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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Cons. relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti DI NATALE Parte_1 C.F._1
CO e LA AN
appellante
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t, assistito e difeso dall'Avv. BOVE CP_1 P.IVA_1
TO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. del 27.11.2019, ha impugnato innanzi Parte_1 CP_ al Tribunale del lavoro di Trani la decisione adottata dall' mediante verbale del 11.10.2019, con la quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della propria età, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il C.T.U. nominato in sede di ATP, dott. ha riconosciuto il ricorrente affetto da un Per_1 complesso invalidante in misura pari al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità, ma senza necessità di assistenza continuativa.
1.1. Contestate le conclusioni della consulenza tecnica, l'odierno appellante ha proposto in data
28.4.2021 ulteriore ricorso al Tribunale del lavoro di Trani ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, onde ottenere l'accertamento del suo diritto ai consequenziali benefici a far data dalla domanda amministrativa. CP_ L ha resistito in giudizio, eccependo, tra l'altro, l'instaurazione da parte del ricorrente di analogo ricorso per ATP, volto al conseguimento della medesima prestazione, avente n. r.g.
4429/2020.
1.2. Con sentenza resa in data 9.1.2023, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali, sul presupposto che “l'intervenuto riconoscimento della prestazione a seguito di altro ricorso per ATP” aveva determinato il “sopravvenuto difetto di interesse”.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello con ricorso depositato in data 7.7.2023, Pt_1 dolendosi dell'erroneità del rilievo da parte del giudicante del sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nel giudizio avente n.r.g. 4429/2020 il ricorrente era stato dichiarato in data 8.3.2022 decaduto dalla domanda, senza che venisse dunque omologato l'accertamento sanitario favorevole.
2.1. L ha resistito con apposita memoria, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del proposto gravame ex art. 445 bis, commi 6-7, c.p.c.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, disposta ed espletata una c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con un unico motivo di appello, il lamenta «la violazione ed errata applicazione della legge in Pt_1 relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso», evidenziando di non aver conseguito la chiesta prestazione assistenziale, dal momento che, a differenza di quanto asserito dal primo giudice, il separato procedimento per a.t.p. citato in sentenza si era concluso con una statuizione di decadenza dall'azione e, quindi, con una pronuncia in rito di estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo.
Si duole, quindi, dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, nella parte in cui ha rilevato un'insussistente carenza sopravvenuta di interesse ad agire e, conseguentemente, chiede la riforma anche della statuizione in punto spese di lite.
5. L'appello è fondato e va accolto.
6. Preliminarmente, va detto che non appare meritevole di accoglimento l'eccezione dell'Istituto di inammissibilità del mezzo di impugnazione prescelto dalla parte privata. pag. 2/7 Vero è che, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. "la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente – ossia dal comma 6 del medesimo art. 445 bis c.p.c. – è inappellabile" e che “in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo
- può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (Cass., 9.11.2016, n. 22721).
Tuttavia, è pur vero che nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso CP_ proposto da non in ragione della “duplicazione” dell'azione, di cui si era doluto l' Pt_1 bensì sulla scorta del rilievo, in concreto, dell' “intervenuto riconoscimento della prestazione a seguito di altro ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 4429/2020”, e, dunque, “per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo questo sussistere anche al momento della decisione”; in altri termini, il primo giudice ha accertato – non correttamente, come si vedrà – il soddisfacimento in altra sede della pretesa attorea, ritenendo, in sostanza, cessata la materia del contendere, in relazione all'impossibilità per la parte attrice di ottenere un risultato utile o comunque giuridicamente apprezzabile da una decisione di merito.
Senonchè, come puntualmente evidenziato dall'appellante e pure incontroverso tra le parti, nel procedimento per a.t.p. n.r.g. 4229/2020 non aveva ottenuto alcun riconoscimento del Pt_1 requisito sanitario utile al soddisfacimento della pretesa volta a conseguire l'indennità di accompagnamento, posto che la c.t.u. espletata in quella sede non veniva omologata e parte ricorrente era dichiarata decaduta dalla domanda proposta, ex art. 42, d.l. n. 269/2003, conv. in l.
n. 326/2003 (cfr. documentazione prodotta dall'appellante e, in particolare, decreto di estinzione del lavoro di Trani del 8.3.2022).
Alla luce di tanto, è evidente come la decisione qui impugnata non concerne né le conclusioni cui
è pervenuto il c.t.u., né i requisiti e le condizioni preliminari dell'azione, e che, quindi, gli aspetti che il ricorrente intende fare oggetto del giudizio di secondo grado non sono quelli che attengono propriamente alla struttura del giudizio per a.t.p.o. come delineata dal legislatore, esulando, ad avviso di questa Corte, dall'ambito di applicazione dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c.
D'altro canto, è altrettanto evidente come detta decisione sia erronea, atteso che, per effetto della mancata omologa, il non aveva affatto ottenuto il soddisfacimento dell'interesse per cui Pt_1 aveva azionato la tutela giudiziaria. CP_
7. Sotto altro e diverso profilo, per corrispondere ai rilievi dell in tema di abusivo frazionamento del diritto, deve osservarsi da un lato che l'odierna azione giudiziaria è stata instaurata e coltivata preventivamente (con originario ricorso per a.t.p. avente n. r.g. 7591/2019) rispetto a quella per cui è stata rilevata la decadenza (ricorso per a.t.p. avente n.r.g. 4229/2020), sicchè una questione di improponibilità avrebbe al più potuto prospettarsi in relazione a tale pag. 3/7 secondo giudizio, definito, invece, con una pronuncia in mero rito di estinzione;
dall'altro che, come da ultimo chiarito dalla S.C. (v. SS. UU., n. 7299/2025), anche in caso di ingiustificata moltiplicazione delle liti, la perdita del diritto di azione – che conseguirebbe ad una declaratoria di improponibilità della domanda non effettivamente riproponibile in modo unitario – non sarebbe in ogni caso compatibile con i principi informatori del giusto processo – e, in particolare, con la proporzionalità – dovendosi, piuttosto, garantire una soluzione che, in espressione di un adeguato bilanciamento, sposti le conseguenze della condotta di abuso del processo sul piano delle spese di lite (v. in tal senso già Cass., n. 10634/2010; Cass., n. 10488/2011; Cass., n.
5683/2013; Cass., n. 20834/2017).
In definitiva, nulla osta al chiesto riesame nel merito della controversia, in quanto non ha Pt_1 perso il diritto di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente, salva ogni valutazione della sua condotta processuale in punto spese.
8. A questo punto, giova rammentare che il CTU officiato in sede di a.t.p., dott. ha Per_1 riconosciuto il affetto da «esiti di prostatectomia radicale per adenocr seguita da radioterapia Pt_1
(2006), esiti di attacco transitorio ischemico cerebrale (2008), esiti di frattura diafisaria del femore destro trattata con sintesi con placca e viti, esiti di frattura lussazione polso dx trattata chirurgicamente (2010), esiti recenti di sostituzione valvolare aortica biologica e valvuloplastica mitralica, FE 40% giugno 2020 con ecg con ritmo sinusale, poliartrosi», reputandolo «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% + portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3), a far data dalla domanda amministrativa».
8.1. A fronte delle specifiche doglianze formulate nell'atto di gravame avverso il citato elaborato peritale, anche in relazione alle argomentate conclusioni di segno opposto cui era pervenuta, nel secondo procedimento per a.t.p., la CTU, dott.ssa ed alla ulteriore documentazione Per_2 medico-legale depositata dall'appellante, questa Corte, con ordinanza del 3.12.2024, ha disposto una nuova consulenza tecnica, a mezzo della dott.ssa onde accertare «se e con quale Per_3 decorrenza l'assistibile per malattie fisiche o psichiche si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua».
8.2. La CTU officiata in questo secondo grado di giudizio ha puntualmente descritto il quadro clinico multipatologico di il cui elemento centrale è rappresentato da una grave Pt_1 compromissione della funzionalità cardiaca, constatando anche, con specifico riferimento all'apparato muscolo-scheletrico, «Ipercifosi senile con rigidità del rachide in toto. Evidente ipotrofia muscolare generalizzata, più marcata a carico degli arti inferiori. ROM articolare globalmente ridotto, in particolare a carico di anche e ginocchia (dx>sin), queste ultime con deformità artrosica in varismo. Forza muscolare ridotta bilateralmente. Tono muscolare diminuito diffusamente», e dando atto, quanto all'esame della deambulazione, che «Raggiunge la stazione eretta solo con valido aiuto. Deambulazione
pag. 4/7 possibile per brevi tratti con appoggio a bastone ed accompagnatore controlaterale, con insorgenza di dispnea. esitante a piccoli passi con base d'appoggio allargata. Lunghezza del passo ridotta con Per_4 trascinamento dei piedi. Difficoltà nei cambi di direzione. Evidente instabilità posturale con aumentato rischio di caduta».
In tale contesto, ha evidenziato che l'assistibile era stato vittima nel 2010 di un evento traumatico, a seguito del quale aveva riportato «frattura del femore destro e una lussazione del polso omolaterale, i cui esiti contribuiscono a condizionare parzialmente la sua mobilità».
L'ausiliare, inoltre, ha dato conto del severo il grado di compromissione cardiaca, dato dalla progressione della cardiopatia dilatativa, con significativa riduzione della funzione sistolica ventricolare sinistra, «che si manifesta con dispnea da sforzo anche per attività fisiche di lieve entità, configurando un quadro clinico inquadrabile in classe NYHA III », nonchè della presenza nella storia clinica di «pregressi eventi neurologici, in particolare un episodio di attacco ischemico transitorio (TIA)», oltre che degli «esiti di un intervento di prostatectomia radicale, eseguito nel 2006 per adenocarcinoma prostatico, con residua incontinenza urinaria […] manifestazioni degenerative dell'apparato osteoarticolare, con poliartrosi diffusa e osteoporosi».
Infine, la CTU ha attentamente esaminato le due consulenze tecniche medico-legali eseguite rispettivamente dal dott. e dalla dott.ssa sulla persona del chiarendo che Per_1 Per_2 Pt_1
«al momento della valutazione iniziale, non emergevano significativi deficit di natura cognitiva, né si rilevavano compromissioni motorie di grado severo, mantenendo il paziente un livello di autonomia sostanzialmente adeguato all'età anagrafica nel contesto domestico», e che, coerentemente, la consulenza del dott. presenta «un esame obiettivo dettagliato che conferma, in accordo con la documentazione Per_1 sanitaria, l'assenza di grave disautonomia motoria», laddove la consulenza della dott.ssa pur Per_2 riportando la data della visita peritale, è avvenuta su base documentale, «mancando di un riscontro obiettivo che possa fungere da elemento di confronto».
In definitiva, ha accertato la grave situazione del all'epoca del proprio accertamento Pt_1 peritale, «in considerazione del complesso quadro patologico caratterizzato da multiple comorbidità cardiovascolari, neurologiche e osteoarticolari, del progressivo decadimento psico-fisico globale documentato, della compromissione del tono dell'umore e dell'età avanzata del periziando», precisando, nondimeno che
«non si evidenzia, all'epoca delle precedenti valutazioni, una perdita di autonomia tale da giustificare la necessità di assistenza continua da parte di terzi, risultando congruo il riconoscimento dell'invalidità civile al
100%».
In tale contesto, ha puntualmente argomentato che il descritto stato invalidante, utile a configurare la sussistenza dei presupposti per godere dell'indennità di accompagnamento, può essere temporalmente collocato a decorrere da giugno 2023, epoca a cui può essere fatta risalire la situazione clinica di non autosufficienza rilevata nella valutazione specialistica geriatrica in atti
(«…il processo di deterioramento delle condizioni generali si è sviluppato in maniera graduale e progressiva pag. 5/7 … Sulla base di un riscontro clinico obiettivo, si ritiene ragionevole individuar»e la condizione di necessità di assistenza continua «in prossimità della valutazione geriatrica del 2023 … considerando che la citata valutazione specialistica geriatrica è avvenuta ad ottobre 2023, si ritiene equo riconoscere il concretizzarsi dei requisiti sanitari già da alcuni mesi prima, fissando la decorrenza a giugno 2023»).
8.3. La dott.ssa ha, dunque, motivatamente concluso nel senso che «è risultato Per_3 Pt_1 affetto da Cardiopatia dilatativa con disfunzione sistolica ventricolare sin (FE 35%), impianto di ICD ventricolare, pregressa plastica valvolare mitralica e bioprotesi valvolare aortica, FAP in NAO, aneurisma aorta addominale, ipertensione arteriosa, ateromasia carotidea, remota prostatectomia per adenocr (2006) con incontinenza urinaria, pregresso TIA, poliartrosi, osteoporosi, esiti di frattura femore destro e di frattura- lussazione polso dx. In base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si ritiene Invalido ultrasessantacinquenne 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, stabilendone la decorrenza dal 1° giugno 2023 in prossimità dell'accertamento specialistico geriatrico. Dalla domanda amministrativa e fino a quella data si conferma pertanto Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave
100%».
9. Ritiene la Corte di poter integralmente condividere e fare proprie le conclusioni della consulenza medico-legale, come rinnovata in grado di appello, perché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali, condotte sulla base di un'attenta ed esaustiva disamina della documentazione sanitaria in atti e scevre da vizi logici o tecnici;
del resto, le parti non hanno formulato alcuna controdeduzione all'elaborato peritale della dott.ssa
Per_3
10. Sulla scorta delle superiori – dirimenti – considerazioni, l'appello va accolto per quanto di CP_ ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, l va condannato a pagare a l'indennità Pt_1 di accompagnamento con la decorrenza accertata dalla CTU, ossia dal 1.6.2023, oltre accessori come per legge.
Infatti, è appena il caso di precisare che ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento l'inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (v. Cass., 26/01/2010, n. 1585).
11. Resta assorbita ogni altra questione controversa, compreso il motivo di gravame in punto spese processuali, atteso che, nei casi in cui – come nella specie – il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo pag. 6/7 regolamento di dette spese, determinando la riforma della sentenza di primo grado l'automatica caducazione del relativo capo (Cass., n. 1775/2017; Cass., n. 11423/2016; Cass., n. 6259/2014).
12. Tanto detto, avuto riguardo all'esito della controversia nei due gradi del giudizio, che ha visto l'assistibile, alfine, meritevole della concessione del beneficio richiesto, ma con una decorrenza di gran lunga successiva rispetto all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, nonché alla circostanza, di cui si è dato conto poc'anzi, della proposizione di due ricorsi per ATP finalizzati al medesimo accertamento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, mentre vanno poste a carico dell' che ha CP_1 contestato anche la sussistenza del requisito sanitario, solo le spese di c.t.u. medico-legale, già liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 7.7.2023 avverso la sentenza resa in data 9.1.2023 dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell' in persona del l.r.p.t., così provvede: accoglie CP_1
l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a pagare a l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.2023, oltre CP_1 Pt_1 accessori come per legge;
compensa interamente le spese processuali del doppio grado del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
Così deciso in Bari, il 09/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Cons. relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti DI NATALE Parte_1 C.F._1
CO e LA AN
appellante
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t, assistito e difeso dall'Avv. BOVE CP_1 P.IVA_1
TO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. del 27.11.2019, ha impugnato innanzi Parte_1 CP_ al Tribunale del lavoro di Trani la decisione adottata dall' mediante verbale del 11.10.2019, con la quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della propria età, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il C.T.U. nominato in sede di ATP, dott. ha riconosciuto il ricorrente affetto da un Per_1 complesso invalidante in misura pari al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità, ma senza necessità di assistenza continuativa.
1.1. Contestate le conclusioni della consulenza tecnica, l'odierno appellante ha proposto in data
28.4.2021 ulteriore ricorso al Tribunale del lavoro di Trani ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, onde ottenere l'accertamento del suo diritto ai consequenziali benefici a far data dalla domanda amministrativa. CP_ L ha resistito in giudizio, eccependo, tra l'altro, l'instaurazione da parte del ricorrente di analogo ricorso per ATP, volto al conseguimento della medesima prestazione, avente n. r.g.
4429/2020.
1.2. Con sentenza resa in data 9.1.2023, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali, sul presupposto che “l'intervenuto riconoscimento della prestazione a seguito di altro ricorso per ATP” aveva determinato il “sopravvenuto difetto di interesse”.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello con ricorso depositato in data 7.7.2023, Pt_1 dolendosi dell'erroneità del rilievo da parte del giudicante del sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nel giudizio avente n.r.g. 4429/2020 il ricorrente era stato dichiarato in data 8.3.2022 decaduto dalla domanda, senza che venisse dunque omologato l'accertamento sanitario favorevole.
2.1. L ha resistito con apposita memoria, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del proposto gravame ex art. 445 bis, commi 6-7, c.p.c.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, disposta ed espletata una c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con un unico motivo di appello, il lamenta «la violazione ed errata applicazione della legge in Pt_1 relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso», evidenziando di non aver conseguito la chiesta prestazione assistenziale, dal momento che, a differenza di quanto asserito dal primo giudice, il separato procedimento per a.t.p. citato in sentenza si era concluso con una statuizione di decadenza dall'azione e, quindi, con una pronuncia in rito di estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo.
Si duole, quindi, dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, nella parte in cui ha rilevato un'insussistente carenza sopravvenuta di interesse ad agire e, conseguentemente, chiede la riforma anche della statuizione in punto spese di lite.
5. L'appello è fondato e va accolto.
6. Preliminarmente, va detto che non appare meritevole di accoglimento l'eccezione dell'Istituto di inammissibilità del mezzo di impugnazione prescelto dalla parte privata. pag. 2/7 Vero è che, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. "la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente – ossia dal comma 6 del medesimo art. 445 bis c.p.c. – è inappellabile" e che “in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo
- può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (Cass., 9.11.2016, n. 22721).
Tuttavia, è pur vero che nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso CP_ proposto da non in ragione della “duplicazione” dell'azione, di cui si era doluto l' Pt_1 bensì sulla scorta del rilievo, in concreto, dell' “intervenuto riconoscimento della prestazione a seguito di altro ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 4429/2020”, e, dunque, “per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo questo sussistere anche al momento della decisione”; in altri termini, il primo giudice ha accertato – non correttamente, come si vedrà – il soddisfacimento in altra sede della pretesa attorea, ritenendo, in sostanza, cessata la materia del contendere, in relazione all'impossibilità per la parte attrice di ottenere un risultato utile o comunque giuridicamente apprezzabile da una decisione di merito.
Senonchè, come puntualmente evidenziato dall'appellante e pure incontroverso tra le parti, nel procedimento per a.t.p. n.r.g. 4229/2020 non aveva ottenuto alcun riconoscimento del Pt_1 requisito sanitario utile al soddisfacimento della pretesa volta a conseguire l'indennità di accompagnamento, posto che la c.t.u. espletata in quella sede non veniva omologata e parte ricorrente era dichiarata decaduta dalla domanda proposta, ex art. 42, d.l. n. 269/2003, conv. in l.
n. 326/2003 (cfr. documentazione prodotta dall'appellante e, in particolare, decreto di estinzione del lavoro di Trani del 8.3.2022).
Alla luce di tanto, è evidente come la decisione qui impugnata non concerne né le conclusioni cui
è pervenuto il c.t.u., né i requisiti e le condizioni preliminari dell'azione, e che, quindi, gli aspetti che il ricorrente intende fare oggetto del giudizio di secondo grado non sono quelli che attengono propriamente alla struttura del giudizio per a.t.p.o. come delineata dal legislatore, esulando, ad avviso di questa Corte, dall'ambito di applicazione dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c.
D'altro canto, è altrettanto evidente come detta decisione sia erronea, atteso che, per effetto della mancata omologa, il non aveva affatto ottenuto il soddisfacimento dell'interesse per cui Pt_1 aveva azionato la tutela giudiziaria. CP_
7. Sotto altro e diverso profilo, per corrispondere ai rilievi dell in tema di abusivo frazionamento del diritto, deve osservarsi da un lato che l'odierna azione giudiziaria è stata instaurata e coltivata preventivamente (con originario ricorso per a.t.p. avente n. r.g. 7591/2019) rispetto a quella per cui è stata rilevata la decadenza (ricorso per a.t.p. avente n.r.g. 4229/2020), sicchè una questione di improponibilità avrebbe al più potuto prospettarsi in relazione a tale pag. 3/7 secondo giudizio, definito, invece, con una pronuncia in mero rito di estinzione;
dall'altro che, come da ultimo chiarito dalla S.C. (v. SS. UU., n. 7299/2025), anche in caso di ingiustificata moltiplicazione delle liti, la perdita del diritto di azione – che conseguirebbe ad una declaratoria di improponibilità della domanda non effettivamente riproponibile in modo unitario – non sarebbe in ogni caso compatibile con i principi informatori del giusto processo – e, in particolare, con la proporzionalità – dovendosi, piuttosto, garantire una soluzione che, in espressione di un adeguato bilanciamento, sposti le conseguenze della condotta di abuso del processo sul piano delle spese di lite (v. in tal senso già Cass., n. 10634/2010; Cass., n. 10488/2011; Cass., n.
5683/2013; Cass., n. 20834/2017).
In definitiva, nulla osta al chiesto riesame nel merito della controversia, in quanto non ha Pt_1 perso il diritto di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente, salva ogni valutazione della sua condotta processuale in punto spese.
8. A questo punto, giova rammentare che il CTU officiato in sede di a.t.p., dott. ha Per_1 riconosciuto il affetto da «esiti di prostatectomia radicale per adenocr seguita da radioterapia Pt_1
(2006), esiti di attacco transitorio ischemico cerebrale (2008), esiti di frattura diafisaria del femore destro trattata con sintesi con placca e viti, esiti di frattura lussazione polso dx trattata chirurgicamente (2010), esiti recenti di sostituzione valvolare aortica biologica e valvuloplastica mitralica, FE 40% giugno 2020 con ecg con ritmo sinusale, poliartrosi», reputandolo «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% + portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3), a far data dalla domanda amministrativa».
8.1. A fronte delle specifiche doglianze formulate nell'atto di gravame avverso il citato elaborato peritale, anche in relazione alle argomentate conclusioni di segno opposto cui era pervenuta, nel secondo procedimento per a.t.p., la CTU, dott.ssa ed alla ulteriore documentazione Per_2 medico-legale depositata dall'appellante, questa Corte, con ordinanza del 3.12.2024, ha disposto una nuova consulenza tecnica, a mezzo della dott.ssa onde accertare «se e con quale Per_3 decorrenza l'assistibile per malattie fisiche o psichiche si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua».
8.2. La CTU officiata in questo secondo grado di giudizio ha puntualmente descritto il quadro clinico multipatologico di il cui elemento centrale è rappresentato da una grave Pt_1 compromissione della funzionalità cardiaca, constatando anche, con specifico riferimento all'apparato muscolo-scheletrico, «Ipercifosi senile con rigidità del rachide in toto. Evidente ipotrofia muscolare generalizzata, più marcata a carico degli arti inferiori. ROM articolare globalmente ridotto, in particolare a carico di anche e ginocchia (dx>sin), queste ultime con deformità artrosica in varismo. Forza muscolare ridotta bilateralmente. Tono muscolare diminuito diffusamente», e dando atto, quanto all'esame della deambulazione, che «Raggiunge la stazione eretta solo con valido aiuto. Deambulazione
pag. 4/7 possibile per brevi tratti con appoggio a bastone ed accompagnatore controlaterale, con insorgenza di dispnea. esitante a piccoli passi con base d'appoggio allargata. Lunghezza del passo ridotta con Per_4 trascinamento dei piedi. Difficoltà nei cambi di direzione. Evidente instabilità posturale con aumentato rischio di caduta».
In tale contesto, ha evidenziato che l'assistibile era stato vittima nel 2010 di un evento traumatico, a seguito del quale aveva riportato «frattura del femore destro e una lussazione del polso omolaterale, i cui esiti contribuiscono a condizionare parzialmente la sua mobilità».
L'ausiliare, inoltre, ha dato conto del severo il grado di compromissione cardiaca, dato dalla progressione della cardiopatia dilatativa, con significativa riduzione della funzione sistolica ventricolare sinistra, «che si manifesta con dispnea da sforzo anche per attività fisiche di lieve entità, configurando un quadro clinico inquadrabile in classe NYHA III », nonchè della presenza nella storia clinica di «pregressi eventi neurologici, in particolare un episodio di attacco ischemico transitorio (TIA)», oltre che degli «esiti di un intervento di prostatectomia radicale, eseguito nel 2006 per adenocarcinoma prostatico, con residua incontinenza urinaria […] manifestazioni degenerative dell'apparato osteoarticolare, con poliartrosi diffusa e osteoporosi».
Infine, la CTU ha attentamente esaminato le due consulenze tecniche medico-legali eseguite rispettivamente dal dott. e dalla dott.ssa sulla persona del chiarendo che Per_1 Per_2 Pt_1
«al momento della valutazione iniziale, non emergevano significativi deficit di natura cognitiva, né si rilevavano compromissioni motorie di grado severo, mantenendo il paziente un livello di autonomia sostanzialmente adeguato all'età anagrafica nel contesto domestico», e che, coerentemente, la consulenza del dott. presenta «un esame obiettivo dettagliato che conferma, in accordo con la documentazione Per_1 sanitaria, l'assenza di grave disautonomia motoria», laddove la consulenza della dott.ssa pur Per_2 riportando la data della visita peritale, è avvenuta su base documentale, «mancando di un riscontro obiettivo che possa fungere da elemento di confronto».
In definitiva, ha accertato la grave situazione del all'epoca del proprio accertamento Pt_1 peritale, «in considerazione del complesso quadro patologico caratterizzato da multiple comorbidità cardiovascolari, neurologiche e osteoarticolari, del progressivo decadimento psico-fisico globale documentato, della compromissione del tono dell'umore e dell'età avanzata del periziando», precisando, nondimeno che
«non si evidenzia, all'epoca delle precedenti valutazioni, una perdita di autonomia tale da giustificare la necessità di assistenza continua da parte di terzi, risultando congruo il riconoscimento dell'invalidità civile al
100%».
In tale contesto, ha puntualmente argomentato che il descritto stato invalidante, utile a configurare la sussistenza dei presupposti per godere dell'indennità di accompagnamento, può essere temporalmente collocato a decorrere da giugno 2023, epoca a cui può essere fatta risalire la situazione clinica di non autosufficienza rilevata nella valutazione specialistica geriatrica in atti
(«…il processo di deterioramento delle condizioni generali si è sviluppato in maniera graduale e progressiva pag. 5/7 … Sulla base di un riscontro clinico obiettivo, si ritiene ragionevole individuar»e la condizione di necessità di assistenza continua «in prossimità della valutazione geriatrica del 2023 … considerando che la citata valutazione specialistica geriatrica è avvenuta ad ottobre 2023, si ritiene equo riconoscere il concretizzarsi dei requisiti sanitari già da alcuni mesi prima, fissando la decorrenza a giugno 2023»).
8.3. La dott.ssa ha, dunque, motivatamente concluso nel senso che «è risultato Per_3 Pt_1 affetto da Cardiopatia dilatativa con disfunzione sistolica ventricolare sin (FE 35%), impianto di ICD ventricolare, pregressa plastica valvolare mitralica e bioprotesi valvolare aortica, FAP in NAO, aneurisma aorta addominale, ipertensione arteriosa, ateromasia carotidea, remota prostatectomia per adenocr (2006) con incontinenza urinaria, pregresso TIA, poliartrosi, osteoporosi, esiti di frattura femore destro e di frattura- lussazione polso dx. In base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si ritiene Invalido ultrasessantacinquenne 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, stabilendone la decorrenza dal 1° giugno 2023 in prossimità dell'accertamento specialistico geriatrico. Dalla domanda amministrativa e fino a quella data si conferma pertanto Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave
100%».
9. Ritiene la Corte di poter integralmente condividere e fare proprie le conclusioni della consulenza medico-legale, come rinnovata in grado di appello, perché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali, condotte sulla base di un'attenta ed esaustiva disamina della documentazione sanitaria in atti e scevre da vizi logici o tecnici;
del resto, le parti non hanno formulato alcuna controdeduzione all'elaborato peritale della dott.ssa
Per_3
10. Sulla scorta delle superiori – dirimenti – considerazioni, l'appello va accolto per quanto di CP_ ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, l va condannato a pagare a l'indennità Pt_1 di accompagnamento con la decorrenza accertata dalla CTU, ossia dal 1.6.2023, oltre accessori come per legge.
Infatti, è appena il caso di precisare che ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento l'inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (v. Cass., 26/01/2010, n. 1585).
11. Resta assorbita ogni altra questione controversa, compreso il motivo di gravame in punto spese processuali, atteso che, nei casi in cui – come nella specie – il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo pag. 6/7 regolamento di dette spese, determinando la riforma della sentenza di primo grado l'automatica caducazione del relativo capo (Cass., n. 1775/2017; Cass., n. 11423/2016; Cass., n. 6259/2014).
12. Tanto detto, avuto riguardo all'esito della controversia nei due gradi del giudizio, che ha visto l'assistibile, alfine, meritevole della concessione del beneficio richiesto, ma con una decorrenza di gran lunga successiva rispetto all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, nonché alla circostanza, di cui si è dato conto poc'anzi, della proposizione di due ricorsi per ATP finalizzati al medesimo accertamento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, mentre vanno poste a carico dell' che ha CP_1 contestato anche la sussistenza del requisito sanitario, solo le spese di c.t.u. medico-legale, già liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 7.7.2023 avverso la sentenza resa in data 9.1.2023 dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell' in persona del l.r.p.t., così provvede: accoglie CP_1
l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a pagare a l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.2023, oltre CP_1 Pt_1 accessori come per legge;
compensa interamente le spese processuali del doppio grado del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
Così deciso in Bari, il 09/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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