TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 2 luglio 2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del
D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nata a Riscani in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torre del Greco (Na) alla via Circumvallazione n. 20 /C, presso lo studio dell'avv. Paola Mazza, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l CP_1
ex art. 442 bis c.p.c., deducendo di essere cittadina moldava trasferita in Italia, ove ha lavorato regolarmente dal 04.02.2007; di aver stabilito la sua residenza anagrafica in Pozzuoli (Na) dal
05.02.2009 a tutt'oggi, come da certificato di residenza storico;
di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di essere titolare di reddito da pensione straniera e di essere vedova;
di aver inoltrato, in data 14/04/2023, domanda all per CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, ma di aver ricevuto, con provvedimento reso in data 08.06.2023, la reiezione della domanda.
Tanto premesso, ritenendo di possedere tutti i requisiti utili all'ottenimento della suindicata prestazione, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno sociale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o dalla data successiva che dovesse risultare in corso di causa per la maturazione del diritto sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
c) Per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante” pro tempore”, Controparte_2
al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale in misura intera con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
d) Per l'effetto condannare di conseguenza l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante” pro tempore”, al
[...]
pagamento delle spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e 15% per spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 11.04.2025 si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto CP_1
della domanda per carenza dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della prestazione.
In corso di causa parte resistente riconosceva la prestazione richiesta dalla ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa, con l'integrale pagamento di quanto di diritto. Pertanto, con note di trattazione scritta sostitutive dell'odierna udienza di discussione, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Risultando pacifico l'avvenuto riconoscimento da parte dell della prestazione richiesta e CP_1
del pagamento dei relativi ratei, deve ritenersi oramai venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
2.424,50 (comprensivi dell'aumento ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014) oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, così deciso in data 02/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 2 luglio 2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del
D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nata a Riscani in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torre del Greco (Na) alla via Circumvallazione n. 20 /C, presso lo studio dell'avv. Paola Mazza, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l CP_1
ex art. 442 bis c.p.c., deducendo di essere cittadina moldava trasferita in Italia, ove ha lavorato regolarmente dal 04.02.2007; di aver stabilito la sua residenza anagrafica in Pozzuoli (Na) dal
05.02.2009 a tutt'oggi, come da certificato di residenza storico;
di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di essere titolare di reddito da pensione straniera e di essere vedova;
di aver inoltrato, in data 14/04/2023, domanda all per CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, ma di aver ricevuto, con provvedimento reso in data 08.06.2023, la reiezione della domanda.
Tanto premesso, ritenendo di possedere tutti i requisiti utili all'ottenimento della suindicata prestazione, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno sociale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o dalla data successiva che dovesse risultare in corso di causa per la maturazione del diritto sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
c) Per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante” pro tempore”, Controparte_2
al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale in misura intera con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
d) Per l'effetto condannare di conseguenza l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante” pro tempore”, al
[...]
pagamento delle spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e 15% per spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 11.04.2025 si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto CP_1
della domanda per carenza dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della prestazione.
In corso di causa parte resistente riconosceva la prestazione richiesta dalla ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa, con l'integrale pagamento di quanto di diritto. Pertanto, con note di trattazione scritta sostitutive dell'odierna udienza di discussione, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Risultando pacifico l'avvenuto riconoscimento da parte dell della prestazione richiesta e CP_1
del pagamento dei relativi ratei, deve ritenersi oramai venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
2.424,50 (comprensivi dell'aumento ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014) oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, così deciso in data 02/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario