Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7872
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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Nel giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, il professionista interessato ha diritto di esporre le sue deduzioni personalmente, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, la seduta deve essere rinviata e, se non lo sia, la decisione assunta è viziata per violazione di una norma sul procedimento; è onere della parte, che ricorre per cassazione avverso la decisione medesima, indicare in quale situazione di fatto avesse indicato di trovarsi e quale dimostrazione ne aveva offerta (nella specie la S.C. ha ritenuto generica la censura con cui il ricorrente aveva dedotto soltanto di essere stato ammalato comprovandolo con un certificato medico).

Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della disciplina degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine l'Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all'esercizio della difese per la parte da lui rappresentata.

Le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, inserite nel sistema della giurisdizione civile e non penale, sono soggette al rimedio della revocazione e non della revisione; poiché tale decisione, come quella degli altri consigli nazionali e del giudice ordinario quando è giudice dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, può essere assunta sulla base di una cognizione diretta dei fatti, detto rimedio assicura la correzione delle situazioni di ingiustizia descritte dall'art. 395 cod. proc. civ. proprio con riguardo all'accertamento dei fatti; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost., delle norme che regolano la materia disciplinare degli avvocati nella parte in cui non contemplano l'istituto della revisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7872
    Data del deposito : 11 giugno 2001

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