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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11000 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott.ssa Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 10870 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
TE AR ND ed elettivamente domiciliato, in Roma, Via Valdinievole, 1, presso lo studio del proprio difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale. Cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con la rendita vitalizia IN pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare, dal 01.05.2020, di una rendita vitalizia IN, come conseguenza dell'unificazione dei postumi discendenti da due distinti infortuni sul lavoro, consistenti, il primo, in un trauma alla spalla destra, occorso in data 11.07.2016, ed, il secondo, in una frattura dell'astragalo destro del 2.12.2019; che, in revisione del precedente giudizio di menomazione dell'integrità psico-fisica, in data 31.03.2022, l'IN aveva aumentato dal 16 al 20% il valore dell'inabilità complessiva permanente.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che aveva presentato all' , il 23.07.2020, una CP_1
domanda amministrativa per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, inizialmente rigettata;
che allora aveva promosso il giudizio ex art 445 bis c.p.c., nell'ambito del quale il CTU aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa permanente, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che, pertanto, in data 03.03.2022, il Tribunale di Roma, Sez. Lav., aveva omologato l'accertamento sanitario, con decorrenza dell'assegno dal 1.08.2020; che, nel mese di febbraio 2024, L' aveva effettivamente liquidato in suo favore il primo rateo del CP_1
citato assegno, per un importo pari ad euro 1.114,59; che, tuttavia, in data 1.03.2024,
l' gli aveva comunicato di aver proceduto al ricalcolo della prestazione, a decorrere CP_1
dal 1.08.2023, per incumulabilità dell'assegno di invalidità ordinaria con la rendita
IN; ricalcolo in forza del quale, al 28 febbraio 2024, era stato ritenuto debitore dell'importo pari ad euro 2.898,32; che, a partire dal mese di marzo 2024, l aveva CP_1
proceduto alla liquidazione della pensione di invalidità ordinaria (prima assegno ordinario) sottraendo la quota della rendita IN ritenuta non cumulabile;
che aveva ricevuto, unitamente al rateo della mensilità relativo al mese di agosto 2024, anche i pagina 2 di 8 ratei arretrati (sino al gennaio 2024), ai quali tuttavia, era stata già sottratta la quota della rendita vitalizia IN ritenuta incumulabile, con la conseguenza di aver ricevuto un accredito per un importo lordo di euro 35.359,81, in luogo di quello pari ad euro
45.259,27.
Tanto premesso, lamentata l'illegittimità della trattenuta operata, per la non sovrapponibilità tra gli eventi invalidanti posti a fondamento della rendita IN e quelli che hanno dato luogo all'assegno ordinario di invalidità , ha quindi concluso CP_1
chiedendo di : “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della trattenuta operata per incumulabilità con rendita da infortuni o malattia professionale come previsto dalla legge 335/95 articolo 1, comma 43 sull'Assegno n. 002- 700917951705 Cat. IO, decorrenza 01/08/2020 di cui è titolare il ricorrente e, per l'effetto CONDANNARE
l' a restituire al ricorrente tutto quanto trattenuto a tale titolo ed a corrispondere CP_1
quindi allo stesso l'intero ammontare di ogni singola mensilità dovuta a titolo di assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 a far data dal 01/08/2020, maturate e maturande. Sempre in via principale DICHIARARE l'illegittimità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza del provvedimento dell'indebito e della richiesta di restituzione formulata dall' in data 01/03/2024 in quanto illegittimo, nullo e infondato l'annullamento di CP_1
tutte le note di indebito richiamate.”
Si è costituito in giudizio l' , insistendo per la legittimità dell'indebito, in quanto CP_1
operato sulla base dell'art. 1, comma 43, l. 335/1995, che vieta il cumulo della rendita
IN derivante da infortunio sul lavoro con l'assegno ordinario di invalidità civile, in quanto prestazioni liquidate rispetto allo stesso evento invalidante. Nello specifico ha altresì evidenziato che il Centro Medico Legale (CML), in sede di revisione del giudizio sanitario nei confronti dell'odierno ricorrente, aveva concluso nel senso di ritenere che gli infortuni IN (spalla dx e caviglia dx) erano sufficienti da soli a giustificare l'assegno e che le altre patologie (ipertensione, spondiloartrosi, rizoartrosi) non CP_1
potevano comportare una riduzione > 2/3 della capacità lavorativa.
pagina 3 di 8 All'udienza odierna, lette le note autorizzate, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Premessa
E' documentato in atti che al ricorrente – titolare di prestazione di invalidità ordinaria –
è stata chiesta in ripetizione dall' , in data 1.03.2024, la somma di euro 2.898,32 in CP_1
relazione al periodo 8/2023 – 02/2024, per incumulabilità, ex art. 1 , comma 43, L.
335/1995, dell'assegno percepito con la rendita vitalizia IN.
Da marzo 2024, inoltre, l' ha trattenuto la quota ritenuta incumulabile direttamente CP_1
sulla prestazione di invalidità ordinaria, per un importo che il ricorrente assume essere pari ad euro 12.581,24.
L'oggetto della controversia riguarda, invero, la legittimità della trattenuta per incumulabilità operata dall' sull'assegno ordinario di invalidità riconosciuto al CP_1
ricorrente, in presenza di una rendita vitalizia IN per infortuni sul lavoro.
In particolare, il ricorrente contesta che gli eventi invalidanti che hanno dato luogo alla rendita IN coincidano con quelli che hanno determinato il riconoscimento dell'assegno , con la conseguenza di ritenere sussistenti i presupposti per la CP_1
cumulabilità delle prestazioni.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
La normativa applicabile al caso di specie deve individuarsi nell'art. 1, co. 43, della legge 335/1995, a norma del quale “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono
pagina 4 di 8 fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale norma nel senso che il divieto di cumulo opera quando le due prestazioni abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, configurando la duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale
(Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 5494/2006).
Ancora in merito al campo di applicazione del divieto di cumulo, la Cassazione ha affermato: “ […] il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n.
335 trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' alle quali il CP_1
divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale. Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle CP_1
invalidità indennizzate dall'IN il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall'IN ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., Cass. 8 ottobre 2019, n. 25197 ed, in senso conforme, Cass. 9 luglio CP_1
2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199, Cass. 9 settembre 2008 nr. 22872;
Cass. 25 maggio 2017 nr. 13187).
Alla luce di tali coordinate interpretative, la presente controversia dovrà allora essere risolta in base all'accertamento circa la coincidenza, o meno, degli eventi invalidanti posti a fondamento delle rispettive prestazioni, laddove in caso di esito negativo, la duplicità delle prestazioni dovrà dirsi ammessa.
Il quadro patologico del ricorrente: la non coincidenza delle invalidità.
pagina 5 di 8 Ebbene, dalle risultanze processuali in atti non emerge la completa (ed invero neppure la prevalente) sovrapponibilità degli eventi invalidanti.
Parte ricorrente, al riguardo, evidenzia come il complesso morboso in forza del quale è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità dipende, oltre che dalle conseguenze dell'infortunio lavorativo pacifico tra le parti, anche (e soprattutto) da ulteriori patologie distinte e indipendenti dall'infortunio lavorativo. A tale deduzione in fatto, il ricorrente accompagna gli esiti della CTU resa in sede di ATP dal Dott. che Persona_1
nella sua relazione ha formulato la seguente diagnosi: “[..] grave rizoartrosi bilaterale con sublussazione delle metacarpo-falangee dei pollici, maggiore a destra;
artrosi bilaterale delle mani e dei polsi, con limitazione dei movimenti delle dita e marcata riduzione della forza prensile;
spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple L-L5 e limitazione lieve dei movimenti del tronco;
coaxartrosi bilaterale;
esiti di osteocondrite dissecante del domo astragalico destro con tumefazione e limitazione di entità rilevante dei movimenti della caviglia e dolori nella deambulazione, che avviene lieve zoppia;
Cardiopatia ipertensiva, classe NYHA II”.
La complessità del quadro patologico del ricorrente ha dunque condotto il CTU a concludere nei seguenti termini: “[…] Ritenuta altresì dalla documentazione esaminata che, in aggiunta alla patologia discale lombare e alla cardiopatia ipertensiva, egli è affetto da importante patologia infiammatoria e degenerativa poliarticolare, con particolari interessamento delle mani e degli arti inferiori. In particolare, il grave interessamento delle mani (prevalentemente la destra dominante) e ,in minor misura dei polsi, è causa di sensibile indebolimento della funzione prensile (dovuto anche a inefficienza articolare: si consideri che a riguardo la sublussazione delle articolazioni metacarpo- falangee dei pollici) e di limitazione dolorosa dei movimenti delle dita, con ridotta abilità nell'esecuzione dei movimenti fini, che interferiscono in misura rilevante con le mansioni lavorative tipiche di un meccanico, che ovviamente deve afferrare e manovrare con forza o destrezza vari attrezzi metallici […]. In considerazione tanto dell'età che della formazione professionale della storia lavorativa del soggetto, il novero
pagina 6 di 8 delle occupazioni confacenti alle sue attitudini, che sono di tipo manuale specializzato, è alquanto ristretto e appare difficile che le sue energie lavorative possano trovare proficuo impiego senza declassamento e senza usura” .
Le considerazioni medico legali rese hanno dunque condotto il CTU a concludere nel senso di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 1, della legge 222/1984.
Ed è proprio sulla base della diagnosi resa in quella sede e delle conseguenti considerazioni medico legali offerte dal ricorrente, mediante la produzione nel presente giudizio della predetta ctu, che deve dirsi accertata la non completa coincidenza tra gli eventi invalidanti posti a base della rendita IN rispetto alla prestazione assistenziale erogata dall' . CP_1
Dalla lettura della ctu sono emerse, infatti, patologie diverse ed ulteriori rispetto a quelle che hanno giustificato la rendita IN, dipesa da infortuni sul lavoro alla caviglia e alla spalla destra;
la ctu ha evidenziato infatti nel ricorrente un quadro patologico ben più complesso ed ingravescente connotato, tra le altre, da ipertensione, spondiloartrosi e rizoartrosi.
Né a conclusioni diverse può giungersi all'esito della lettura della relazione resa dalla
CMO, la quale, pur essendosi espressa per la non cumulabilità dei due emolumenti, ha rilevato l'esistenza di patologie ulteriori e non correlate all'evento invalidante IN, sebbene sfornite di adeguato supporto documentale (“cardiopatia cronica ipertensiva II classe NYHA, amartoma polmonare in broncopatia cronica, artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie e delle grandi articolazioni degli arti inferiori, deficit della deambulazione, rizoartrosi bilaterale con riduzione della forza prensile”). Tale carenza documentale, peraltro, avrebbe potuto essere sanata con una richiesta di integrazione documentale all'odierno ricorrente.
Alla luce della riportata ricostruzione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di operatività del divieto di cumulo ex art. 1, comma 43 L. 335/1995 ed il conseguente diritto del ricorrente tanto alla rendita IN quanto all'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 l. 222/84, deve concludersi per l'insussistenza dell'indebito e per l'infondatezza pagina 7 di 8 della pretesa restitutoria avanzata dall' , oltre che per l'illegittimità delle trattenute e CP_1
delle decurtazioni operate sull'assegno ordinario d'invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate facendo applicazione dei valori dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per intero l'assegno di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, senza la decurtazione attuata a titolo di quota non cumulabile per rendita IN;
2. Accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito, nonché l'illegittimità delle decurtazioni e trattenute operate dall' a decorrere dall'1.08.2023; CP_1
3. Per l'effetto, condanna l' a ripristinare l'erogazione della prestazione di CP_1
invalidità ordinaria nella misura integrale di legge e alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a decorrere dall'1.08.2023;
4. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
3.784,65 oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per lege, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Roma, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
(La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura
Perrotta)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott.ssa Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 10870 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
TE AR ND ed elettivamente domiciliato, in Roma, Via Valdinievole, 1, presso lo studio del proprio difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Roma, via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile, in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione assistenziale. Cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con la rendita vitalizia IN pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare, dal 01.05.2020, di una rendita vitalizia IN, come conseguenza dell'unificazione dei postumi discendenti da due distinti infortuni sul lavoro, consistenti, il primo, in un trauma alla spalla destra, occorso in data 11.07.2016, ed, il secondo, in una frattura dell'astragalo destro del 2.12.2019; che, in revisione del precedente giudizio di menomazione dell'integrità psico-fisica, in data 31.03.2022, l'IN aveva aumentato dal 16 al 20% il valore dell'inabilità complessiva permanente.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che aveva presentato all' , il 23.07.2020, una CP_1
domanda amministrativa per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, inizialmente rigettata;
che allora aveva promosso il giudizio ex art 445 bis c.p.c., nell'ambito del quale il CTU aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa permanente, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che, pertanto, in data 03.03.2022, il Tribunale di Roma, Sez. Lav., aveva omologato l'accertamento sanitario, con decorrenza dell'assegno dal 1.08.2020; che, nel mese di febbraio 2024, L' aveva effettivamente liquidato in suo favore il primo rateo del CP_1
citato assegno, per un importo pari ad euro 1.114,59; che, tuttavia, in data 1.03.2024,
l' gli aveva comunicato di aver proceduto al ricalcolo della prestazione, a decorrere CP_1
dal 1.08.2023, per incumulabilità dell'assegno di invalidità ordinaria con la rendita
IN; ricalcolo in forza del quale, al 28 febbraio 2024, era stato ritenuto debitore dell'importo pari ad euro 2.898,32; che, a partire dal mese di marzo 2024, l aveva CP_1
proceduto alla liquidazione della pensione di invalidità ordinaria (prima assegno ordinario) sottraendo la quota della rendita IN ritenuta non cumulabile;
che aveva ricevuto, unitamente al rateo della mensilità relativo al mese di agosto 2024, anche i pagina 2 di 8 ratei arretrati (sino al gennaio 2024), ai quali tuttavia, era stata già sottratta la quota della rendita vitalizia IN ritenuta incumulabile, con la conseguenza di aver ricevuto un accredito per un importo lordo di euro 35.359,81, in luogo di quello pari ad euro
45.259,27.
Tanto premesso, lamentata l'illegittimità della trattenuta operata, per la non sovrapponibilità tra gli eventi invalidanti posti a fondamento della rendita IN e quelli che hanno dato luogo all'assegno ordinario di invalidità , ha quindi concluso CP_1
chiedendo di : “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della trattenuta operata per incumulabilità con rendita da infortuni o malattia professionale come previsto dalla legge 335/95 articolo 1, comma 43 sull'Assegno n. 002- 700917951705 Cat. IO, decorrenza 01/08/2020 di cui è titolare il ricorrente e, per l'effetto CONDANNARE
l' a restituire al ricorrente tutto quanto trattenuto a tale titolo ed a corrispondere CP_1
quindi allo stesso l'intero ammontare di ogni singola mensilità dovuta a titolo di assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 a far data dal 01/08/2020, maturate e maturande. Sempre in via principale DICHIARARE l'illegittimità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza del provvedimento dell'indebito e della richiesta di restituzione formulata dall' in data 01/03/2024 in quanto illegittimo, nullo e infondato l'annullamento di CP_1
tutte le note di indebito richiamate.”
Si è costituito in giudizio l' , insistendo per la legittimità dell'indebito, in quanto CP_1
operato sulla base dell'art. 1, comma 43, l. 335/1995, che vieta il cumulo della rendita
IN derivante da infortunio sul lavoro con l'assegno ordinario di invalidità civile, in quanto prestazioni liquidate rispetto allo stesso evento invalidante. Nello specifico ha altresì evidenziato che il Centro Medico Legale (CML), in sede di revisione del giudizio sanitario nei confronti dell'odierno ricorrente, aveva concluso nel senso di ritenere che gli infortuni IN (spalla dx e caviglia dx) erano sufficienti da soli a giustificare l'assegno e che le altre patologie (ipertensione, spondiloartrosi, rizoartrosi) non CP_1
potevano comportare una riduzione > 2/3 della capacità lavorativa.
pagina 3 di 8 All'udienza odierna, lette le note autorizzate, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Premessa
E' documentato in atti che al ricorrente – titolare di prestazione di invalidità ordinaria –
è stata chiesta in ripetizione dall' , in data 1.03.2024, la somma di euro 2.898,32 in CP_1
relazione al periodo 8/2023 – 02/2024, per incumulabilità, ex art. 1 , comma 43, L.
335/1995, dell'assegno percepito con la rendita vitalizia IN.
Da marzo 2024, inoltre, l' ha trattenuto la quota ritenuta incumulabile direttamente CP_1
sulla prestazione di invalidità ordinaria, per un importo che il ricorrente assume essere pari ad euro 12.581,24.
L'oggetto della controversia riguarda, invero, la legittimità della trattenuta per incumulabilità operata dall' sull'assegno ordinario di invalidità riconosciuto al CP_1
ricorrente, in presenza di una rendita vitalizia IN per infortuni sul lavoro.
In particolare, il ricorrente contesta che gli eventi invalidanti che hanno dato luogo alla rendita IN coincidano con quelli che hanno determinato il riconoscimento dell'assegno , con la conseguenza di ritenere sussistenti i presupposti per la CP_1
cumulabilità delle prestazioni.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
La normativa applicabile al caso di specie deve individuarsi nell'art. 1, co. 43, della legge 335/1995, a norma del quale “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono
pagina 4 di 8 fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale norma nel senso che il divieto di cumulo opera quando le due prestazioni abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, configurando la duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale
(Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 5494/2006).
Ancora in merito al campo di applicazione del divieto di cumulo, la Cassazione ha affermato: “ […] il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n.
335 trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' alle quali il CP_1
divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale. Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle CP_1
invalidità indennizzate dall'IN il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall'IN ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., Cass. 8 ottobre 2019, n. 25197 ed, in senso conforme, Cass. 9 luglio CP_1
2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199, Cass. 9 settembre 2008 nr. 22872;
Cass. 25 maggio 2017 nr. 13187).
Alla luce di tali coordinate interpretative, la presente controversia dovrà allora essere risolta in base all'accertamento circa la coincidenza, o meno, degli eventi invalidanti posti a fondamento delle rispettive prestazioni, laddove in caso di esito negativo, la duplicità delle prestazioni dovrà dirsi ammessa.
Il quadro patologico del ricorrente: la non coincidenza delle invalidità.
pagina 5 di 8 Ebbene, dalle risultanze processuali in atti non emerge la completa (ed invero neppure la prevalente) sovrapponibilità degli eventi invalidanti.
Parte ricorrente, al riguardo, evidenzia come il complesso morboso in forza del quale è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità dipende, oltre che dalle conseguenze dell'infortunio lavorativo pacifico tra le parti, anche (e soprattutto) da ulteriori patologie distinte e indipendenti dall'infortunio lavorativo. A tale deduzione in fatto, il ricorrente accompagna gli esiti della CTU resa in sede di ATP dal Dott. che Persona_1
nella sua relazione ha formulato la seguente diagnosi: “[..] grave rizoartrosi bilaterale con sublussazione delle metacarpo-falangee dei pollici, maggiore a destra;
artrosi bilaterale delle mani e dei polsi, con limitazione dei movimenti delle dita e marcata riduzione della forza prensile;
spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple L-L5 e limitazione lieve dei movimenti del tronco;
coaxartrosi bilaterale;
esiti di osteocondrite dissecante del domo astragalico destro con tumefazione e limitazione di entità rilevante dei movimenti della caviglia e dolori nella deambulazione, che avviene lieve zoppia;
Cardiopatia ipertensiva, classe NYHA II”.
La complessità del quadro patologico del ricorrente ha dunque condotto il CTU a concludere nei seguenti termini: “[…] Ritenuta altresì dalla documentazione esaminata che, in aggiunta alla patologia discale lombare e alla cardiopatia ipertensiva, egli è affetto da importante patologia infiammatoria e degenerativa poliarticolare, con particolari interessamento delle mani e degli arti inferiori. In particolare, il grave interessamento delle mani (prevalentemente la destra dominante) e ,in minor misura dei polsi, è causa di sensibile indebolimento della funzione prensile (dovuto anche a inefficienza articolare: si consideri che a riguardo la sublussazione delle articolazioni metacarpo- falangee dei pollici) e di limitazione dolorosa dei movimenti delle dita, con ridotta abilità nell'esecuzione dei movimenti fini, che interferiscono in misura rilevante con le mansioni lavorative tipiche di un meccanico, che ovviamente deve afferrare e manovrare con forza o destrezza vari attrezzi metallici […]. In considerazione tanto dell'età che della formazione professionale della storia lavorativa del soggetto, il novero
pagina 6 di 8 delle occupazioni confacenti alle sue attitudini, che sono di tipo manuale specializzato, è alquanto ristretto e appare difficile che le sue energie lavorative possano trovare proficuo impiego senza declassamento e senza usura” .
Le considerazioni medico legali rese hanno dunque condotto il CTU a concludere nel senso di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 1, della legge 222/1984.
Ed è proprio sulla base della diagnosi resa in quella sede e delle conseguenti considerazioni medico legali offerte dal ricorrente, mediante la produzione nel presente giudizio della predetta ctu, che deve dirsi accertata la non completa coincidenza tra gli eventi invalidanti posti a base della rendita IN rispetto alla prestazione assistenziale erogata dall' . CP_1
Dalla lettura della ctu sono emerse, infatti, patologie diverse ed ulteriori rispetto a quelle che hanno giustificato la rendita IN, dipesa da infortuni sul lavoro alla caviglia e alla spalla destra;
la ctu ha evidenziato infatti nel ricorrente un quadro patologico ben più complesso ed ingravescente connotato, tra le altre, da ipertensione, spondiloartrosi e rizoartrosi.
Né a conclusioni diverse può giungersi all'esito della lettura della relazione resa dalla
CMO, la quale, pur essendosi espressa per la non cumulabilità dei due emolumenti, ha rilevato l'esistenza di patologie ulteriori e non correlate all'evento invalidante IN, sebbene sfornite di adeguato supporto documentale (“cardiopatia cronica ipertensiva II classe NYHA, amartoma polmonare in broncopatia cronica, artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie e delle grandi articolazioni degli arti inferiori, deficit della deambulazione, rizoartrosi bilaterale con riduzione della forza prensile”). Tale carenza documentale, peraltro, avrebbe potuto essere sanata con una richiesta di integrazione documentale all'odierno ricorrente.
Alla luce della riportata ricostruzione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di operatività del divieto di cumulo ex art. 1, comma 43 L. 335/1995 ed il conseguente diritto del ricorrente tanto alla rendita IN quanto all'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 l. 222/84, deve concludersi per l'insussistenza dell'indebito e per l'infondatezza pagina 7 di 8 della pretesa restitutoria avanzata dall' , oltre che per l'illegittimità delle trattenute e CP_1
delle decurtazioni operate sull'assegno ordinario d'invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate facendo applicazione dei valori dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per intero l'assegno di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, senza la decurtazione attuata a titolo di quota non cumulabile per rendita IN;
2. Accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito, nonché l'illegittimità delle decurtazioni e trattenute operate dall' a decorrere dall'1.08.2023; CP_1
3. Per l'effetto, condanna l' a ripristinare l'erogazione della prestazione di CP_1
invalidità ordinaria nella misura integrale di legge e alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a decorrere dall'1.08.2023;
4. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
3.784,65 oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per lege, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Roma, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
(La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura
Perrotta)
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