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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO DE Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
RA OS del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto scritto depositato il 23 giugno 2025, perciò chiedendo: “voglia il Tribunale Civile di Parma pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al marito, sulla base delle seguenti Parte_1 CP_1 Pers condizioni: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) i figli e ormai maggiorenni Per_1
e al momento economicamente indipendenti, potranno decidere in base alla propria volontà se e quando incontrare il padre;
3) disporre che, il sig. ontribuisca al mantenimento dei CP_1 figli maggiorenni e e versando in favore del coniuge Persona_3 Per_4 Per_4
entro il giorno 10 di ogni mese, una somma complessiva pari ad euro 300,00 Parte_1
(euro 150 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato tra il Tribunale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma nr. 3856 del 20 dicembre 2023; 4) disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, una Parte_1 somma pari ad Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) vittoria di spese, IVA, CPA e rimb. forf. al 15% in caso di opposizione”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2022 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di separazione da con il quale ha contratto matrimonio in CP_1
Parma, il 3 marzo 2007 (iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 29, p. 1, anno 2007), formulando ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, nonché con riferimento alle contribuzioni economiche eventualmente dovute da controparte per il mantenimento proprio e dei due figli maggiorenni (nata il [...]) e Persona_5
(nato il giorno 11 maggio 2003). Persona_6
A fondamento della domanda di separazione, in particolare, la ricorrente ha dedotto che l'irreversibile crisi coniugale aveva avuto luogo a causa dei comportamenti maltrattanti praticati dal marito che la avevano infine indotta ad allontanarsi dalla casa familiare, unitamente ai figli, nel dicembre dell'anno 2019.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, celebrata l'udienza presidenziale e adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 14-16 novembre 2023, all'udienza tenuta innanzi al giudice istruttore il 24 settembre 2024 è stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio per quanto ritualmente citato.
In accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, questo Tribunale ha poi pronunciato sentenza non definitiva di separazione dei coniugi (sentenza n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024).
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, all'udienza del 24 giugno 2025 la stessa parte costituita ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con la menzionata sentenza non definitiva n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, l'attuale thema decidendum è circoscritto alle domande di addebito della separazione e di determinazione delle contribuzioni economiche eventualmente da destinare al mantenimento della prole e della ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c.
In relazione alla prima domanda in disamina, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Come compendiato nella superiore parte narrativa, chiede addebitarsi la Parte_1 separazione a controparte deducendo la riconducibilità della crisi del loro rapporto ai reiterati comportamenti maltrattanti perpetrati da fino al dicembre dell'anno 2019, CP_1 allorquando ella si era infine determinata a presentare formale atto di denuncia-querela e ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai figli.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato ineluttabile conferma nella sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dello stesso (cfr. sentenza della Corte di Appello di CP_1
Bologna del 19 gennaio 2022, confermativa sul punto della sentenza di primo grado del 28 aprile 2021), condannato alla pena detentiva di anni tre mesi due di reclusione in quanto colpevole del delitto di maltrattamenti in pregiudizio di familiari (nel caso di specie, moglie e figlia) commesso dal 2017 al dicembre 2019.
La consumazione di tale ipotesi di reato attesta, invero, la reiterazione di plurime condotte di violenza fisica, minaccia grave e prevaricazione, anche economica, culminate nelle percosse e nell'intimidazione a mano armata dello stesso dicembre 2019.
Può dirsi pertanto accertato pregiudizialmente che si è reso continuativamente CP_1 responsabile della violazione del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c. e che una siffatta violazione ha rappresentato la causa ultima ed esclusiva dell'intollerabilità della convivenza coniugale, definitivamente interrottasi proprio in stretta concomitanza con l'epilogo dei contegni maltrattanti del dicembre 2019.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riguardo alla domanda intesa a porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della prole, ancora, l'ordinanza presidenziale del 14-16 novembre 2023 aveva imposto allo stesso convenuto di corrispondere mensilmente l'importo di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sul presupposto di una ancora “imperfetta autosufficienza economica” dei maggiorenni (nata il Persona_5
5 agosto 2000) e nato il giorno 11 maggio 2003). Persona_6
Entrambi gli interessati, infatti, erano risultati all'epoca disoccupati, per quanto in età lavorativa e già capaci in passato di conseguire redditi da lavoro (in particolare, in quanto Persona_3 assunta a termine con mansioni di operatore socio-sanitario, e in quanto impiegato in Per_4 lavoro stagionale nel corso dell'anno 2022).
Tanto premesso, nella materia in esame può farsi generale riferimento al principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata, si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Applicando siffatti canoni di giudizio alla fattispecie di interesse, va allora rimarcato che Per_3
a compiuto venticinque anni, mentre e ha ora compiuti ventidue.
[...] Per_4
D'altra parte, ben poco si sa del loro percorso di studi e professionale, se non che il secondogenito non ha nemmeno completato il corso di scuola secondaria presso l'Istituto tecnico Per_4
“G.B. Bodoni”.
E parte ricorrente, che ne era onerata, non soltanto non ha rinnovato nel corso del procedimento la prova dello stato di dipendenza economica dei figli (i quali, vale la pena ribadire, già avevano trovato inserimento nel mondo lavorativo), ma nemmeno ha fornito o offerto di fornire elementi eventualmente dimostrativi dei loro diligenti sforzi intesi al raggiungimento di una condizione indipendente mediante una utile e proficua occupazione nel mercato del lavoro.
Fermi restando i provvedimenti finora vigenti, a decorrere dalla presente sentenza va dunque inevitabilmente revocato l'obbligo a carico di di versare in favore della madre CP_1 contribuzioni economiche destinate al mantenimento dei figli maggiorenni. Parte_1
Con riferimento, poi, alla domanda proposta dalla ricorrente intesa alla percezione di un assegno volto al mantenimento suo proprio, giova ricordare, in linea generale e astratta, che va accordato il diritto al mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., il diritto a beneficiare di un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
Tanto premesso, si è già rilevato che dopo avere svolto diverse attività di Parte_1 lavoro (cfr. estratto del Centro per l'Impiego) e avere beneficiato del reddito di cittadinanza, non ha più redditi regolari e congrui, affidandosi, piuttosto, a lavori estemporanei.
Ella, unitamente ai figli, ha in godimento una casa residenziale Acer per la cui locazione è esposta al pagamento di un canone mensile pari ad Euro 100,00, oltre alle utenze. risulta, a propria volta, assunto a tempo indeterminato presso la società CP_1 CP_2
con decorrenza dal 4 gennaio 2021, con mansioni di macellatore e con contratto a tempo
[...] parziale orizzontale per 30 ore medie settimanali.
Dalla dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, terzo pignorato, è emerso che il trattamento economico lordo mensile del medesimo convenuto è pari ad Euro 1.461,68.
Dagli atti esecutivi prodotti, peraltro, tale retribuzione mensile è gravata da pignoramento nella misura di un quinto, fino alla concorrenza del credito per oltre Euro 30.000,00 vantato da moglie e figlia (costituitesi parti civili), a titolo risarcitorio, in derivazione della suddetta sentenza di condanna.
Sul presupposto delle condizioni delle parti compendiate nei termini che precedono, allora, pare congruo confermare l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge mediante corresponsioni mensili pari ad Euro 200,00, soggette a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Anche in questa sede di giudizio, va peraltro precisato che la decorrenza della superiore obbligazione deve essere fissata all'emissione dell'ordinanza presidenziale, non essendo dato sapere, per quanto più conta, quando la ricorrente abbia cessato di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Sotto altro profilo, è inammissibile la domanda (peraltro, formulata da ultimo con la sola comparsa conclusionale, ma non articolata specificamente in precedenza nelle conclusioni precisate) intesa all'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto, giacché l'art. 473 bis.37 c.p.c., per il suo contenuto sostanziale applicabile anche al caso di specie ratione temporis, riserva in via esclusiva all'iniziativa stragiudiziale del creditore l'esercizio del diritto – che sia fondato, come nel caso di specie, su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria suscettibile di esecuzione – alla corresponsione periodica di un contributo monetario, in favore suo o della prole, direttamente nei confronti dei terzi (quale, appunto, il soggetto datore di lavoro) tenuti a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato inadempiente;
e, a fronte dell'eventuale inadempimento del terzo, il creditore ha pure azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
La natura necessaria del giudizio, con riguardo alla domanda di separazione, e, per il resto, il parziale rigetto delle domande formulate da parte ricorrente (la quale, peraltro, nemmeno ha chiesto la condanna avversaria in caso di mancata opposizione al ricorso) costituiscono senz'altro giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo in seguito alla sentenza non definitiva n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi:
1) addebita la separazione a CP_1
2) fermi restando i provvedimenti finora vigenti, a decorrere dalla presente sentenza revoca l'obbligo a carico di di versare in favore della madre CP_1 Parte_1 contribuzioni economiche destinate al mantenimento dei figli maggiorenni;
3) a decorrere dal 14 novembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie mediante la corresponsione, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, di una somma pari ad Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo incidi Istat;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO DE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO DE Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
RA OS del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto scritto depositato il 23 giugno 2025, perciò chiedendo: “voglia il Tribunale Civile di Parma pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito al marito, sulla base delle seguenti Parte_1 CP_1 Pers condizioni: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) i figli e ormai maggiorenni Per_1
e al momento economicamente indipendenti, potranno decidere in base alla propria volontà se e quando incontrare il padre;
3) disporre che, il sig. ontribuisca al mantenimento dei CP_1 figli maggiorenni e e versando in favore del coniuge Persona_3 Per_4 Per_4
entro il giorno 10 di ogni mese, una somma complessiva pari ad euro 300,00 Parte_1
(euro 150 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato tra il Tribunale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma nr. 3856 del 20 dicembre 2023; 4) disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, una Parte_1 somma pari ad Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) vittoria di spese, IVA, CPA e rimb. forf. al 15% in caso di opposizione”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2022 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di separazione da con il quale ha contratto matrimonio in CP_1
Parma, il 3 marzo 2007 (iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 29, p. 1, anno 2007), formulando ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, nonché con riferimento alle contribuzioni economiche eventualmente dovute da controparte per il mantenimento proprio e dei due figli maggiorenni (nata il [...]) e Persona_5
(nato il giorno 11 maggio 2003). Persona_6
A fondamento della domanda di separazione, in particolare, la ricorrente ha dedotto che l'irreversibile crisi coniugale aveva avuto luogo a causa dei comportamenti maltrattanti praticati dal marito che la avevano infine indotta ad allontanarsi dalla casa familiare, unitamente ai figli, nel dicembre dell'anno 2019.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, celebrata l'udienza presidenziale e adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 14-16 novembre 2023, all'udienza tenuta innanzi al giudice istruttore il 24 settembre 2024 è stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio per quanto ritualmente citato.
In accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, questo Tribunale ha poi pronunciato sentenza non definitiva di separazione dei coniugi (sentenza n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024).
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, all'udienza del 24 giugno 2025 la stessa parte costituita ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con la menzionata sentenza non definitiva n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, l'attuale thema decidendum è circoscritto alle domande di addebito della separazione e di determinazione delle contribuzioni economiche eventualmente da destinare al mantenimento della prole e della ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c.
In relazione alla prima domanda in disamina, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Come compendiato nella superiore parte narrativa, chiede addebitarsi la Parte_1 separazione a controparte deducendo la riconducibilità della crisi del loro rapporto ai reiterati comportamenti maltrattanti perpetrati da fino al dicembre dell'anno 2019, CP_1 allorquando ella si era infine determinata a presentare formale atto di denuncia-querela e ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai figli.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato ineluttabile conferma nella sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dello stesso (cfr. sentenza della Corte di Appello di CP_1
Bologna del 19 gennaio 2022, confermativa sul punto della sentenza di primo grado del 28 aprile 2021), condannato alla pena detentiva di anni tre mesi due di reclusione in quanto colpevole del delitto di maltrattamenti in pregiudizio di familiari (nel caso di specie, moglie e figlia) commesso dal 2017 al dicembre 2019.
La consumazione di tale ipotesi di reato attesta, invero, la reiterazione di plurime condotte di violenza fisica, minaccia grave e prevaricazione, anche economica, culminate nelle percosse e nell'intimidazione a mano armata dello stesso dicembre 2019.
Può dirsi pertanto accertato pregiudizialmente che si è reso continuativamente CP_1 responsabile della violazione del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c. e che una siffatta violazione ha rappresentato la causa ultima ed esclusiva dell'intollerabilità della convivenza coniugale, definitivamente interrottasi proprio in stretta concomitanza con l'epilogo dei contegni maltrattanti del dicembre 2019.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riguardo alla domanda intesa a porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della prole, ancora, l'ordinanza presidenziale del 14-16 novembre 2023 aveva imposto allo stesso convenuto di corrispondere mensilmente l'importo di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sul presupposto di una ancora “imperfetta autosufficienza economica” dei maggiorenni (nata il Persona_5
5 agosto 2000) e nato il giorno 11 maggio 2003). Persona_6
Entrambi gli interessati, infatti, erano risultati all'epoca disoccupati, per quanto in età lavorativa e già capaci in passato di conseguire redditi da lavoro (in particolare, in quanto Persona_3 assunta a termine con mansioni di operatore socio-sanitario, e in quanto impiegato in Per_4 lavoro stagionale nel corso dell'anno 2022).
Tanto premesso, nella materia in esame può farsi generale riferimento al principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata, si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Applicando siffatti canoni di giudizio alla fattispecie di interesse, va allora rimarcato che Per_3
a compiuto venticinque anni, mentre e ha ora compiuti ventidue.
[...] Per_4
D'altra parte, ben poco si sa del loro percorso di studi e professionale, se non che il secondogenito non ha nemmeno completato il corso di scuola secondaria presso l'Istituto tecnico Per_4
“G.B. Bodoni”.
E parte ricorrente, che ne era onerata, non soltanto non ha rinnovato nel corso del procedimento la prova dello stato di dipendenza economica dei figli (i quali, vale la pena ribadire, già avevano trovato inserimento nel mondo lavorativo), ma nemmeno ha fornito o offerto di fornire elementi eventualmente dimostrativi dei loro diligenti sforzi intesi al raggiungimento di una condizione indipendente mediante una utile e proficua occupazione nel mercato del lavoro.
Fermi restando i provvedimenti finora vigenti, a decorrere dalla presente sentenza va dunque inevitabilmente revocato l'obbligo a carico di di versare in favore della madre CP_1 contribuzioni economiche destinate al mantenimento dei figli maggiorenni. Parte_1
Con riferimento, poi, alla domanda proposta dalla ricorrente intesa alla percezione di un assegno volto al mantenimento suo proprio, giova ricordare, in linea generale e astratta, che va accordato il diritto al mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., il diritto a beneficiare di un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
Tanto premesso, si è già rilevato che dopo avere svolto diverse attività di Parte_1 lavoro (cfr. estratto del Centro per l'Impiego) e avere beneficiato del reddito di cittadinanza, non ha più redditi regolari e congrui, affidandosi, piuttosto, a lavori estemporanei.
Ella, unitamente ai figli, ha in godimento una casa residenziale Acer per la cui locazione è esposta al pagamento di un canone mensile pari ad Euro 100,00, oltre alle utenze. risulta, a propria volta, assunto a tempo indeterminato presso la società CP_1 CP_2
con decorrenza dal 4 gennaio 2021, con mansioni di macellatore e con contratto a tempo
[...] parziale orizzontale per 30 ore medie settimanali.
Dalla dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, terzo pignorato, è emerso che il trattamento economico lordo mensile del medesimo convenuto è pari ad Euro 1.461,68.
Dagli atti esecutivi prodotti, peraltro, tale retribuzione mensile è gravata da pignoramento nella misura di un quinto, fino alla concorrenza del credito per oltre Euro 30.000,00 vantato da moglie e figlia (costituitesi parti civili), a titolo risarcitorio, in derivazione della suddetta sentenza di condanna.
Sul presupposto delle condizioni delle parti compendiate nei termini che precedono, allora, pare congruo confermare l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge mediante corresponsioni mensili pari ad Euro 200,00, soggette a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Anche in questa sede di giudizio, va peraltro precisato che la decorrenza della superiore obbligazione deve essere fissata all'emissione dell'ordinanza presidenziale, non essendo dato sapere, per quanto più conta, quando la ricorrente abbia cessato di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Sotto altro profilo, è inammissibile la domanda (peraltro, formulata da ultimo con la sola comparsa conclusionale, ma non articolata specificamente in precedenza nelle conclusioni precisate) intesa all'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto, giacché l'art. 473 bis.37 c.p.c., per il suo contenuto sostanziale applicabile anche al caso di specie ratione temporis, riserva in via esclusiva all'iniziativa stragiudiziale del creditore l'esercizio del diritto – che sia fondato, come nel caso di specie, su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria suscettibile di esecuzione – alla corresponsione periodica di un contributo monetario, in favore suo o della prole, direttamente nei confronti dei terzi (quale, appunto, il soggetto datore di lavoro) tenuti a versare periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato inadempiente;
e, a fronte dell'eventuale inadempimento del terzo, il creditore ha pure azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
La natura necessaria del giudizio, con riguardo alla domanda di separazione, e, per il resto, il parziale rigetto delle domande formulate da parte ricorrente (la quale, peraltro, nemmeno ha chiesto la condanna avversaria in caso di mancata opposizione al ricorso) costituiscono senz'altro giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo in seguito alla sentenza non definitiva n. 1232/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi:
1) addebita la separazione a CP_1
2) fermi restando i provvedimenti finora vigenti, a decorrere dalla presente sentenza revoca l'obbligo a carico di di versare in favore della madre CP_1 Parte_1 contribuzioni economiche destinate al mantenimento dei figli maggiorenni;
3) a decorrere dal 14 novembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie mediante la corresponsione, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, di una somma pari ad Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo incidi Istat;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO DE