prova in ordine alla tempestività di essa, la Frisco propose appello, insistendo nelle proprie richieste, e l'amministrazione finanziaria resistette, proponendo anche appello incidentale;
quindi la corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 30.6.2000, accolse l'impugnazione principale e, per l'effetto, condannò il ministero delle finanze a rimborsare alla Frisco la somma di Lire 29.752.150, con gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di rimborso, al tasso previsto in materia tributaria dall'articolo 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29; spese dell'intero giudizio compensate tra le parti per metà, e per l'altra metà a carico dell'amministrazione.
3.- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero delle finanze deducendo due motivi, cui resiste la Frisco s.r.l., mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata con due motivi strettamente connessi tra loro, essendo fondati entrambi sulla denunzia di violazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - jus superveniens entrato in vigore il 1.1.1999, in corso di giudizio - deducendo che la corte di merito avrebbe erroneamente disapplicato detta norma, sia in generale (primo motivo), non potendo essa considerarsi in contrasto con la disciplina comunitaria della materia, sia con particolare riferimento (secondo motivo) al saggio degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle somme indebitamente percepite come tassa di concessione governativa, giacché tale norma (3 co.), riferendosi al tasso "legale" degli interessi, farebbe richiamo non all'articolo 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29, come ritenuto dal giudice a quo, bensì al
D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11. 12.1998), che lo stabilisce nella misura del 2,5% annuo.
5.- Il ricorso deve essere rigettato, per le argomentazioni di seguito esposte.
6.- Il primo motivo, con cui è censurata genericamente la mancata applicazione dello jus superveniens - da intendersi riferito all'entità del rimborso, disposto dalla corte d'appello nonostante la fissazione di una misura forfetaria della tassa, per le annualità 1985-1992, partitamente per il primo anno d'iscrizione e per l'annotazione di altri atti sociali negli anni successivi al primo (articolo 11, cit., comma 1) - per come formulato, è inammissibile. 6.1.- Si osserva che la corte di merito non ha affermato la totale incompatibilità della norma in esame con la disciplina comunitaria nè l'inapplicabilità di essa al caso concreto in base al principio d'irretroattività della legge, principi su cui la ricorrente fonda questo motivo di ricorso.
6.1.1.- La sentenza impugnata, distinguendo fra tassa d' iscrizione e tasse "annuali" (dovute, cioè, in ciascuno degli anni successivi al primo, per l'iscrizione di altri atti sociali: ed. tassa "di mantenimento"), tutte stabilite in misura forfetaria dallo stesso articolo 11, co. 1, ha disposto il rimborso soltanto di quelle "annuali" o "di mantenimento", mostrando chiaramente, per converso, di ritenere tale norma compatibile con l'ordinamento comunitario ed applicabile al caso nella parte concernente la tassa forfetaria d'iscrizione, dovuta per il primo anno.
Ha quindi adottato una ratio decidendi più complessa e diversa, rispetto a quella criticata dall'amministrazione ricorrente. 6.1.2.- Le ragioni per cui la corte reggina, operando la distinzione fra tassa d'iscrizione e tributo per le annualità successive, ammette il rimborso solo del secondo, appartengono dichiaratamente ad un "duplice ordine" (p. 8, ult. rigo), essendo fondate le principali sull'esegesi testuale dello stesso articolo 11: secondo il giudice a quo, infatti, la legge determina retroattivamente solo la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, essendo la tassa "annuale", cui si riferisce il secondo comma, cosa diversa - a suo giudizio - da quella, pure indicata come "annuale", contemplata dal primo comma. 6.2.- La censura in esame non riguarda affatto questa ratio decidendi, consistente nel negare che l'articolo 11 consenta ex post la percezione delle tasse forfetarie "di mantenimento" delle annualità considerate, ma si appunta esclusivamente sulle rationes subordinate, consistenti nel rilevare che detta norma - quand' anche fosse interpretabile diversamente, come comprensiva e giustificativa del pagamento delle tasse "di mantenimento" - sarebbe comunque incompatibile, limitatamente a queste, con le direttive comunitarie per mancanza di rapporto fra tributo, effettivo servizio reso e costi effettivamente sopportati.
6.3.- La genericità e parzialità della censura, riferibile solo ad alcune delle rationes decidendi, adottate secondariamente dalla corte di merito per motivare la condanna al rimborso delle tasse annuali "di mantenimento", determina l'inammissibilità del motivo in esame (fra le molte, Cass. nn. 5902/2002, 3965/2002, 5493/2001). 7.- IL secondo motivo è infondato.
7.1.- La corte d'appello di Reggio Calabria ha escluso l'applicabilità della norma contenuta nell'articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998 - specificamente dettata al fine di determinare la misura
"legale" del tasso d'interesse dovuto dall'amministrazione finanziaria sui rimborsi delle tasse di concessione governativa indebitamente percette - ritenendola incompatibile col divieto di trattamento più sfavorevole (rispetto ai rimborsi tributari dipendenti dal diritto interno), affermato dalla corte di giustizia CEE nella sentenza C-279/1996. Quindi, ha ritenuto di determinare il saggio d'interesse con riferimento agli articoli 1 e 5, legge n. 29/1961, in conformità a quanto ritenuto anche da questa suprema corte con la pronunzia n. 8651/1998.
7.2.- Tale interpretazione merita di essere condivisa;
tanto più che la corretta argomentazione del giudice a quo - coerente coi criteri di specificità della materia tributaria, già affermata dalla citata giurisprudenza di questa suprema corte, e col richiamato divieto di trattamento più sfavorevole dei rimborsi dipendenti da direttive comunitarie - ha ricevuto nuova ed autorevole conferma dalla corte di giustizia delle Comunità Europee che - dopo essere stata più volte investita della materia in argomento, cui si riferiscono le sentenze 2.12.1997, in causa 188/95; 15.9. 1998, in causa 231/96 ed altre -, da ultimo, con sentenza 10.9.2002, in cause riunite 216/99 e 222/99, ha statuito, fra l'altro (punto 79 della motivazione e punto 3 del dispositivo), che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
7.3.- In virtù di tale decisione, si deve ritenere che la norma dell'articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998, appositamente dettata per disciplinare la restituzione di un tributo - tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese già dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario dalla sentenza 20.4.1993 della stessa corte di giustizia europea - contrasta con l'ordinamento comunitario perché il saggio d'interesse da essa stabilito è inferiore a quello praticabile, in mancanza di detta disciplina specifica, per la restituzione di tributi in genere, a seguito di azioni basate sia sul diritto nazionale sia su quello comunitario;
mentre non ha importanza il fatto che le modalità di calcolo dell'interesse siano eventualmente meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione d'indebito fra privati (sent. cit., punto 76).
7.4.- In effetti, il tasso d'interesse applicabile in mancanza di tale specifica disciplina sarebbe (ed è, come esattamente ritenuto dalla corte d'appello) quello indicato dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, che, in quanto semestrale - pur essendo identico il saggio del 2,5%, determinato dall'articolo 3, co. 141, legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1.1.1997, e poi dal D.M. 10 dicembre 1998, citato dall'amministrazione - è certamente superiore a quello ordinario, calcolato ad anno.
8.- Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.050,00, compresi Euro 1.000,00, per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il giorno 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio