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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1826/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17418/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202500083011000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di presa in carico n. 09777202500083011000 notificata il 30/10/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava l'avvio delle attività di riscossione della somma di € 6.172,06 relativa all' avviso di accertamento n. 250TJVM001207, notificato in data 09/05/2025.
Il ricorrente come unico motivo di impugnazione, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento con conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente in giudizio.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, effettuata il 08.01.26, quattro giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine di cui all'art.32
c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta all'Ufficio di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, gli Uffici resistenti non hanno fornito in giudizio la prova della notifica dell'avviso di accertamento e tale circostanza comporta il venir meno, allo stato attuale, del presupposto per l'avvio delle attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto e l'avviso di presa in carico va annullato.
Spese compensate in ragione della giurisprudenza contrastante riguardo l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di presa in carico.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico DO CE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17418/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202500083011000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di presa in carico n. 09777202500083011000 notificata il 30/10/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava l'avvio delle attività di riscossione della somma di € 6.172,06 relativa all' avviso di accertamento n. 250TJVM001207, notificato in data 09/05/2025.
Il ricorrente come unico motivo di impugnazione, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento con conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente in giudizio.
Motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, effettuata il 08.01.26, quattro giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine di cui all'art.32
c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta all'Ufficio di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, gli Uffici resistenti non hanno fornito in giudizio la prova della notifica dell'avviso di accertamento e tale circostanza comporta il venir meno, allo stato attuale, del presupposto per l'avvio delle attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto e l'avviso di presa in carico va annullato.
Spese compensate in ragione della giurisprudenza contrastante riguardo l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di presa in carico.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Giudice monocratico DO CE