Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 3
Nel giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, il professionista interessato ha diritto di esporre le sue deduzioni personalmente, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, la seduta deve essere rinviata e, se non lo sia, la decisione assunta è viziata per violazione di una norma sul procedimento; è onere della parte, che ricorre per cassazione avverso la decisione medesima, indicare in quale situazione di fatto avesse indicato di trovarsi e quale dimostrazione ne aveva offerta (nella specie la S.C. ha ritenuto generica la censura con cui il ricorrente aveva dedotto soltanto di essere stato ammalato comprovandolo con un certificato medico).
Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della disciplina degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine l'Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all'esercizio della difese per la parte da lui rappresentata.
Le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, inserite nel sistema della giurisdizione civile e non penale, sono soggette al rimedio della revocazione e non della revisione; poiché tale decisione, come quella degli altri consigli nazionali e del giudice ordinario quando è giudice dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, può essere assunta sulla base di una cognizione diretta dei fatti, detto rimedio assicura la correzione delle situazioni di ingiustizia descritte dall'art. 395 cod. proc. civ. proprio con riguardo all'accertamento dei fatti; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost., delle norme che regolano la materia disciplinare degli avvocati nella parte in cui non contemplano l'istituto della revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7872 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 24, presso lo studio dell'avvocato ZENIO CATTIVERA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO POLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DIVENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 44/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Zevio CATTIVERA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, con deliberazione del 13.12.1996, applicava all'avvocato LU AO la sanzione disciplinare della cancellazione dagli albi. La deliberazione, impugnata davanti al Consiglio nazionale forense, era confermata con una decisione del 9.1.1998 ed il ricorso alle sezioni unite di questa Corte contro tale decisione veniva rigettato con sentenza 5 febbraio 1999 n. 39/S.U. 2. - LU AO, dopo la pubblicazione della sentenza delle sezioni unite, con ricorso al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, depositato il 15.5.1999 presentato una domanda di revocazione della deliberazione 13.12.1996 dello stesso consiglio. Vi ha sostenuto che, a conclusione di indagini da lui stesso affidate ad un investigatore, il 17.4.1999 era entrato in possesso dei relativi risultati: ne erano emerse prove di fatti idonei a giustificare la revocazione della deliberazione per i motivi indicati ai nn. 1 e 3 oltre che per il motivo indicato al n. 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. Il consiglio dell'Ordine ha dichiarato inammissibile la domanda con deliberazione del 21.6.1999.
Ha osservato che la disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato non prevede la revocazione delle deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia disciplinare, perché queste deliberazioni hanno natura di provvedimenti amministrativi, mentre può essere chiesta la revocazione delle decisioni che nella stessa materia sono prese dal Consiglio nazionale forense, in quanto hanno natura di sentenza.
3. - LU AO ha impugnato la deliberazione 21.6.1999 del consiglio dell'Ordine di Venezia, depositando presso di questo, il 9.8.1999, il ricorso al Consiglio nazionale forense. In tale ricorso ha chiesto che il Consiglio nazionale, ritenuta ammissibile la domanda, disponesse la revocazione della deliberazione di cancellazione dall'albo.
Il Consiglio nazionale ha esaminato il ricorso sotto due diversi aspetti, come impugnazione della deliberazione del consiglio dell'Ordine di Venezia e come domanda di revocazione direttamente rivolta allo stesso Consiglio nazionale e, con decisione del 5.6.2000, mentre ha rigettato l'impugnazione ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione.
L'impugnazione è stata rigettata in base alle stesse considerazioni svolte dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia. Quanto alla domanda di revocazione è stato detto che, da un lato avrebbe dovuto essere depositata direttamente nella segreteria del Consiglio nazionale forense, dall'altro che, quando era stata rivolta al Consiglio nazionale, sia pure mediante deposito del ricorso davanti al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia (ciò che era avvenuto il 9.8.1999), il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ., era oramai decorso, dovendosene assumere come decorrenza quella del 17.4.1999, indicata dalla stessa parte.
4. - LU AO ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, al procuratore generale della Repubblica presso quella corte d'appello, al procuratore generale presso questa Corte.
Le parti legittimate a contraddire non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene quattro motivi.
2. - Per l'ordine logico delle questioni sollevate, l'esame dei motivi deve iniziare dal terzo.
La cassazione della decisione vi è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 45 e 49 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed al secondo comma l'art. 111, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Diversi sono i vizi dedotti.
2.1. - Il ricorrente lamenta che il Consiglio nazionale abbia deciso in sua assenza.
Deduce che aveva documentato il proprio impedimento a comparire davanti al Consiglio nel giorno stabilito per la discussione e che il difensore comparso per lui lo aveva fatto al solo fine di ottenere che la discussione fosse differita. Il Consiglio avrebbe avuto i mezzi per verificare se l'impedimento era effettivo. Per questa parte il motivo non può essere esaminato.
L'art. 63 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dispone bensì, che, nel procedimento davanti al Consiglio nazionale forense, il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore nella seduta fissata per la discussione del ricorso.
La circostanza, che il professionista si possa far assistere da un difensore (art. 60, quarto comma) e che abbia nominato dei difensori nel ricorrere al Consiglio, non può ritenersi escluda la sua facoltà di esporre le proprie ragioni di persona.
Ne deriva che se venga a trovarsi in una situazione di legittimo impedimento e ne dia dimostrazione, la seduta deve essere rinviata e, se non lo sia, la decisione presa viene a presentare un vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento. Il vizio, tuttavia, sussiste appunto solo se la situazione di ostacolo ad essere presente nella seduta, rappresentato dalla parte, debba essere apprezzato dal giudice come un legittimo impedimento e se la situazione sia documentata in modo che il giudice debba ritenerla dimostrata.
Ed allora, se la parte chiede che la decisione ne sia cassata perché il Consiglio nazionale forense non ha differito la discussione del ricorso per permetterle di esporre le proprie ragioni di persona, alla parte non basta lamentare nel ricorso che il differimento le sia stato negato.
È necessario che indichi in quale situazione di fatto aveva rappresentato di trovarsi e quale dimostrazione ne aveva offerto. Il ricorrente, nell'esporre i fatti, si è limitato a sostenere d'essere stato ammalato, comprovandolo con un certificato medico. Si tratta di una allegazione generica.
Deriva da ciò che il fondo del motivo non possa essere esaminato. 2.2. - Il ricorrente lamenta poi che sia stato ammesso a prendere parte alla discussione il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, oltretutto rappresentato come difensore da avvocato - che indica - il quale aveva partecipato alla deliberazione del provvedimento dello stesso consiglio dell'Ordine, impugnato davanti al Consiglio nazionale. Si chiede come si possa ammettere che un giudice difenda la propria decisione in sede di impugnazione. Per questa parte il motivo non è fondato.
Il consiglio dell'ordine degli avvocati - sul punto si tornerà più avanti - non è un organo giurisdizionale.
È bensì organo dell'ente esponenziale del relativo gruppo professionale, cui la legge attribuisce natura di ente pubblico. La giurisprudenza della Corte ha d'altro canto riconosciuto agli ordini professionali la legittimazione a contraddire al ricorso proposto dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina.
Tale legittimazione, nella materia della disciplina degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni.
Quanto al fatto che l'Ordine degli avvocati si sia fatto rappresentate da avvocato che avrebbe preso parte alla deliberazione del consiglio impugnata con il ricorso, si tratta di circostanza priva di rilevanza.
Essa non poneva il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all'esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.
2.3. - Il ricorrente lamenta ancora che il Consiglio nazionale forense abbia deciso in una composizione non consentita: sostiene che v'erano nel suo ambito persone che si sarebbero dovute astenere perché avevano già giudicato sugli stessi fatti.
Anche per questa parte il fondo del motivo non può essere esaminato. Nel ricorso non sono indicati i nomi dei componenti del Consiglio nazionale forense che avrebbero dovuto astenersi.
Solo vi si dice che la persona che ha presieduto il Consiglio nazionale era stato relatore e perciò componente dello stesso Consiglio in occasione del precedente giudizio, quando si era pronunciato sul ricorso contro la deliberazione di cancellazione dall'albo.
Orbene, mentre la decisione del Consiglio ora impugnata è stata depositata, non lo è stata la precedente decisione.
Sarebbe stato onere del ricorrente farlo, sia perché è onere di chi ricorre per cassazione depositare, a pena di improcedibilità, gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), sia perché - ad intendere il secondo ricorso rivolto al Consiglio nazionale forense come indirizzato alla revocazione della sua precedente decisione - sarebbe stato onere della parte depositare quella decisione già davanti al Consiglio nazionale (come si desume dall'art. 399, primo comma, cod. proc. civ.). Ciò rende superfluo che ci si soffermi sul punto, se la violazione del dovere di astensione, in decisione presa il 5.6.2000, dopo che la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 era entrata in vigore, per sè determini la nullità della sentenza per vizi dalla costituzione del giudice.
2.4. - Da ultimo, il ricorrente denunzia, come vizio della decisione del Consiglio nazionale forense, il fatto di non aver pronunciato l'annullamento della deliberazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, che invece era illegittima, perché era stata anch'essa presa in una composizione non consentita, in quanto ne avevano fatto persone che avevano deliberato il provvedimento disciplinare.
Indica tra queste persone gli avvocati Minelli e Borgo. A proposito del secondo sottolinea che avrebbe dovuto anche astenersi dal prendere parte alla prima deliberazione e ne indica il perché. L'ultima osservazione riguarda però la legittimità dell'originario procedimento disciplinare ed avrebbe dovuto essere esposta nel primo giudizio: non può essere presa in esame qui.
Ma anche l'altro argomento non può essere discusso.
Queste le ragioni.
Il Consiglio nazionale forense, come si è visto, ha rigettato il ricorso proposto contro la deliberazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, in quanto ha ritenuto che lo stesso aveva giudicato in modo conforme a diritto, quando aveva affermato non potersi dare revocazione delle deliberazioni dei consigli dell'Ordine in materia disciplinare, perché sono atti amministrativi e non sentenze.
Pronunciando su questo ricorso, il Consiglio nazionale non ha riferito che la deliberazione del consiglio dell'Ordine era stata impugnata anche per ragioni attinenti alla composizione del medesimo consiglio ne' ha deciso su tale questione.
Quando il giudice non esamina una questione, se aveva il dovere di farlo, la sua decisione è viziata perché non è stata osservata la norma che gli imponeva il dovere.
La sua sentenza si presta a cassazione se dall'esame di quella questione sarebbe potuta derivare una decisione diversa. Se invece il giudice non aveva il dovere di esaminare la questione, la sentenza che egli pronuncia non presenta alcun vizio, in particolare non presenta il vizio d'aver deciso la questione in modo contrario a diritto e dunque non può essere cassata per questo motivo.
Ed allora il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a sostenere che il consiglio dell'Ordine aveva deliberato in composizione illegittima.
Avrebbe dovuto anche dire che con il ricorso al Consiglio nazionale forense aveva impugnato appunto per questo motivo la decisione del consiglio dell'Ordine ed aveva chiesto ne fosse pronunciata l'annullamento.
Il Consiglio nazionale forense, infatti, per quanto concerne i vizi del procedimento di applicazione della sanzione, decide solo sui motivi per cui la deliberazione dei consigli dell'ordine è impugnata davanti a sè, e non ha ne' il potere ne' il dovere di prendere in esame questioni non propostegli.
Quest'ultima parte del motivo non può dunque essere esaminata,' perché nel ricorso a questa Corte non è stato detto che la questione era stata ed in quali termini sollevata nel ricorso al Consiglio nazionale forense.
2.5. - Il terzo motivo è quindi respinto.
3. - Si può a questo punto passare all'esame congiunto del primo e del secondo motivo.
3.1. - Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 395 dello stesso codice, all'art. 630 cod. proc. pen. ed agli artt. 24, 25 e 111 Cost.).
Sostiene che il Consiglio nazionale è incorso nel vizio denunciato, quando ha rigettato l'impugnazione della deliberazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia.
E questo perché la domanda da lui proposta era stata intesa ad ottenere il risultato d'essere di nuovo iscritto all'albo. Il consiglio dell'ordine avrebbe dovuto attingere tale risultato, dopo aver esaminato il contenuto del ricorso, attraverso l'esercizio di uno di questi poteri tutti a lui pertinenti.
Esercitando la funzione giurisdizionale, perché in materia disciplinare il consiglio dell'ordine è organo giurisdizionale ed è dunque competente ad esaminare un'impugnazione per revocazione di una sua precedente decisione.
Esercitando funzioni amministrative, una volta che aveva ritenuto operare il consiglio dell'Ordine anche nella materia disciplinare come organo amministrativo: e ciò o aprendo un procedimento di revisione, perché deve ammettersi in ogni tempo la revisione dei provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, come è ammessa la revisione delle sentenze penali di condanna;
o provvedendo in sede di autotutela, una volta constatato che il primo provvedimento era illegittimo perché adottato su falsi presupposti.
Il ricorrente sostiene che il Consiglio nazionale è rincorso nel medesimo vizio anche quando ha rigettato la domanda di revocazione a lui rivolta.
E questo perché il Consiglio nazionale è competente a pronunciarsi su un'impugnazione per revocazione e la domanda di revocazione avrebbe dovuto considerarsi depositata tempestivamente, sia pure davanti ad un organo incompetente.
Alternativamente, la domanda avrebbe dovuto essere considerata come diretta alla revisione della decisione del Consiglio nazionale e perciò non soggetta a termine di decadenza, perché a suo riguardo varrebbe la disciplina dell'art. 630 cod. proc. pen., che non prevede termini per la presentazione di tale domanda.
Se l'una o l'altra interpretazione delle norme che, per gli avvocati, regolano la materia disciplinare non potesse essere accolta, si profilerebbe il contrasto tra tali norme e gli artt. 24, 25 e 111 Cost., per il fatto che l'ordinamento della professione di avvocato non contemplerebbe l'istituto della revisione delle decisioni che applicano sanzioni disciplinari.
3.1.1. - Il secondo motivo denunzia un vizio di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 97 Cost.). Il ricorrente sostiene che, se la decisione che applica una sanzione disciplinare è un provvedimento amministrativo, allora debbono valere le regole che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela in presenza di atti illegittimi.
Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia avrebbe allora avuto almeno il dovere di prendere in esame la domanda e le nuove prove per stabilire se riaprire o no il procedimento e pervenire ad una nuova decisione.
3.2. - I due motivi non sono fondati.
Ciò per le ragioni di seguito esposte.
3.2.1. - È necessaria una premessa.
Il Consiglio nazionale forense ha individuato nel ricorso proposto dal AO al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia una domanda di revocazione della delibera con cui lo stesso consiglio dell'Ordine ne aveva ordinato la cancellazione dall'albo; nel ricorso rivolto a sè ha poi individuato da un lato l'impugnazione della deliberazione di rigetto della domanda di revocazione, dall'altro una reiterazione di questa, però indirizzata al Consiglio nazionale. L'interpretazione che è stata data al primo ricorso non presenta contraddizioni ed è congrua al contenuto di tale ricorso, quale è esposto nella decisione impugnata.
Dunque, non sono fondati il secondo motivo del ricorso per cassazione ed il primo nella parte in cui vi si è dedotto che il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia avrebbe dovuto esercitare, se non il potere di revocazione, quello di riapertura del procedimento disciplinare.
Resta allora da verificare, in rapporto al primo motivo, se la pronuncia del Consiglio nazionale è conforme a diritto per quanto in essa è stato deciso.
3.2.2. - Si è detto che gli ordini professionali (art. 1 R.D. L. 24 gennaio 1924, n. 103) sono enti pubblici e che i consigli ne sono organi.
Organi, ai quali, per ciascuna professione, sono attribuite le funzioni di custodia dell'albo e quella disciplinare (art. 1 D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), che sono funzioni amministrative. Sicché le deliberazioni che essi adottano, in particolare nell'esercizio della funzione disciplinare che qui interessa, sono provvedimenti amministrativi.
Quanto ai consigli degli ordini degli avvocati ed ai provvedimenti emessi nella materia disciplinare ciò è stato affermato a partire dalle sentenze 6 giugno 1960 n. 1481 delle sezioni unite e 12 luglio 1967 n. 110 della Corte costituzionale e nello steso senso, come manifestazione di un orientamento consolidato, si sono espresse in seguito l'ordinanza 2 marzo 1990 n. 113 della Corte costituzionale e, più di recente, la sentenze 16 marzo 1995 n. 3056 e 6 novembre 1998 n. 11213 delle sezioni unite. Per contro, natura di organo giurisdizionale ha il Consiglio nazionale forense, quando svolge la funzione di decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del consiglio dell'Ordine (artt. 52 e ss. R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; artt. 59 e ss. R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; D.L.C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597) - natura di organo giurisdizionale affermata dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza 110 del 1967 e poi nella sentenza 6 luglio 1970 n. 114. Da questa premessa discende che il primo motivo di ricorso è infondato anche per la parte in cui vi si sostiene che il consiglio dell'Ordine degli avvocati, quando adotta provvedimenti disciplinari, è organo giurisdizionale e le sue deliberazioni sono sentenze;
e perciò non è fondato, là dove si sostiene che provvedere sulla revocazione della deliberazione di cancellazione dagli albi, adottata dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia il 13.12.1996, spettava allo stesso consiglio dell'Ordine, cui era stata chiesta con il ricorso depositato il 15.5.1999.
3.2.3. - Si deve dunque ancora esaminare la parte del primo motivo che riguarda i rimedi proponibili contro la decisione del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare.
E questo impone una sia pur sintetica ricognizione delle norme che regolano da un lato la revisione delle sentenze penali di condanna, dall'altro i procedimenti di riesame nella materia disciplinare. 3.2.4. - Nel codice di procedura penale, del 1988 come del 1930, è stato disciplinato l'istituto della revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili (l'art. 629 del cod. proc. pen. 1988 prevede anche quella dei decreti penali).
Tratto essenziale dell'istituto della revisione quello di poter essere chiesta dal condannato, o per lui da un prossimo congiunto, in ogni tempo, ed anche dopo la sua morte da un prossimo congiunto oltre che da un erede (arrt. 553 e 556 cod. proc. pen. 1930; artt. 629 e 630 cod. proc. pen. 1988). Altro tratto essenziale, quello di non essere ordinato a rilevare errori commessi nell'accertare fatti decisivi ai fini del procedere o del giudicare (di cui tuttavia sembra ammettersi la correzione, sia pure come errori materiali), ma a consentire di rivalutare i fatti alla stregua di prove in precedenza non valutate, o di contrastanti accertamenti contenuti in altre sentenze, idonei le une e gli altri a dimostrare che quei fatti si sono svolti in modo diverso da come erano stati accertati nel provvedimento di condanna. 3.2.5. - Norme di settore che regolano il pubblico impiego prevedono l'istituto della riapertura o revisione del procedimento disciplinare, secondo uno schema analogo a quello della revisione della condanna penale.
Si possono richiamare, per gli impiegati civili dello Stato gli artt. 121 e 122 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 (e già gli artt. 78 e 79 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960), dove è parola di una riapertura del procedimento, disposta dal ministro, su richiesta dell'impiegato, della vedova e dei figli minorenni, in presenza di nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito; nonché gli artt. 89 e 90 dello stesso testo unico, dove è menzione di una revisione del procedimento disciplinare, legata alla sopravvenienza di sentenza penale di revisione della precedente sentenza di condanna. La riapertura del procedimento è altresì prevista per il personale dipendente dall'Avvocatura dello Stato, avvocati e procuratori, ma anche per il restante personale, dall'art. 72 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, che richiama il già citato art. 78 dello stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato del 1923.
Di revisione del procedimento disciplinare fa poi espressa menzione l'art. 37, sesto comma, del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, a proposito dei magistrati ordinari, stabilendo che può essere richiesta in ogni tempo dal Ministro o dall'interessato, o se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità. L'art. 62 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 ha poi esteso al Procuratore generale presso la Corte di cassazione la legittimazione ad esercitare il potere di chiedere la revisione.
La revisione del procedimento disciplinare è ancora istituto da considerare previsto per i magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, perché incluso nel richiamo che l'art. 32 della L. 27 aprile 1982, n. 186 fa alle norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari oltre che del relativo procedimento;
nonché per i magistrati della Corte dei conti, in virtù del richiamo all'art. 32 della legge 186 del 1982 contenuto nell'art. 10.9. della L. 13 aprile 1988, n. 117 e per i componenti delle commissioni tributarie, questa volta per il diretto richiamo, contenuto nell'art. 16.7. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
3.2.6. - La riapertura o revisione del procedimento disciplinare, nei settori primi richiamati, si attua in diversa maniera, giacché differente è nei diversi settori l'organizzazione del procedimento. Quando, come nel caso dei magistrati ordinari, il procedimento disciplinare, non diversamente da quanto avviene per quello penale, si svolge direttamente davanti al giudice, nel caso la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la domanda di revisione dà inizio ad un nuovo procedimento davanti al medesimo giudice (Sez. Un. 7 gennaio 1976 n. 150). Questa normativa di settore, mentre prevede in modo espresso la revisione del procedimento e quindi della sentenza che ha applicato la sanzione disciplinare, quanto ai mezzi di impugnazione della prima decisione, contempla il ricorso per cassazione (art. 17 L. 24 marzo 1958, n. 195), ma non la revocazione.
Quando - come avveniva per gli impiegati dello Stato sino all'entrata in vigore della nuova disciplina sul contenzioso nel pubblico impiego e come continua ad essere per quegli impiegati pubblici cui tale normativa continua ad applicarsi - il procedimento disciplinare si svolge davanti ai competenti organi della pubblica amministrazione e mette capo ad un provvedimento di questi che applicano la sanzione, da un lato contro il provvedimento sarà esperibile il rimedio giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, dall'altro del procedimento è prevista la riapertura, secondo uno schema che è esemplato su quello della revisione della sentenza penale. Questa seconda tipologia di procedimenti disciplinari, in conformità dei principi generali in materia di poteri della pubblica amministrazione e della regolamentazione del processo davanti al giudice amministrativo, conduce al risultato che sul piano dell'attività amministrativa, al procedimento disciplinare si affianca la revisione, come procedimento di secondo grado, volto alla rivalutazione della legittimità del primo provvedimento in presenza di determinati presupposti, mentre sul piano del processo le sentenze del Consiglio di Stato (artt. 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 81 e ss. R.D. 17 agosto 1907, n. 642) e dei tribunali amministrativi regionali (art. 28 L. 6 dicembre 1971, n. 1034), anche quelle rese in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, sono soggette a revocazione, secondo la disciplina propria del codice di procedura civile. 3.2.6. -Le due tipologie di procedimenti disciplinari prima considerati presentano il tratto comune di poter condurre alla sentenza di un giudice diverso da quello penale, sentenza soggetta al sistema di rimedi propri della giurisdizione civile o amministrativa. Si è però visto che, mentre in un caso, la legge, di tale sentenza, prevede la revisione in base ad una specifica regolamentazione, ma non espressamente la revocazione, dell'altra la revocazione è prevista, ma non la revisione, perché la sede in cui questa si attua è quella della riapertura del procedimento disciplinare. Orbene, in linea di principio si deve notare che la revisione della condanna penale è istituto che per un verso ed in modo ampliato, rispetto alla revocazione della sentenza, assicura la rivalutazione del fatto, in base a prove non potute valutare ed a contrastanti accertamenti risultanti da altre sentenze;
ma per altro verso non contempla la correzione di errori interni al primo giudizio, in particolare dell'errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. Tuttavia, quanto al procedimento che per i magistrati ordinari si svolge davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore, l'errore di fatto si presenta incluso nell'ambito della revisione. Quanto ai procedimenti disciplinari che riproducono lo schema di quello già previsto dalle norme sugli impiegati dello Stato, la presenza di ambedue i tipi di rimedi, l'uno relativo al provvedimento amministrativo, l'altra alla sentenza resa sulla sua impugnazione, si spiega invece con la considerazione che il riesame del provvedimento è funzione propria della pubblica amministrazione, mentre il giudice conosce solo dei motivi di impugnazione dell'atto e quindi, mentre non può direttamente conoscere del rapporto, la decisione sui motivi di impugnazione può essere stata conseguenza di alcuna delle situazioni descritte in tema di revocazione.
3.2.7. - Le norme che regolano la professione di avvocato ed in questo ambito la materia disciplinare ne' prevedono ne' escludono in modo espresso la riapertura del procedimento ad opera dei consigli degli ordini che hanno deliberato la sanzione;
neppure prevedono o escludono la revisione o revocazione della decisione, ad opera del Consiglio nazionale forense, si intende della decisione pronunciata sul ricorso contro la deliberazione dei consigli degli ordini. Si è dunque in presenza di una regolamentazione che, posta a confronto con quella dei procedimenti prima considerati si rivela incompleta, perché all'esigenza della correzione degli errori di fatto che hanno determinato l'applicazione della sanzione, riconosciuta nella stessa materia, in altri settori dell'ordinamento, non corrisponde alcuna disciplina.
Si pone dunque il problema interpretativo del modo in cui la lacuna vada colmata in sede di interpretazione della legge (art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari).
Problema al quale, come si è visto, il Consiglio nazionale forense ha dato soluzione affermando, che delle proprie decisioni rese in sede di impugnazione di provvedimenti disciplinari, come di ogni sentenza di giudice civile o amministrativo, è ammessa la revocazione, secondo la disciplina prevista dall'art. 395 cod. proc. civ. 3.2.8. - Per stabilire se questa soluzione sia corretta sono ancora necessarie delle considerazioni a proposito della organizzazione del procedimento disciplinare per gli avvocati e del meccanismo di controllo giurisdizionale dei relativi provvedimenti. Si è già detto che davanti al consiglio dell'Ordine, che è organo amministrativo, si svolge un procedimento per l'esercizio di una funzione pur essa amministrativa.
Il provvedimento del consiglio dell'Ordine si impugna davanti al Consiglio nazionale forense, che è invece organo giurisdizionale. Siccome la situazione di interesse del professionista all'esercizio della sua attività ha natura di diritto soggettivo, il Consiglio nazionale forense ha il potere di valutare direttamente la esistenza e rilevanza del fatto addebitato come illecito disciplinare, in modo da sostituire il proprio accertamento a quello del consiglio dell'ordine, escludendo esso stesso che illecito vi sia stato od applicando una diversa sanzione.
Per converso, siccome il giudizio si apre sulla impugnazione di un provvedimento amministrativo, non è consentito al Consiglio di prendere in considerazione questioni che non gli siano state proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi attinenti al procedimento che il ricorrente non abbia denunciato. Si delinea così una tipologia di procedimento che non è interamente riconducibile ne' a quella dei magistrati ordinari ne' a quella degli avvocati dello Stato ed in genere degli altri dipendenti pubblici cui continua ad applicarsi il sistema di sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
3.2.9. - Converrà notare che questa terza tipologia di procedimento disciplinare e correlativo sistema di sindacato giurisdizionale si ripetono a proposito di tutte le altre professioni intellettuali per le quali, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, già esistevano leggi che avevano costituito tali professionisti in ordini e colleghi, regolandone l'iscrizione all'albo, la custodia dello stesso albo e la materia disciplinare.
Per le quali, anche, i relativi ordinamenti, mentre regolano la materia disciplinare, non contemplano ne' la riapertura del procedimento davanti ai consigli degli ordini o collegi ne' la revisione o revocazione della decisione dei relativi consigli nazionali.
Ed inoltre si ripetono per le professioni costituite in ordini e collegi professionali dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Di questi si puà esemplificativamente considerare l'ordine dei giornalisti (regolato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69). Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero (art. 48, secondo comma, della legge);
deliberare spetta al consiglio dell'Ordine regionale o interregionale competente alla tenuta dell'albo (art. 49); contro la deliberazione è dato reclamo al Consiglio nazionale, reclamo che può essere proposto sia dall'interessato sia dal pubblico ministero (art. 60);
contro la deliberazione del Consiglio nazionale è dato reclamo al tribunale e si apre così davanti all'autorità giudiziaria ordinaria un procedimento articolato nei consueti tre gradi (artt. 63 a 65). Tribunale e corte d'appello possono annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata (art. 64, secondo comma). Disposizioni dello stesso tipo erano già state dettate, ancora esemplificando, dal D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sull'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. Qui, mentre mancano disposizioni sulla riapertura del procedimento disciplinare, certa deve invece considerarsi, seppur non espressamente prevista, la possibilità di impugnazione per revocazione delle sentenze pronunciate dai giudici ordinari, dato il loro inserimento nel sistema delle impugnazioni proprio delle sentenze dei giudici civili.
3.2.10. - La Corte osserva che al procedimento disciplinare previsto per la professione di avvocato e le altre costituite in ordini o collegi prima dell'entrata in vigore della Costituzione non può estendersi per analogia la norma dettata per i magistrati ordinari, che risolve il rimedio della revocazione in quello della revisione. Vi è di ostacolo il dato strutturale della diversa organizzazione dei modi di esercizio dell'azione disciplinare.
Per converso, anche alle decisioni del Consiglio nazionale forense, come degli altri consigli nazionali istituiti per le professioni strutturate in ordini e collegi prima della Costituzione, siccome sono inserite nel sistema della giurisdizione civile e non penale, si estende il rimedio della revocazione.
Se la protezione costituzionale del diritto di difesa non rende necessario un doppio grado di merito e perciò è sufficiente che i fatti siano accertati da un giudice, l'ingiustizia di tale accertamento quale si ha nei casi indicati nell'art. 395 cod. proc. civ. deve poter trovare correzione mediante la revocazione - ne sono dimostrazione l'estensione del rimedio alle stesse sentenze della Corte di cassazione recata dall'art. 67 della L. 26 novembre 1990, n. 353 e le sentenze della Corte costituzionale, 30 gennaio 1986 n. 17,
20 dicembre 1989 nn. 558 e 559, 31 gennaio 1991 n. 36, 20 febbraio 1995 n. 51). Del resto, poiché la decisione del Consiglio nazionale forense, come degli altri consigli nazionali, ma anche del giudice ordinario quando è giudice dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, è decisione che, diversamente da quella del giudice amministrativo, può essere attinta in base ad una cognizione diretta dei fatti, sotto il profilo del loro accertamento e della loro valutazione, il rimedio della revocazione è in grado di assicurare la correzione delle situazioni di ingiustizia descritte dall'art. 395 cod. proc. civ. appunto con riguardo all'accertamento dei fatti.
3.2.11. - Può dunque ritenersi, anche, che la questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso è manifestamente infondata, per quanto ha tratto al sistema dei rimedi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare. La stessa questione, per quanto si è osservato al punto 3.2.1., non è invece rilevante, in questo giudizio, in rapporto alla riapertura del procedimento disciplinare davanti ai consigli degli ordini. 3.2.12. - La decisione del Consiglio nazionale forense si sottrae conclusivamente a censura anche nella parte in cui ha affermato che la propria decisione non era suscettibile di revisione, ma di revocazione.
E parimenti si sottrae a censura la dove ha dichiarato che la revocazione era inammissibile nel caso concreto, per essere stata proposta tardivamente.
Al Consiglio nazionale la revocazione era infatti stata richiesta quando il termine per farlo era oramai decorso.
4. - Il quarto motivo, infine, denunzia la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).
Il ricorrente osserva che la sanzione disciplinare inflittagli era stata la cancellazione dall'albo e non la radiazione. Egli avrebbe dunque potuto essere riammesso all'albo, senza dover attendere il periodo di un quinquennio, previsto per la radiazione. Aveva appunto chiesto la reiscrizione e quindi avrebbe dovuto essere sentito.
Ma il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia aveva rigettato la sua domanda, senza ascoltarlo, con un provvedimento che, messo a raffronto con gli argomenti e le prove addotte a sostegno della domanda, si presentava viziato da manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, illogicità e sviamento di potere.
Il motivo è inammissibile.
Il Consiglio nazionale forense, nel riferire sullo svolgimento del processo, ha detto che il ricorso era stato proposto per impugnare la decisione 21.6.1999, con cui il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione e la delibera 21 luglio 1999 con cui aveva dichiarato il non luogo a procedere in merito alla contestuale istanza di reiscrizione proposta in base all'art. 700 cod. proc. civ. Il Consiglio nazionale, con la decisione impugnata, dopo avere rigettato l'impugnazione della prima deliberazione, ha dichiarato assorbito ogni altro motivo di censura.
Si trae da ciò che il Consiglio nazionale ha ritenuto che la parte non avesse presentato una domanda di nuova iscrizione, su cui il consiglio dell'Ordine dovesse provvedere in considerazione del tempo passato da quando il professionista aveva cessato di poter svolgere la sua attività e di ogni altro utile elemento di valutazione. Il Consiglio nazionale ha bensì ritenuto che la parte avesse rivolto al consiglio dell'Ordine una domanda intesa ad ottenere un provvedimento cautelare, sul duplice presupposto che il consiglio dell'Ordine fosse un organo giurisdizionale e che la domanda di revocazione si presentasse, ad una prima sommaria valutazione, fondata.
Orbene, la parte non svolge alcuna critica a riguardo di tale interpretazione della domanda.
Ed allora non possono essere presi in esame argomenti critici che presuppongono un suo diverso contenuto.
5. - Il ricorso è quindi rigettato.
7. - Non deve essere resa pronuncia sul diritto al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001