Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A. _________________ persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al 12120 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAGANO CRISTIANO
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con l'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti, resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
All'udienza del 13/02/2025, alle ore 14.30 ha pronunciato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente quantificate in euro 550,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 , la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000499542, della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento
1
All'udienza odierna, pertanto, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Spese di lite a carico dell' soccombente virtuale. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/02/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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