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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/09/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 54/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 13.06.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ha presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata.
Ciò posto, una volta forniti i chiarimenti richiesti con decreto 21.07.2025, rilevato che:
(-) tutti i ricorrenti risiedono a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi solo con riferimento a e a e in quanto: Pt_1 Pt_2 Parte_4
1 • – pensionata – non esercita (né risulta aver svolto) attività di Parte_1 impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• – lavoratrice dipendente - non esercita (né risulta aver svolto) Parte_4 attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• – allo stato privo di occupazione – non esercita (né risulta aver Parte_2 svolto individualmente o in qualità di socio illimitatamente responsabile) attività di impresa non cancellata o cancellata da meno di un anno, sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• i debitori suddetti versano tutti in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'enorme ammontare dei debiti (complessivi oltre 6 milioni di euro) ed il modestissimo patrimonio liquidabile costituito dai redditi da pensione e lavoro dei ricorrenti così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) l'art. 66 cod. crisi consente l'avvio di un'unica procedura in materia di sovraindebitamento qualora il ricorso sia presentato dai membri di una stessa famiglia
(con ciò intendendosi coniuge, parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado) e purché essi siano o conviventi o vi sia un'origine comune dell'indebitamento;
(-) nel caso di specie, sussistono tali condizioni, posto che i sovraindebitati sono membri di una medesima famiglia (madre e figli) e sono altresì conviventi (vd. stato di famiglia);
(-) la eventuale incapienza ex art. 283 cod. crisi di qualcuno tra loro, inoltre, non osta all'apertura della liquidazione controllata per tutti in presenza dell'attestazione dell'OCC di presenza di attivo distribuibile derivante da almeno un componente della famiglia. Tale attestazione, nel caso di specie, sussiste (vd. dichiarazione integrativa alla relazione dell'OCC);
(-) sussistono, quindi, in relazione ai sopradetti soggetti i presupposti per l'apertura del procedimento familiare, ferma – naturalmente - la necessità di divisione delle masse attive e passive;
(-) diversa è, invece, la posizione di – allo stato imprenditore edile – il Parte_3 quale era il socio accomandatario della soc. Palazzi Costruzioni Sas di (il Parte_3
2 cui fallimento, e con esso quello dello stesso – fallito in estensione ex art. 147 Pt_4 legge fall. - si è chiuso nel 2021);
(-) trattasi di soggetto che non presenta i requisiti per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, in quanto:
1. la chiusura del fallimento della società e suo personale – datati dicembre 2021 – non sono ancora definitivamente stabilizzati, atteso che, non essendo ancora decorsi 5 anni, in presenza dei requisiti di cui all'art. 121 legge fall. essi potrebbero
(sino al dicembre 2026) essere riaperti;
2. egli svolge attività d'impresa in proprio (vd. visura camerale). Il suo indebitamento attuale (frutto del trascinamento dei debiti pregressi) ammonta a quasi 5 milioni di euro;
(-) quindi, è soggetto (ancora) fallibile (pt.1) o per il quale è possibile – Parte_3 atteso il superamento delle soglie dimensionali - una liquidazione giudiziale (pt. 2) e, perciò, sfugge alla definizione di cui all'art. 2 cod. crisi che riconosce lo stato di sovraindebitamento solo in capo a soggetti non passibili di sottoposizione alle procedure maggiori;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata cd familiare del patrimonio a carico di nata a [...] il [...], di nata a Parte_1 Parte_4
Fano (PU) il 26.02.1978, di U) il 17.08.1969, tutti residenti in [...]Parte_2
(PU) alla via A. Caro n. 5;
(-) dichiara inammissibile la domanda in ordine alla posizione di Parte_3
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC;
Persona_1
3 (-) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 18.09.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 54/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 13.06.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ha presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata.
Ciò posto, una volta forniti i chiarimenti richiesti con decreto 21.07.2025, rilevato che:
(-) tutti i ricorrenti risiedono a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi solo con riferimento a e a e in quanto: Pt_1 Pt_2 Parte_4
1 • – pensionata – non esercita (né risulta aver svolto) attività di Parte_1 impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• – lavoratrice dipendente - non esercita (né risulta aver svolto) Parte_4 attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• – allo stato privo di occupazione – non esercita (né risulta aver Parte_2 svolto individualmente o in qualità di socio illimitatamente responsabile) attività di impresa non cancellata o cancellata da meno di un anno, sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• i debitori suddetti versano tutti in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'enorme ammontare dei debiti (complessivi oltre 6 milioni di euro) ed il modestissimo patrimonio liquidabile costituito dai redditi da pensione e lavoro dei ricorrenti così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) l'art. 66 cod. crisi consente l'avvio di un'unica procedura in materia di sovraindebitamento qualora il ricorso sia presentato dai membri di una stessa famiglia
(con ciò intendendosi coniuge, parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado) e purché essi siano o conviventi o vi sia un'origine comune dell'indebitamento;
(-) nel caso di specie, sussistono tali condizioni, posto che i sovraindebitati sono membri di una medesima famiglia (madre e figli) e sono altresì conviventi (vd. stato di famiglia);
(-) la eventuale incapienza ex art. 283 cod. crisi di qualcuno tra loro, inoltre, non osta all'apertura della liquidazione controllata per tutti in presenza dell'attestazione dell'OCC di presenza di attivo distribuibile derivante da almeno un componente della famiglia. Tale attestazione, nel caso di specie, sussiste (vd. dichiarazione integrativa alla relazione dell'OCC);
(-) sussistono, quindi, in relazione ai sopradetti soggetti i presupposti per l'apertura del procedimento familiare, ferma – naturalmente - la necessità di divisione delle masse attive e passive;
(-) diversa è, invece, la posizione di – allo stato imprenditore edile – il Parte_3 quale era il socio accomandatario della soc. Palazzi Costruzioni Sas di (il Parte_3
2 cui fallimento, e con esso quello dello stesso – fallito in estensione ex art. 147 Pt_4 legge fall. - si è chiuso nel 2021);
(-) trattasi di soggetto che non presenta i requisiti per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, in quanto:
1. la chiusura del fallimento della società e suo personale – datati dicembre 2021 – non sono ancora definitivamente stabilizzati, atteso che, non essendo ancora decorsi 5 anni, in presenza dei requisiti di cui all'art. 121 legge fall. essi potrebbero
(sino al dicembre 2026) essere riaperti;
2. egli svolge attività d'impresa in proprio (vd. visura camerale). Il suo indebitamento attuale (frutto del trascinamento dei debiti pregressi) ammonta a quasi 5 milioni di euro;
(-) quindi, è soggetto (ancora) fallibile (pt.1) o per il quale è possibile – Parte_3 atteso il superamento delle soglie dimensionali - una liquidazione giudiziale (pt. 2) e, perciò, sfugge alla definizione di cui all'art. 2 cod. crisi che riconosce lo stato di sovraindebitamento solo in capo a soggetti non passibili di sottoposizione alle procedure maggiori;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata cd familiare del patrimonio a carico di nata a [...] il [...], di nata a Parte_1 Parte_4
Fano (PU) il 26.02.1978, di U) il 17.08.1969, tutti residenti in [...]Parte_2
(PU) alla via A. Caro n. 5;
(-) dichiara inammissibile la domanda in ordine alla posizione di Parte_3
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC;
Persona_1
3 (-) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(ove tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 18.09.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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