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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 4529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4529 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA MAGNANESCHI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 19.07.2024 e ritualmente notificato all' il 23.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo CP_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare, previa nomina di un consulente tecnico medico-legale, la sussistenza di una condizione di grave di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, decorrente dalla data della domanda amministrativa del 21.02.2024, alla quale non era seguita alcuna convocazione a visita da parte dell'ente convenuto.
Previa dichiarazione di contumacia dell' , non costituitosi in giudizio sebbene CP_1
ritualmente evocato, all'udienza del 18.10.2024 veniva nominato CTU il dott.
il quale prestava giuramento di rito e inizialmente fissava Persona_1
l'inizio delle operazioni peritali per il 08.11.2024, successivamente differite a causa delle giustificate condizioni di salute del ricorrente.
Nelle more del giudizio, peraltro, la difesa di parte ricorrente rappresentava come il requisito sanitario dedotto in lite fosse stato riconosciuto dall' con CP_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa, come da verbale di visita medica del 27.11.2024 (depositato in data 10.02.2025); chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente convenuto alla rifusione delle spese del giudizio di ATP.
Orbene, alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente in ordine al riconoscimento in capo al medesimo della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla convocazione a visita del CP_1
ricorrente ed al conseguente accertamento del requisito sanitario successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate nei termini di cui in dispositivo in considerazione della natura e del valore della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (con conseguente decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 890,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4529 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA MAGNANESCHI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 19.07.2024 e ritualmente notificato all' il 23.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo CP_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare, previa nomina di un consulente tecnico medico-legale, la sussistenza di una condizione di grave di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, decorrente dalla data della domanda amministrativa del 21.02.2024, alla quale non era seguita alcuna convocazione a visita da parte dell'ente convenuto.
Previa dichiarazione di contumacia dell' , non costituitosi in giudizio sebbene CP_1
ritualmente evocato, all'udienza del 18.10.2024 veniva nominato CTU il dott.
il quale prestava giuramento di rito e inizialmente fissava Persona_1
l'inizio delle operazioni peritali per il 08.11.2024, successivamente differite a causa delle giustificate condizioni di salute del ricorrente.
Nelle more del giudizio, peraltro, la difesa di parte ricorrente rappresentava come il requisito sanitario dedotto in lite fosse stato riconosciuto dall' con CP_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa, come da verbale di visita medica del 27.11.2024 (depositato in data 10.02.2025); chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente convenuto alla rifusione delle spese del giudizio di ATP.
Orbene, alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente in ordine al riconoscimento in capo al medesimo della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla convocazione a visita del CP_1
ricorrente ed al conseguente accertamento del requisito sanitario successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate nei termini di cui in dispositivo in considerazione della natura e del valore della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (con conseguente decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 890,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli