Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1097
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Tardività della costituzione

    Il giudice ha ritenuto che le richieste istruttorie della resistente, incluse quelle documentali, non potessero essere accolte a causa della tardiva costituzione, anche considerando i poteri istruttori d'ufficio del giudice. Tuttavia, la documentazione già prodotta nella fase monitoria è stata considerata acquisita al processo.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003

    Il giudice ha ritenuto infondataa l'eccezione, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali sono soggetti alla sola prescrizione. L'obbligazione contributiva è distinta da quella retributiva e ha natura indisponibile.

  • Rigettato
    Contributi dovuti su 13esima e 14esima mensilità

    Il giudice ha ritenuto che le tabelle allegate al verbale ispettivo indicassero la somma per singolo lavoratore recuperata a conguaglio, integrando una sufficiente allegazione in ordine all'inadempimento. L'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta erogazione delle retribuzioni per le mensilità aggiuntive parametrata ai minimi contrattuali, cosa che non ha fatto.

  • Rigettato
    Indennità di mensa

    Il giudice ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse tra le ipotesi di esclusione dall'imponibile fiscale e contributivo previste dalla legge, in quanto non operava in un cantiere edile e non erano documentati gli ulteriori fatti costitutivi dell'ipotesi eccettuativa. Le dichiarazioni testimoniali hanno confermato l'esistenza di un servizio di ristorazione, seppur embrionale.

  • Rigettato
    Indennità di trasferta

    Il giudice ha ritenuto che, pur essendo pacifico che i lavoratori venissero impiegati principalmente nell'appalto, l'eccezione non spostasse i termini del problema. L'esecuzione delle trasferte, presupposto per l'esenzione, non risultava provata analiticamente nei termini richiesti dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Assenze non retribuite

    Il giudice ha confermato la sussistenza dell'obbligo contributivo anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge o dal contratto collettivo. L'opponente non ha assolto l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa, avendo prodotto solo prospetti paga a campione e indicazioni variabili sull'entità dei permessi.

  • Rigettato
    Omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore

    Il giudice ha ritenuto che gli atti ispettivi avessero attestato la prosecuzione del rapporto. La circostanza che il lavoratore possa aver reso la prestazione presso altri committenti costituisce un fatto impeditivo per cui l'azienda avrebbe dovuto fornire prova specifica, cosa non avvenuta.

  • Rigettato
    Contestazione della quantificazione dei contributi

    Il giudice ha ritenuto che le tabelle allegate al verbale indicassero, per ciascun lavoratore, l'importo recuperato in relazione a ogni singola voce, rappresentazione sufficiente a consentire una contestazione o una ricostruzione alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1097
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1097
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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