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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1407/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18/12/2025 ad ore 11.19 innanzi al dott. RE MA, sono comparsi:
Per l'Avv. ZACCARELLI LUCA il quale eccepisce la tardività della costituzione di Parte_1 controparte;
precisa che non possa attribuirsi l'onere della prova alla non essendo Pt_1 quest'ultima la datrice di lavoro;
contesta la fondatezza dei rilievi di controparte in merito alle mensilità accessorie, all'indennità di mensa, alle trasferte, e al rapporto di lavoro a termine contestato.
Per l'Avv. BASILE Controparte_1
GI il quale si riporta al verbale ispettivo e alla memoria difensiva.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.20; riaperto il verbale, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro pagina 1 di 15 RE MA
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Castelvetro di Modena (Mo), Fraz. Solignano, Parte_1 P.IVA_1
Strada comunale del Cristo, n. 12/14, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Sig. elettivamente domiciliata in Modena, V.le Muratori n. 225, Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Enrico Gragnoli e Luca Zaccarelli;
RICORRENTE OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2024 del 17/07/2024 RG n. 1018/2024 emesso dal Tribunale di
Modena, Sezione Lavoro e notificato in data 1.08.2024, con cui è stato intimato: “di pagare in favore di per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto CP_1 pagina 3 di 15 la somma di € 469821,90, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo pagamento, e le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 4394,00 per compensi ed € 21,50 per spese, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, a titolo di mancato/omesso pagamento di contributi in dipendenza di un intervenuto accertamento ispettivo ed in qualità di committente/responsabile solidale.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto in qualità di committente con la società un contratto di appalto, CP_2 avente ad oggetto lo svolgimento di attività relative ad alcune fasi di lavorazione delle carni, pattuito il 28.12.2016 e cessato il 30.09.2020, dopo la disdetta dell'appaltatrice (doc. 6);
- che dagli atti ispettivi è emersa la genuinità di detto contratto di appalto, con conseguente insussistenza nei suoi confronti di alcuna obbligazione solidale debitoria, oltre tutto successiva al settembre 2020;
- più in particolare, che nel periodo oggetto di accertamento, ossia gennaio 2017-ottobre 2020, non
è stato dimostrato che l'appaltatrice abbia commesso irregolarità, in relazione a: erogazione di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta e nemmeno in ordine alla contabilizzazione/registrazione di ore, annotate come assenze non retribuite;
CP_ Parte opponente, infine, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dell' dall'esercizio dell'azione essendo trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto ex art. 29 d.lgs.
276/2003 ed ha concluso instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, comunque, non provato sia nell'an che nel quantum.
Con memoria del 29.01.2025, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.
Sulla tardività della costituzione dell' CP_1
Preliminarmente, si evidenzia come sia pacifico che l' si sia costituito oltre il termine di cui all'art. CP_1
416 c.p.c., con conseguente maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie di legge.
Come è noto, il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c. , (comma 3) e art. 437 c.p.c. , (comma 2) implica la decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo il caso in cui il deposito sia giustificato dal pagina 4 di 15 tempo della formazione e/o dall'evolversi della vicenda processuale: il mancato rispetto di termini perditori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in l'unzione propulsiva, importa l'irreversibilità dell'estinzione del processuale diritto di produrre il documento con l'insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio. Per di più non è suscettibile di alcuna riserva l'ulteriore rilievo, fatto proprio dalla stessa dottrina, che la decadenza produce la perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale, con esiti di regola irreversibili, perché il solo strumento tecnico idoneo a rimuovere detti esiti la cd. restituzione o remissione in termini - è configurato nel nostro ordinamento se non in determinate ipotesi particolari (Cass. S.U. n. 8202/05).
Le richieste istruttorie di parte resistente, ivi comprese quelle di produzione documentale avanzate anche all'odierna udienza, non possono in ogni caso essere accolte neppure mediante esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., atteso che tale esercizio, per consolidata giurisprudenza, “presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato” (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5878 del 11/03/2011).
Sotto la scure della decadenza non ricade, però, la documentazione già prodotta nella fase monitoria.
In base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova (Civile Ord. Sez. 1 Num. 27865 Anno 2024).
Per giurisprudenza costante, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso pagina 5 di 15 che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ., 01-03-2007, n. 4800).
Sull'eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003
E' infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente, alla luce dei precedenti della S.C.,
a cui si intende aderire (Cass. civ. n. 18004 del 2019; Cass. civ. n. 22110 del 2019; Cass. civ. n. 26459 del 2019; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 16-12-2020, n. 28694), i quali hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione"; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. civ.
n. 5353 del 2004; Cass. civ. n. 15979 del 2003, Cass. civ. n. 6673 del 2003).
L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , è distinta ed autonoma rispetto CP_1
a quella retributiva (Cass. civ. n. 8662 del 2019), essa (Cass. civ. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale;
proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare.
Sul merito pagina 6 di 15 Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la veste Controparte_3 formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del proprio diritto CP_1
(Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
L'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.276/2003 prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del
17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei pagina 7 di 15 rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700
c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 7095 del 1994).
Sull'errata indicazione del periodo oggetto di appalto
In primo luogo, è corretto che la non possa essere considerata responsabile solidale per Parte_1 tutto il periodo indicato negli atti ispettivi, poiché la società opponente ha documento che il contratto di appalto tra le due imprese ( e Soc. coop. ) sia stato risolto con efficacia dal Parte_1 CP_2 giorno 30 settembre 2020 (cfr. copia dell'atto di disdetta del contratto di appalto della Soc. coop. CP_2 in data 10 settembre 2020 - doc. n. 10, , nonché copia della ultima fattura emessa dalla Soc. coop.
[...]
per le prestazioni oggetto del contratto di appalto - doc. n. 11). CP_2
Tuttavia, dalla tabella allegata al verbale, non emergono maggiori contributi per la mensilità di ottobre
2020, se non limitatamente ai conguagli delle mensilità accessorie, che sono stati elaborati a rapporto cessato, in riferimento al pregresso.
a) Sui contributi dovuti su 13esima e 14 mensilità
Gli ispettori hanno rilevato che la Soc. coop. “nell'adottare la modalità di pagamento CP_2 frazionato e / o dilazionato della tredicesima e anche della quattordicesima, non ha, con tutta evidenza, calcolato correttamente quanto veniva erogato”; in particolare, il datore di lavoro avrebbe corrisposto,
a titolo di ratei somme di importo sempre differente (…) oggetto di incomprensibili conguagli – saldi”
(doc. n. 5, pag. 3).
Secondo l'opponente, incomprensibile sarebbe “solo la contestazione mossa dagli atti ispettivi, anche perché neppure dalle tabelle accluse agli atti medesimi è dato di comprendere quale parte dell'esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria relativa alle mensilità aggiuntive”.
In realtà, nelle citate tabelle è indicata la somma per singolo lavoratore recuperata a conguaglio, integrando tale specificazione una sufficiente allegazione in ordine all'inadempimento della controparte, secondo gli ordinari principi dell'onere della prova in tema di responsabilità per inadempimento delle pagina 8 di 15 obbligazioni ex contractu, applicabili anche all'inadempimento delle obbligazioni ex lege.
Dunque, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che sia stata erogata a ciascun lavoratore la retribuzione
(e, di conseguenza, una contribuzione) per le menzionate mensilità accessorie parametrata ai minimi contrattuali, cosa che non ha fatto specificamente.
Non rileva che l' non abbia prodotto il contratto collettivo applicabile, sia perché esso avrebbe CP_1 potuto comunque essere acquisito (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22907), sia perché non è in contestazione l'operatività del CCNL utilizzato quale parametro dagli ispettori (quello alimentari, come si evince dall'epigrafe del verbale), di cui l'opponente ha prodotto le relative tabelle.
b) Sull'indennità di mensa
Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, mentre è onere del datore di lavoro provare una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal co. 2° dell'art. 12 legge n. 153/69 (cfr. Cass. n. 461/11; Cass. n. 1077/99; v. altresì Cass. n. 16639/14).
L'articolo 51, comma primo, del TUIR dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Tale principio di onnicomprensività è mitigato dal secondo comma dell'articolo 51, che prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al richiamato primo comma, non concorrono a formare il reddito.
In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta lettera c) del secondo comma dell'articolo 51, come modificata dall'articolo 1, comma 677, della Legge 27dicembre 2019, n. 160, tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
Sono, inoltre, incluse nella deroga di cui alla citata lettera c) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Infine, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le indennità sostitutive delle pagina 9 di 15 somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
L'esclusione dell'indennità dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non rientra manifestamente tra le ipotesi di esclusione, non operando l'opponente all'interno di un cantiere edile e non essendo stati in ogni caso documentati gli ulteriori fatti costitutivi dell'ipotesi eccettuativa.
Infatti, gli elementi raccolti in istruttoria non consentono di escludere che vi fosse un servizio di ristorazione, seppur embrionale e destrutturato, con conseguente ricaduta negativa sulla parte onerata dal provare il fatto costitutivo dell'esenzione contributiva, ovvero l'odierna opponente.
Si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei testi dal 2003 impiegato all'interno dello Tes_1 stabilimento di (“Sul cap. 6): “Sì, è vero, precisando che la maggior parte di noi di Pt_1 CP_2 ci portavamo il cibo da casa ma c'erano alcuni tra di noi, circa due o tre persone al giorno, che non riuscivano a prepararselo e, quindi, un dipendente di portava loro dei panini”) e del teste o CP_2
commercialista di (“All'ora della pausa, arrivavano dei contenitori contenenti il Tes_2 CP_2 cibo solo per i lavoratori della che lo avevano richiesto perché c'erano anche altri che il cibo CP_2 se lo portavano da casa. Non so se il cibo venisse o meno pagato dai lavoratori. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato un paio di volte in , anche durante la pausa. Preciso che nei dintorni di Pt_1
non ci sono bar, né ristoranti e preciso anche che, lavorando con gli alimenti, i lavoratori di Pt_1
non sarebbero comunque potuti uscire perché tra il cambio di indumenti e la pulizia richiesta CP_2 per rientrare avrebbero perso troppo tempo”).
L'esistenza del suddetto servizio non può essere esclusa dal fatto – emerso in istruttoria – che alcuni lavoratori portassero il cibo da casa.
Dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 51 del TUIR, si evince che la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.
c) Sull'indennità di trasferta
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso pagina 10 di 15 dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass.
Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord.
n. 18160 del 10/07/2018).
Dunque, spetterebbe al datore di lavoro e, di riflesso, al committente obbligato in solido, provare l'esecuzione delle singole trasferte da parte dei lavoratori per i quali sia stata applicata la relativa voce retributiva.
Senonché, il presupposto per l'operatività del congegno giuridico di cui all'art. 29 cit. è rappresentato dall'impiego del lavoratore nell'appalto.
A questo proposito, l'opponente ha eccepito che la operasse in regime di Controparte_4 pluricommittenza e che, pertanto, i suoi lavoratori potrebbero avere lavorato, in via contestuale, sia presso la , sia presso altri committenti, maturando il diritto a percepire indennità o rimborsi Parte_1 collegati alla trasferta.
Nel verbale, in effetti, si fa riferimento a un altro committente.
La circostanza è stata confermata anche dai testi escussi ( Sul cap. 8): “Sì, è vero. Ne sono a Tes_3 conoscenza perché dei miei colleghi andavano a lavorare anche da RA CA & C.”;
[...]
: “Sul cap. 8): “Sì, è vero, nel senso che alcuni miei colleghi dicevano che andavano Persona_1
a lavorare anche per RA CA & C. Io ho sempre lavorato solo in ”; Pt_1 [...]
Sul cap. 8): “E' vero che aveva anche altri committenti e lo so Persona_2 CP_2 perché dei miei amici sempre di andavano a lavorare in altri posti”; Sul cap. 8): CP_2 Tes_2
“Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato anche presso la S.n.c. RA CA & C. per
”). CP_2
Tuttavia, l'eccezione, così come formulata, non sposta i termini del problema.
E' pacifico, infatti, che i lavoratori dell'appaltatrice venissero impiegati principalmente nell'appalto de quo, e ciò sia quanto alla percentuale di forza lavoro alle dipendenze di che di impegno CP_2 mensile dei singoli lavoratori, tant'è che nel verbale vengono indicati specificamente i (quattro) nominativi che sarebbero stati assegnati ad altro appalto.
Invece, in questi termini, il fatto estintivo dell'obbligo contributivo e costitutivo dell'esenzione rimane l'esecuzione delle trasferte che, nel caso di specie, non risulta provato, ovvero non provato analiticamente, nei termini indicati dalla giurisprudenza.
d) Sulle assenze non retribuite
pagina 11 di 15 Preliminarmente, si evidenzia come la presenza nei Lul delle voce “assenza non retribuita” sia stata constatata dagli ispettori ictu oculi, sicché tale affermazione – contenuta nel verbale – rientra nel perimetro degli atti fidefacienti, in quanto compiuti direttamente dagli ispettori.
Il nodo cruciale della controversia in parte qua verte sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo del datore di lavoro anche in ipotesi di sospensione concordata del rapporto di lavoro.
Nella prospettazione dell'ente previdenziale, la sospensione, disposta unilateralmente da parte del datore di lavoro o comunque realizzata nel caso di un accordo tra le parti, non giustificherebbe il venir meno dell'obbligazione contributiva che, essendo svincolata dalla corresponsione della retribuzione, dovrebbe essere comunque versata.
La tesi appare fondata, tenuto conto del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“L'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019, ha in tal senso rimodulato il principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018). In senso analogo, è stato affermato che “L'attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa per insussistenza di commesse non escludono l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. Dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro;
va, infatti, esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità,
pagina 12 di 15 oggettività e possibilità di controllo” (Cass. n. 21479/2020).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligo contributivo anche nei casi di sospensione (ancorché implicitamente concordata) del rapporto di lavoro, allorquando – come nella specie - sia dovuta a cause diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo.
A fronte di tale chiara regola generale, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra specificato (Cass. n. 15120/2019; Cass.
n. 24616/2019; Cass. 23360/2021), e in particolare, per quanto qui rileva, che vi siano state sospensioni della prestazione lavorativa che, in quanto previste dalla legge e dal contratto collettivo, legittimassero l'esonero dall'obbligo contributivo, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
L'opponente ha eccepito che, in realtà, gli atti ispettivi non si sarebbero avveduti “di una circostanza di fondamentale importanza”: la Soc. coop. avrebbe ai suoi dipendenti (ogni mese) non solo i CP_2 ratei delle mensilità aggiuntive, ma anche un dodicesimo delle giornate di permesso retribuito e delle giornate di ex festività, così come emergerebbe dai prospetti di paga (documenti dal n. 12 al n. 18), prospetti in cui, ogni mese, sarebbero presenti queste due voci: “perm rol 3,66%” e “perm ex festiv.
1,54%”; specificamente, ogni mese, la Soc. coop. avrebbe assoggettato a contribuzione CP_2 previdenziale e assistenziale obbligatoria tali elementi retributivi, i quali, pertanto, non potrebbero essere, di nuovo, assoggettati a contribuzione nel mese in cui, in effetti, i prestatori avrebbero fruito di giornate di permesso retribuito e di giornate di ex festività (anche se tali ore o tali giornate sono indicate come “assenza non retribuita”).
Tale circostanza è stata confermata da parte del teste Tes_2
Tuttavia, l'opponente ha prodotto solo alcuni prospetti paga a campione, fatto che preclude un ricalcolo delle spettanze.
Inoltre, dall'esame delle citate buste paga, emerge un'indicazione sempre diversa dell'entità dei permessi, circostanza che cozza evidentemente con la tesi dell'attribuzione in misura fissa.
Posto che, quanto alla misura obbligazione contributiva nei limiti dell'orario normale si verifica un ribaltamento dell'onere della prova, con conseguente carico datoriale in ordine alla dimostrazione del fatto impeditivo, si ritiene che tale onere non sia stato assolto nel caso di specie.
e) Sulle omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore Parte_3
Con riferimento alla pretesa violazione delle norme in materia di contratto a tempo determinato del Sig.
pagina 13 di 15 ritiene che avrebbero sbagliato gli atti ispettivi“ a Parte_4 CP_5 contestare alla Soc. coop. omissioni contributive per la prosecuzione di fatto del rapporto di CP_2 lavoro, in quanto essi non fornirebbero “alcuna prova del fatto che il Sig. Parte_4 Pt_4 bbia proseguito nello svolgimento delle sue prestazioni proprio in virtù del contratto di appalto
[...] con la ”. In ogni caso, anche qualora il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la Soc. coop. Pt_1 CP_2 fosse proseguito oltre il termine pattuito, a detta dell'opponente il lavoratore potrebbe aver reso
[...] la sua prestazione presso committenti diversi rispetto alla . Parte_1
Quanto al primo profilo, si evidenzia come gli ispettori abbiano attestato la prosecuzione mediante esame Part del
Quanto al secondo profilo, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione all'indennità di trasferta.
Non essendo contestato che il lavoratore in questione sia stato impiegato nell'appalto quanto meno sino alla data di formale cessazione del rapporto, la sua prosecuzione presso altra azienda costituisce un fatto impeditivo per cui l'azienda avrebbe dovuto mettersi in prova.
Sui conteggi
La ha contestato anche la quantificazione dei pretesi contributi previdenziali e assistenziali Parte_1 obbligatori del cui pagamento sarebbe obbligata in via solidale, giacché non le sarebbe “stato dato modo di comprendere (né con gli atti ispettivi, né con il ricorso per decreto ingiuntivo) come tale quantificazione sia avvenuta. Infatti, neppure dalle tabelle accluse agli atti ispettivi è dato di capire quale parte dell'esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale
e assistenziale obbligatoria relativa ai pretesi errori di calcolo sulle mensilità differite, quale sia relativa alla “indennità sostitutiva di mensa”, quale si riferisca alle somme erogate con la voce “trasferta”, quale sia relativa alle “assenze non retribuite” e quale riguardi la posizione del Sig. Parte_4
.
[...]
In realtà, nelle tabelle accluse al verbale (pagg. 10 e ss. doc. 4 monitorio) viene indicato in relazione a ciascun lavoratore l'importo recuperato in relazione a ogni singola voce, rappresentazione sufficiente
(nonostante la sua essenzialità) a consentire una contestazione ovvero una ricostruzione alternativa da parte di un soggetto qualificato.
L'opposizione non merita dunque accoglimento.
Sulle spese di lite
pagina 14 di 15 Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 9459,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Parte_1 lite, liquidate in € 9459,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 18 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1407/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18/12/2025 ad ore 11.19 innanzi al dott. RE MA, sono comparsi:
Per l'Avv. ZACCARELLI LUCA il quale eccepisce la tardività della costituzione di Parte_1 controparte;
precisa che non possa attribuirsi l'onere della prova alla non essendo Pt_1 quest'ultima la datrice di lavoro;
contesta la fondatezza dei rilievi di controparte in merito alle mensilità accessorie, all'indennità di mensa, alle trasferte, e al rapporto di lavoro a termine contestato.
Per l'Avv. BASILE Controparte_1
GI il quale si riporta al verbale ispettivo e alla memoria difensiva.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.20; riaperto il verbale, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro pagina 1 di 15 RE MA
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1407/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Castelvetro di Modena (Mo), Fraz. Solignano, Parte_1 P.IVA_1
Strada comunale del Cristo, n. 12/14, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Sig. elettivamente domiciliata in Modena, V.le Muratori n. 225, Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Enrico Gragnoli e Luca Zaccarelli;
RICORRENTE OPPONENTE
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2024 del 17/07/2024 RG n. 1018/2024 emesso dal Tribunale di
Modena, Sezione Lavoro e notificato in data 1.08.2024, con cui è stato intimato: “di pagare in favore di per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto CP_1 pagina 3 di 15 la somma di € 469821,90, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo pagamento, e le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 4394,00 per compensi ed € 21,50 per spese, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, a titolo di mancato/omesso pagamento di contributi in dipendenza di un intervenuto accertamento ispettivo ed in qualità di committente/responsabile solidale.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto in qualità di committente con la società un contratto di appalto, CP_2 avente ad oggetto lo svolgimento di attività relative ad alcune fasi di lavorazione delle carni, pattuito il 28.12.2016 e cessato il 30.09.2020, dopo la disdetta dell'appaltatrice (doc. 6);
- che dagli atti ispettivi è emersa la genuinità di detto contratto di appalto, con conseguente insussistenza nei suoi confronti di alcuna obbligazione solidale debitoria, oltre tutto successiva al settembre 2020;
- più in particolare, che nel periodo oggetto di accertamento, ossia gennaio 2017-ottobre 2020, non
è stato dimostrato che l'appaltatrice abbia commesso irregolarità, in relazione a: erogazione di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta e nemmeno in ordine alla contabilizzazione/registrazione di ore, annotate come assenze non retribuite;
CP_ Parte opponente, infine, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dell' dall'esercizio dell'azione essendo trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto ex art. 29 d.lgs.
276/2003 ed ha concluso instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, comunque, non provato sia nell'an che nel quantum.
Con memoria del 29.01.2025, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale.
Sulla tardività della costituzione dell' CP_1
Preliminarmente, si evidenzia come sia pacifico che l' si sia costituito oltre il termine di cui all'art. CP_1
416 c.p.c., con conseguente maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie di legge.
Come è noto, il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c. , (comma 3) e art. 437 c.p.c. , (comma 2) implica la decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo il caso in cui il deposito sia giustificato dal pagina 4 di 15 tempo della formazione e/o dall'evolversi della vicenda processuale: il mancato rispetto di termini perditori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in l'unzione propulsiva, importa l'irreversibilità dell'estinzione del processuale diritto di produrre il documento con l'insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio. Per di più non è suscettibile di alcuna riserva l'ulteriore rilievo, fatto proprio dalla stessa dottrina, che la decadenza produce la perdita, estinzione o consumazione di una facoltà processuale, con esiti di regola irreversibili, perché il solo strumento tecnico idoneo a rimuovere detti esiti la cd. restituzione o remissione in termini - è configurato nel nostro ordinamento se non in determinate ipotesi particolari (Cass. S.U. n. 8202/05).
Le richieste istruttorie di parte resistente, ivi comprese quelle di produzione documentale avanzate anche all'odierna udienza, non possono in ogni caso essere accolte neppure mediante esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., atteso che tale esercizio, per consolidata giurisprudenza, “presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato” (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5878 del 11/03/2011).
Sotto la scure della decadenza non ricade, però, la documentazione già prodotta nella fase monitoria.
In base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova (Civile Ord. Sez. 1 Num. 27865 Anno 2024).
Per giurisprudenza costante, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso pagina 5 di 15 che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ., 01-03-2007, n. 4800).
Sull'eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003
E' infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente, alla luce dei precedenti della S.C.,
a cui si intende aderire (Cass. civ. n. 18004 del 2019; Cass. civ. n. 22110 del 2019; Cass. civ. n. 26459 del 2019; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 16-12-2020, n. 28694), i quali hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione"; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. civ.
n. 5353 del 2004; Cass. civ. n. 15979 del 2003, Cass. civ. n. 6673 del 2003).
L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , è distinta ed autonoma rispetto CP_1
a quella retributiva (Cass. civ. n. 8662 del 2019), essa (Cass. civ. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale;
proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare.
Sul merito pagina 6 di 15 Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la veste Controparte_3 formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del proprio diritto CP_1
(Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
L'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.276/2003 prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del
17/08/2004); ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei pagina 7 di 15 rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700
c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n. 7095 del 1994).
Sull'errata indicazione del periodo oggetto di appalto
In primo luogo, è corretto che la non possa essere considerata responsabile solidale per Parte_1 tutto il periodo indicato negli atti ispettivi, poiché la società opponente ha documento che il contratto di appalto tra le due imprese ( e Soc. coop. ) sia stato risolto con efficacia dal Parte_1 CP_2 giorno 30 settembre 2020 (cfr. copia dell'atto di disdetta del contratto di appalto della Soc. coop. CP_2 in data 10 settembre 2020 - doc. n. 10, , nonché copia della ultima fattura emessa dalla Soc. coop.
[...]
per le prestazioni oggetto del contratto di appalto - doc. n. 11). CP_2
Tuttavia, dalla tabella allegata al verbale, non emergono maggiori contributi per la mensilità di ottobre
2020, se non limitatamente ai conguagli delle mensilità accessorie, che sono stati elaborati a rapporto cessato, in riferimento al pregresso.
a) Sui contributi dovuti su 13esima e 14 mensilità
Gli ispettori hanno rilevato che la Soc. coop. “nell'adottare la modalità di pagamento CP_2 frazionato e / o dilazionato della tredicesima e anche della quattordicesima, non ha, con tutta evidenza, calcolato correttamente quanto veniva erogato”; in particolare, il datore di lavoro avrebbe corrisposto,
a titolo di ratei somme di importo sempre differente (…) oggetto di incomprensibili conguagli – saldi”
(doc. n. 5, pag. 3).
Secondo l'opponente, incomprensibile sarebbe “solo la contestazione mossa dagli atti ispettivi, anche perché neppure dalle tabelle accluse agli atti medesimi è dato di comprendere quale parte dell'esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria relativa alle mensilità aggiuntive”.
In realtà, nelle citate tabelle è indicata la somma per singolo lavoratore recuperata a conguaglio, integrando tale specificazione una sufficiente allegazione in ordine all'inadempimento della controparte, secondo gli ordinari principi dell'onere della prova in tema di responsabilità per inadempimento delle pagina 8 di 15 obbligazioni ex contractu, applicabili anche all'inadempimento delle obbligazioni ex lege.
Dunque, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che sia stata erogata a ciascun lavoratore la retribuzione
(e, di conseguenza, una contribuzione) per le menzionate mensilità accessorie parametrata ai minimi contrattuali, cosa che non ha fatto specificamente.
Non rileva che l' non abbia prodotto il contratto collettivo applicabile, sia perché esso avrebbe CP_1 potuto comunque essere acquisito (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22907), sia perché non è in contestazione l'operatività del CCNL utilizzato quale parametro dagli ispettori (quello alimentari, come si evince dall'epigrafe del verbale), di cui l'opponente ha prodotto le relative tabelle.
b) Sull'indennità di mensa
Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, mentre è onere del datore di lavoro provare una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal co. 2° dell'art. 12 legge n. 153/69 (cfr. Cass. n. 461/11; Cass. n. 1077/99; v. altresì Cass. n. 16639/14).
L'articolo 51, comma primo, del TUIR dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Tale principio di onnicomprensività è mitigato dal secondo comma dell'articolo 51, che prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che, in deroga al richiamato primo comma, non concorrono a formare il reddito.
In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta lettera c) del secondo comma dell'articolo 51, come modificata dall'articolo 1, comma 677, della Legge 27dicembre 2019, n. 160, tre categorie di prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
Sono, inoltre, incluse nella deroga di cui alla citata lettera c) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Infine, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le indennità sostitutive delle pagina 9 di 15 somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
L'esclusione dell'indennità dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente opera esclusivamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non rientra manifestamente tra le ipotesi di esclusione, non operando l'opponente all'interno di un cantiere edile e non essendo stati in ogni caso documentati gli ulteriori fatti costitutivi dell'ipotesi eccettuativa.
Infatti, gli elementi raccolti in istruttoria non consentono di escludere che vi fosse un servizio di ristorazione, seppur embrionale e destrutturato, con conseguente ricaduta negativa sulla parte onerata dal provare il fatto costitutivo dell'esenzione contributiva, ovvero l'odierna opponente.
Si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei testi dal 2003 impiegato all'interno dello Tes_1 stabilimento di (“Sul cap. 6): “Sì, è vero, precisando che la maggior parte di noi di Pt_1 CP_2 ci portavamo il cibo da casa ma c'erano alcuni tra di noi, circa due o tre persone al giorno, che non riuscivano a prepararselo e, quindi, un dipendente di portava loro dei panini”) e del teste o CP_2
commercialista di (“All'ora della pausa, arrivavano dei contenitori contenenti il Tes_2 CP_2 cibo solo per i lavoratori della che lo avevano richiesto perché c'erano anche altri che il cibo CP_2 se lo portavano da casa. Non so se il cibo venisse o meno pagato dai lavoratori. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato un paio di volte in , anche durante la pausa. Preciso che nei dintorni di Pt_1
non ci sono bar, né ristoranti e preciso anche che, lavorando con gli alimenti, i lavoratori di Pt_1
non sarebbero comunque potuti uscire perché tra il cambio di indumenti e la pulizia richiesta CP_2 per rientrare avrebbero perso troppo tempo”).
L'esistenza del suddetto servizio non può essere esclusa dal fatto – emerso in istruttoria – che alcuni lavoratori portassero il cibo da casa.
Dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 51 del TUIR, si evince che la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.
c) Sull'indennità di trasferta
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso pagina 10 di 15 dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass.
Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord.
n. 18160 del 10/07/2018).
Dunque, spetterebbe al datore di lavoro e, di riflesso, al committente obbligato in solido, provare l'esecuzione delle singole trasferte da parte dei lavoratori per i quali sia stata applicata la relativa voce retributiva.
Senonché, il presupposto per l'operatività del congegno giuridico di cui all'art. 29 cit. è rappresentato dall'impiego del lavoratore nell'appalto.
A questo proposito, l'opponente ha eccepito che la operasse in regime di Controparte_4 pluricommittenza e che, pertanto, i suoi lavoratori potrebbero avere lavorato, in via contestuale, sia presso la , sia presso altri committenti, maturando il diritto a percepire indennità o rimborsi Parte_1 collegati alla trasferta.
Nel verbale, in effetti, si fa riferimento a un altro committente.
La circostanza è stata confermata anche dai testi escussi ( Sul cap. 8): “Sì, è vero. Ne sono a Tes_3 conoscenza perché dei miei colleghi andavano a lavorare anche da RA CA & C.”;
[...]
: “Sul cap. 8): “Sì, è vero, nel senso che alcuni miei colleghi dicevano che andavano Persona_1
a lavorare anche per RA CA & C. Io ho sempre lavorato solo in ”; Pt_1 [...]
Sul cap. 8): “E' vero che aveva anche altri committenti e lo so Persona_2 CP_2 perché dei miei amici sempre di andavano a lavorare in altri posti”; Sul cap. 8): CP_2 Tes_2
“Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché mi sono recato anche presso la S.n.c. RA CA & C. per
”). CP_2
Tuttavia, l'eccezione, così come formulata, non sposta i termini del problema.
E' pacifico, infatti, che i lavoratori dell'appaltatrice venissero impiegati principalmente nell'appalto de quo, e ciò sia quanto alla percentuale di forza lavoro alle dipendenze di che di impegno CP_2 mensile dei singoli lavoratori, tant'è che nel verbale vengono indicati specificamente i (quattro) nominativi che sarebbero stati assegnati ad altro appalto.
Invece, in questi termini, il fatto estintivo dell'obbligo contributivo e costitutivo dell'esenzione rimane l'esecuzione delle trasferte che, nel caso di specie, non risulta provato, ovvero non provato analiticamente, nei termini indicati dalla giurisprudenza.
d) Sulle assenze non retribuite
pagina 11 di 15 Preliminarmente, si evidenzia come la presenza nei Lul delle voce “assenza non retribuita” sia stata constatata dagli ispettori ictu oculi, sicché tale affermazione – contenuta nel verbale – rientra nel perimetro degli atti fidefacienti, in quanto compiuti direttamente dagli ispettori.
Il nodo cruciale della controversia in parte qua verte sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo del datore di lavoro anche in ipotesi di sospensione concordata del rapporto di lavoro.
Nella prospettazione dell'ente previdenziale, la sospensione, disposta unilateralmente da parte del datore di lavoro o comunque realizzata nel caso di un accordo tra le parti, non giustificherebbe il venir meno dell'obbligazione contributiva che, essendo svincolata dalla corresponsione della retribuzione, dovrebbe essere comunque versata.
La tesi appare fondata, tenuto conto del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“L'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019, ha in tal senso rimodulato il principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018). In senso analogo, è stato affermato che “L'attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa per insussistenza di commesse non escludono l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. Dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro;
va, infatti, esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità,
pagina 12 di 15 oggettività e possibilità di controllo” (Cass. n. 21479/2020).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligo contributivo anche nei casi di sospensione (ancorché implicitamente concordata) del rapporto di lavoro, allorquando – come nella specie - sia dovuta a cause diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo.
A fronte di tale chiara regola generale, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra specificato (Cass. n. 15120/2019; Cass.
n. 24616/2019; Cass. 23360/2021), e in particolare, per quanto qui rileva, che vi siano state sospensioni della prestazione lavorativa che, in quanto previste dalla legge e dal contratto collettivo, legittimassero l'esonero dall'obbligo contributivo, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
L'opponente ha eccepito che, in realtà, gli atti ispettivi non si sarebbero avveduti “di una circostanza di fondamentale importanza”: la Soc. coop. avrebbe ai suoi dipendenti (ogni mese) non solo i CP_2 ratei delle mensilità aggiuntive, ma anche un dodicesimo delle giornate di permesso retribuito e delle giornate di ex festività, così come emergerebbe dai prospetti di paga (documenti dal n. 12 al n. 18), prospetti in cui, ogni mese, sarebbero presenti queste due voci: “perm rol 3,66%” e “perm ex festiv.
1,54%”; specificamente, ogni mese, la Soc. coop. avrebbe assoggettato a contribuzione CP_2 previdenziale e assistenziale obbligatoria tali elementi retributivi, i quali, pertanto, non potrebbero essere, di nuovo, assoggettati a contribuzione nel mese in cui, in effetti, i prestatori avrebbero fruito di giornate di permesso retribuito e di giornate di ex festività (anche se tali ore o tali giornate sono indicate come “assenza non retribuita”).
Tale circostanza è stata confermata da parte del teste Tes_2
Tuttavia, l'opponente ha prodotto solo alcuni prospetti paga a campione, fatto che preclude un ricalcolo delle spettanze.
Inoltre, dall'esame delle citate buste paga, emerge un'indicazione sempre diversa dell'entità dei permessi, circostanza che cozza evidentemente con la tesi dell'attribuzione in misura fissa.
Posto che, quanto alla misura obbligazione contributiva nei limiti dell'orario normale si verifica un ribaltamento dell'onere della prova, con conseguente carico datoriale in ordine alla dimostrazione del fatto impeditivo, si ritiene che tale onere non sia stato assolto nel caso di specie.
e) Sulle omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore Parte_3
Con riferimento alla pretesa violazione delle norme in materia di contratto a tempo determinato del Sig.
pagina 13 di 15 ritiene che avrebbero sbagliato gli atti ispettivi“ a Parte_4 CP_5 contestare alla Soc. coop. omissioni contributive per la prosecuzione di fatto del rapporto di CP_2 lavoro, in quanto essi non fornirebbero “alcuna prova del fatto che il Sig. Parte_4 Pt_4 bbia proseguito nello svolgimento delle sue prestazioni proprio in virtù del contratto di appalto
[...] con la ”. In ogni caso, anche qualora il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la Soc. coop. Pt_1 CP_2 fosse proseguito oltre il termine pattuito, a detta dell'opponente il lavoratore potrebbe aver reso
[...] la sua prestazione presso committenti diversi rispetto alla . Parte_1
Quanto al primo profilo, si evidenzia come gli ispettori abbiano attestato la prosecuzione mediante esame Part del
Quanto al secondo profilo, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione all'indennità di trasferta.
Non essendo contestato che il lavoratore in questione sia stato impiegato nell'appalto quanto meno sino alla data di formale cessazione del rapporto, la sua prosecuzione presso altra azienda costituisce un fatto impeditivo per cui l'azienda avrebbe dovuto mettersi in prova.
Sui conteggi
La ha contestato anche la quantificazione dei pretesi contributi previdenziali e assistenziali Parte_1 obbligatori del cui pagamento sarebbe obbligata in via solidale, giacché non le sarebbe “stato dato modo di comprendere (né con gli atti ispettivi, né con il ricorso per decreto ingiuntivo) come tale quantificazione sia avvenuta. Infatti, neppure dalle tabelle accluse agli atti ispettivi è dato di capire quale parte dell'esorbitante cifra di €. 469.821,90 sia imputata a titolo di contribuzione previdenziale
e assistenziale obbligatoria relativa ai pretesi errori di calcolo sulle mensilità differite, quale sia relativa alla “indennità sostitutiva di mensa”, quale si riferisca alle somme erogate con la voce “trasferta”, quale sia relativa alle “assenze non retribuite” e quale riguardi la posizione del Sig. Parte_4
.
[...]
In realtà, nelle tabelle accluse al verbale (pagg. 10 e ss. doc. 4 monitorio) viene indicato in relazione a ciascun lavoratore l'importo recuperato in relazione a ogni singola voce, rappresentazione sufficiente
(nonostante la sua essenzialità) a consentire una contestazione ovvero una ricostruzione alternativa da parte di un soggetto qualificato.
L'opposizione non merita dunque accoglimento.
Sulle spese di lite
pagina 14 di 15 Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 9459,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Parte_1 lite, liquidate in € 9459,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 18 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
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