Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a - del decreto del 10/04/2025, prot. n° -OMISSIS-, notificato in data 26/04/2025, con il quale il Questore di Salerno ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS- presentata dall'odierno ricorrente in data 11/03/2024;
b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.09.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ON ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato il 25 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, il ricorrente impugna il decreto del Questore di Salerno del -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, presentata dall’attuale ricorrente l’11 marzo 2024.
Il Ministero dell’interno si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, il 3 luglio 2025 e deposita, successivamente, una memoria difensiva.
Parte ricorrente, nella memoria conclusionale, insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, presentata dall’attuale ricorrente.
Il provvedimento è motivato con la considerazione che la concessione del possesso e dell’uso delle armi deve essere improntata alla massima cautela, in relazione alla personalità del soggetto interessato. Nel caso di specie sarebbe possibile, dagli elementi oggettivi rilevati, inferire una prognosi negativa circa il corretto uso delle armi. Si fa riferimento alla circostanza che l’interessato è stato condannato nel 1996 per frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine e violazione delle norme sugli olii di oliva, reati dichiarati estinti con ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- del 3 gennaio 2019. Inoltre, nei confronti dell’interessato, risultano pendenti presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- due procedimenti penali per violazione di norme in materia ambientale. A carico dell’interessato risultano diverse segnalazioni: nel 1992 un arresto per violazione delle norme fiscali, nel 1992 una segnalazione per truffa, nel 1995 per reati contro la pubblica amministrazione, nel 2002 per violazione delle norme a tutela delle acque, nel 2003 per violazione delle norme a tutela delle acque, nel 2005 per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nel 2006 per frode nell’esercizio del commercio, nel 2006 per violazione delle norme a tutela delle acque, nel 2009 per violazione delle norme in materia edilizia, nel 2015 il ritiro della patente di guida, nel 2018 per getto pericoloso di cose, nel 2019 per violazione delle norme in materia edilizia, nel 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e per violazione delle norme in materia ambientale, nel 2022 per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e nel 2023 il ritiro della patente di guida per sorpasso irregolare. Ne è derivata una valutazione sfavorevole in merito alla titolarità della licenza di polizia. Le osservazioni presentate dall’interessato in seguito al preavviso di rigetto non sono state ritenute tali da consentire determinazioni diverse rispetto a quelle già comunicate come motivi ostativi.
Parte ricorrente, premesso di aver ottenuto la licenza di porto di fucile per attività sportiva il 13 marzo 2018, per la validità di sei anni, a scadenza il 13 marzo 2024, impugna il provvedimento negativo per quattro motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo. In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo, l’interessato avrebbe presentato una articolata memoria, evidenziando la non pertinenza dei procedimenti penali richiamati, riferiti a violazioni delle norme ambientali, relativamente all’affidabilità in materia di armi. Tuttavia la pubblica amministrazione si sarebbe limitata a dichiarare che la memoria non avrebbe apportato elementi oggettivi tali da consentire determinazioni diverse, senza motivare al riguardo. Inoltre, nel provvedimento finale, la pubblica amministrazione avrebbe opposto ulteriori motivi ostativi, non indicati nella comunicazione del preavviso di rigetto. Essi sarebbero inammissibili in quanto opposti per la prima volta in assenza di contraddittorio.
Il motivo è infondato.
La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 05/12/2025, n. 9602).
Nel caso di specie risulta espressamente che la pubblica amministrazione ha preso in considerazione le osservazioni del ricorrente, ma non le ha ritenute idonee a superare i motivi ostativi precedentemente comunicati. La motivazione, al riguardo, deve essere ritenuta sufficiente, essendo assistita da una articolata elencazione di circostanze ostative.
Il fatto che alcune di tali circostanze siano state esposte soltanto nel provvedimento finale non determina una violazione del principio del contraddittorio, in quanto già nella comunicazione dei motivi ostativi erano state indicate le ragioni fondamentali per il diniego del rinnovo del porto d’arma, laddove la Questura aveva richiamato la sentenza di condanna per frode nell’esercizio del commercio e i procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica per violazione delle norme in materia ambientale, desumendo da tali fatti un profilo comportamentale non in linea con i principi di sicuro affidamento che il titolare di licenza in materia di armi deve garantire.
Anche sotto questo profilo, quindi, la motivazione è da ritenersi sufficiente e il principio del contraddittorio è da ritenersi integro.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato in quanto fondato su rilievi che non avrebbero alcuna relazione con il pericolo di abuso delle armi. L’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza individua alcune ipotesi tipiche di diniego vincolato. L’articolo 39 stabilisce la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’articolo 43 aggiunge ulteriori ipotesi tipiche di diniego della licenza delle armi, facendo riferimento a condanne per specifici delitti. Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi tipiche previste dalla legge e i fatti richiamati non potrebbero dimostrare alcuna capacità di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le norme di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) oltre ad ipotesi tipiche di diniego vincolato, collegato alla condanna per alcuni reati, consentono di negare le autorizzazioni di polizia anche in altri casi essendo previsto, all'art. 43, che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 31/10/2014, n. 5398).
Nel caso specifico la Questura, pur non ricorrendo le ipotesi tipiche di diniego vincolato, ha ritenuto, legittimamente, di negare il rinnovo del porto d’arma in ragione di condanne per reati diversi da quelli inerenti all’uso delle armi, valutando in senso negativo plurime circostanze da cui ha desunto il difetto del requisito della buona condotta.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce il difetto di motivazione. La presunta inaffidabilità rispetto all’uso delle armi non sarebbe stata motivata, essendo state richiamate circostanze che non dimostrerebbero in alcun modo tale inaffidabilità. Sarebbe dunque irragionevole far discendere la valutazione negativa da fatti del tutto inconferenti rispetto al requisito di affidabilità nell’uso delle armi.
A giudizio del Collegio, anche il terzo motivo è infondato.
L'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione del divieto di porto di armi, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, Sez. III, 19/07/2024, n. 6530).
Nel caso di specie, la Questura ha chiaramente motivato il diniego facendo riferimento a fatti dai quali ha desunto la carenza del requisito della buona condotta, necessaria per il rinnovo o il rilascio del porto d’arma. La motivazione, dunque, deve essere ritenuta congrua e sufficiente.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente censura, nel merito, il provvedimento impugnato. I due procedimenti penali segnalati dalla Questura riguarderebbero ipotesi di reato ambientali, del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del porto d’arma, non trattandosi di fattispecie concernenti comportamenti violenti, aggressivi o pericolosi sul piano sociale. La sentenza di condanna del 1993, risalente ad oltre 32 anni fa, ha dato luogo ad una ordinanza di estinzione del reato. Inoltre il porto d’armi era stato rilasciato nel 2018, quindi prima dell’ordinanza di estinzione del reato, per cui sarebbe incomprensibile e contraddittorio ritenere la suddetta condanna ostativa alla concessione del porto d’arma dopo che il reato è stato dichiarato estinto. Tutte le altre segnalazioni riguarderebbero fatti irrilevanti, già smentiti in ambito giudiziario e comunque genericamente contestati, che in ogni caso non avrebbero mai dato luogo ad alcuna condanna.
Anche l’ultimo motivo è infondato.
In tema di licenza di porto e detenzione di armi, l'Autorità di pubblica sicurezza può, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale che le compete, apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità d'uso improprio delle armi, fatti o episodi non necessariamente o nemmeno più rilevanti ai fini penali, se essi appaiano idonei a corroborare un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità all'uso lecito delle armi (Cons. Stato, Sez. III, 04/04/2023, n. 3444).
Nel caso di specie, la discrezionalità amministrativa è stata esercitata sulla base di una valutazione che, per quanto opinabile, non può essere ritenuta irragionevole o sproporzionata, essendo stato desunto il difetto del requisito della buona condotta da circostanze oggettive, seppure non necessariamente interpretabili nel senso valorizzato dalla Questura.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ZZ, Presidente
ON ND, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON ND | VA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.