Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 4
Le disposizioni dell'art. 43 del R.D.L. n. 37 del 1934, così come modificate dall'art. 22 del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, sulla composizione del Consiglio nazionale forense ai fini della validità delle sue deliberazioni (in base alle quali occorre la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti) si applicano anche alle pronunce nella materia disciplinare, senza che la mancata previsione di un numero fisso di componenti nel collegio giudicante (e cioè di un "collegio perfetto") vulneri l'esigenza costituzionale di indipendenza degli organi con attribuzioni giurisdizionali oppure rappresenti una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848), nella parte in cui tutela il diritto ad essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge.
Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non è possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.
Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955) per mancata concessione all'incolpato di intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa - salvaguardando così i principi costituzionali in materia -, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal pubblico ministero in sede di discussione orale.
La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell'interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.
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- 1. Cons. St., A. P., 14 dicembre 2018, n. 18https://www.iusinitinere.it/
Pubblicato il 14/12/2018 00018/2018 REG.PROV.COLL. 00018/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 18 di A.P. del 2018, proposto dalla Signora Elisa Denaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola, Carmelo Floreno, domiciliata presso il Consiglio Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agatino Cariola in Roma, c/o Cds, piazza Capo di Ferro, 13; contro Ministero della Giustizia, Sottocommissione …
Leggi di più… - 2. Avvocato, concorsi a pubblici impieghi, esame di abilitazione, composizione della sottocommissioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, unitamente all'avv. Ivone Cacciavillani;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI VENEZIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini del foro di Venezia ed Enrico Romanelli del foro di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
2) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
3) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
4) MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza della Consiglio Nazionale Forense 29 maggio 1997-9 gennaio 1998 n. 1/1998 R.G. 2/97.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Ianniruberto;
Uditi gli avv. Cacciavillani, Bianchini e Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 1/1998 depositata il 9 gennaio 1998 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso proposto dall'avv. Luciano Faraon avverso la decisione del 2 dicembre 1996, con la quale il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Venezia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Consiglio Nazionale:
a) escludeva che la citazione introduttiva del procedimento disciplinare fosse nulla - e che tale vizio si estendesse alla decisione impugnata - in quanto la omessa indicazione dei testi non poteva comportare la denunziata conseguenza;
b) osservava, in punto di fatto, che dalla istruttoria espletata erano risultati provati gli addebiti contestati (aver convinto con artifizi e raggiri i coniugi Giacomo Frison e Serenella Zennaro che gli avrebbero alienato solo fittiziamente un immobile, allo scopo di sottrarlo all'eventuale pignoramento di un creditore, mentre in realtà aveva acquisito la proprietà del bene per un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato;
aver assunto il patrocinio di persone, che avevano interessi confligenti con i coniugi in precedenza indicati).
Contro tale decisione l'avv. Faraon ha proposto ricorso con atto notificato tra il 30 gennaio ed il 4 febbraio 1998 con sette motivi. Il Consiglio dell'Ordine di Venezia ha depositato controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva. L'avv. Faraon con atto notificato tra il 13 ed il 16 marzo 1998 ha proposto un ulteriore motivo di censura.
Le parti costituite hanno illustrato le loro difese con memorie e l'avv. Faraon ha pure depositato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dei principio generale sulla giurisdizione (immutabilità e inderogabilità della formazione dell'organo giudicante), nullità della sentenza derivante dalla illegittima costituzione del giudice, il tutto in relazione agli artt. 43 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, 22 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, 4 l. 23 marzo 1940 n. 254, 158 c.p.c.. Dopo aver ricordato che la decisione impugnata è stata emessa da un collegio composto da sedici dei suoi ventidue componenti legali, osserva il ricorrente che non è pensabile che un "collegio giurisdizionale possa essere formato da un numero variabile di membri", conclusione alla quale non osta l'art. 22 d.l. 382/1944, da ritenersi riferibile solamente al caso in cui esso svolga funzioni di carattere amministrativo, interpretazione questa avallata anche da una norma sovraordinata all'ordinamento statale, ossia dalla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e delle genti. Con il secondo motivo è denunziata violazione dell'art. 6 della predetta Dichiarazione ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, per cui la composizione del giudice deve essere rigidamente precostituita a garanzia della imparzialità dello stesso.
1.a. I due motivi vanno esaminati congiuntamente poiché riguardano la legittimità della composizione dell'organo, che ha emesso la decisione nel presente giudizio disciplinare.
L'art. 43 r.d.l. 37/1934, nel suo originario testo, disponeva che per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense è necessario l'intervento di almeno nove membri e che in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. La norma - pur dopo la modifica apportata con l'art. 22 d.lg.lt. 23 novembre 1944 n. 382 (per il quale per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti) - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - non contiene alcuna distinzione tra le varie competenze del predetto Consiglio e non lascia dubbi su fatto che non è richiesta una composizione rigida per la regolarità del suo funzionamento e delle sue decisioni. D'altra parte la mancata previsione nella disciplina di settore del "collegio perfetto" (come ad esempio dispone l'art. 4 l. 24 marzo 1958 n. 195 per la sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura), non deve far dubitare della legittimità costituzionale della disciplina stessa, perché, come hanno già avuto modo di osservare sia questa Corte (Cass. 24 marzo 1976 n. 1030), che il giudice delle leggi con riferimento ad una fattispecie simile (Corte cost. 12 marzo 1998 n. 52, per la mancata previsione del "collegio perfetto" del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare), l'esigenza costituzionale di indipendendenza, quando la composizione sia prevista come variabile, non è vulnerata se per la validità delle pronunce nella materia disciplinare non è prevista la partecipazione di un numero fisso di componenti nel collegio giudicante. In questa prospettiva ed alla luce delle osservazioni svolte non si configura nemmeno la denunziata violazione dell'art. 6 della Dichiarazione ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, perché è pienamente rispettato il diritto di ogni uomo ad essere giudicato da un tribunal indè pendant et impartial, è tabili per la loi.
2. Con il terzo motivo è denunziata la violazione dell' art. 47 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, del principio della regolarità del contraddittorio nel procedimento amministrativo (artt. 3 e 10 legge 241/1990), perché la citazione per la celebrazione del dibattimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine di Venezia non conteneva la indicazione dei testi - per cui non era consentito poi procedere di ufficio allo loro ammissione - che potevano essere indicati successivamente solo dall'inquisito e dal P.M. In via subordinata con il quarto motivo l'avv. Faraon sostiene che la decisione impugnata sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 8 e 19 legge 241/1990, 11 d.p.r. 3/1957, 48 n. 4, RD 37/1934, in quando con "andamento traballante dell'iter logico sul punto" (per cui al riguardo viene denunziato anche il difetto di motivazione), non avrebbe esattamente risolto l'interrogativo sulla disciplina applicabile in mancanza di una specifica normativa sulle regole procedimentali da osservare. Ed allora, posto che si sono avute nel tempo interventi legislativi relativi al procedimento amministrativo-disciplinare (legge 241/1990 e d.p.r. 3/1957), da quelli dovevano essere desunte le regole circa la pariteticità tra le parti nel procedimento, così che per un elementare principio di "lealtà procedimentale" i testi di ufficio dovevano essere indicati con congruo anticipo;
ne' rileva che il professionista inquisito nulla abbia a suo tempo opposto alla escussione dei testi, in quanto è mancato quel lasso di tempo necessario per valutare l'opportunità di contrastare e di "sviluppare le contromosse".
Con una ulteriore argomentazione il ricorrente sostiene che erroneamente si sia fatto ricorso, in via analogica, alla regole del processo civile, perché, se un rinvio ad una fonte esterna si doveva effettuare, questo andava fatto a quelle leggi successive, che riguardano la stessa materia, ossia alla legge 241 del 1990 ed al d.p.r. 10 gennaio 1957 n.
3. Il quinto motivo di ricorso (prospettato come succedaneo ed in linea gradata complementare al precedente) riguarda la dedotta violazione delle disposizioni di rinvio delle leggi professionali forensi ai codici di procedura e specificamente a quello di procedura civile, rinvio erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, in quanto le norme richiamate (art. 49 r.d.l. 1578/1933 ed art. 67 r.d. 37/1934) concernono specifici aspetti del procedimento ed, in ogni caso, trattandosi di posizioni soggettive di libertà, più logico sarebbe la integrazione con le norme del processo penale.
Con il sesto motivo, ulteriormente subordinato, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 163 c.p.c., in quanto anche nel rito civile la omessa indicazione dei testi integra un'ipotesi di nullità della citazione, non sanabile anche alla luce della novellazione del 1990, che ha restituito alla originaria formulazione della norma quella rigidità, che la interpretazione giurisprudenziale aveva attenuato;
in ogni caso si tratta di un rinvio a fonte materiale, insensibile, quindi, alle successive interpreazioni giurisprudenziali, in forza del quale va dichiarata la nullità sia della citazione, che degli atti conseguenti e, quindi, della decisione impugnata.
2.a. Tutti questi motivi riguardano, sotto angolazioni diverse, uno stesso problema, cioè quello relativo alle regole processuali da applicare, in assenza di specifica previsione, al procedimento disciplinare in questione.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato che esigenza fondamentale di ogni procedimento del genere è di assicurare all'interessato la possibilità di far valere le sue ragioni e difese, che, sempre che ne sia garantito il relativo esercizio, possono essere fatte valere secondo le speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti, così che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 48 r.d. 37/1934 nella parte in cui non prevede l'avviso anche al difensore dell'incolpato, che, per la sua competenza tecnica, è in grado di difendersi personalmente (Cass. 13 aprile 1981 n. 2176). Più in generale questa Corte ha ripetutamente sottolineato la sostanziale diversità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare quanto a presupposti, finalità, struttura e sanzioni, nonché l'autonomia di quest'ultimo, che è assoggettato alle specifiche norme - se previste per i procedimenti delle singole categorie professionali - in mancanza delle quali devono soccorrere le norme del codice di procedura civile (tra le varie conformi Cass. 13 aprile 1981 n. 2176, 18 novembre 1982 n. 6187, 1 ottobre 1986 n.
5827, 13 aprile 1995 n. 4209, 24 febbraio 1998 n. 1988). Da questo orientamento non vi è motivo per discostarsi, in quanto vi sono norme (artt.61-63 r.d. 37/1934), che minutamente regolano il procedimento dinanzi al Consiglio nazionale, fornendo all'inquisito più che sufficienti strumenti per far valere le sue difese (Cass. 18 novembre 1982 n. 6187); al contrario, il richiamo al processo penale, limitato alla escussione dei testi (art. 48 comma 2 r.d.l. 1578/1933) ed alla deliberazione della sentenza (art. 51 comma 2 r.d. 37/1934), sottolinea la più contenuta compatibilità delle regole di quel processo al procedimento disciplinare (Cass. 13 aprile 1995 n. 4209). Del resto se si considera che, a differenza di quanto è previsto per il processo penale - nel quale non è ammessa la difesa personale, quand'anche l'imputato sia un avvocato - in quello disciplinare (come in quello dinanzi al giudice civile) il professionista interessato è abilitato a svolgere personalmente le sue deduzioni, appare evidente la preferenza che va accordata al processo civile, come significativamente emerge dal più ampio richiamo - sia pure limitato al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - contenuto nell'art. 67 comma 5 r.d. 37/1934. Se è vero, quindi, che la preoccupazione dell'interprete deve essere quella che, pure nel procedimento disciplinare, venga assicurato il diritto di difesa dell'incolpato, è evidente allora che quando questa esigenza venga adeguatamente soddisfatta, non ha senso ricorrere a non specificate regole della c.d. trasparenza dell'attività amministrativa o relative alle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego.
Con riferimento specifico alla indicazione dei testi, ritiene la Corte di dover sottolineare un ulteriore aspetto, già posto in evidenza in precedenti sue decisioni (da ultimo Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988), cioè che il procedimento, del quale si discute, è regolato da una certa semplicità di forme, che in ogni caso garantiscono il diritto di difesa. Ad una siffatta esigenza rispondono - e meglio di ogni altri - i tempi ed i modi del processo civile, nel quale, in linea di massima (art. 157 c.p.c.) è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per una preferenza del legislatore a limitare la rilevanza dei relativi vizi. Pertanto, la tesi accolta nella decisione impugnata non esprime un'adesione ad una interpretazione giurisprudenziale, ma una presa d'atto di una precisa scelta di campo del legislatore, per cui, quando sia in concreto assicurato il diritto di difesa delle parti in causa, non ha valore determinante la inosservanza di alcune regole procedimentali.
Nel caso di specie, il Consiglio nazionale ha dato atto che, pur mancando nella citazione dinanzi al Consiglio locale la indicazione dei testi da escutere, l'incolpato non solo nulla ha dedotto contro l'ammissione degli stessi, ma ha avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti mossigli.
3. Con il settimo motivo è denunziato il difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia (travisamento dei fatti:
art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 112 c. p. c. (corrispondenza tra "richiesto" e "deciso"), in quanto nella decisione impugnata sarebbero mancati la verifica del difetto di ponderazione delle varie tesi ed il bilanciamento delle risultanze probatorie;
in particolare non è stato nemmeno menzionato l'elemento comparativo "rappresentato dal rapporto parentale" tra accusatori ed accusato, per la "idoneità degli odi tra parenti di falsare la deposizione dei testi", donde la necessità che nella motivazione si fosse tenuto conto del contesto di "faida famigliare", per valutare le varie circostanze tra di loro contraddittorie.
3.a. Con tale motivo il ricorrente prospetta delle censure che riguardano la valutazione e ricostruzione dei fatti, prospettando una lettura dei vari episodi, che sono stati posti a fondamento del procedimento disciplinare, diversa da quella accuratamente e puntualmente fatta dal Consiglio Nazionale, che con una precisa ricostruzione della successione degli eventi, ha ritenuto che il professionista è venuto meno al dovere di fedeltà e di lealtà verso il cliente e di onestà morale e professionale.
Orbene, la diversa interpretazione dei fatti può essere proposta in sede di legittimità, in quanto l'inosservanza da parte del Consiglio Nazionale Forense dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell'art. 56, comma 3, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto se si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, mentre sfugge al richiesto sindacato una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione circa le risultanze probatorie (tra le molte conformi Cass. 5 febbraio 1997 n. 1081, 5 settembre 1997 n. 8589). In questa situazione anche il settimo motivo non può comportare l'annullamento della decisione impugnata.
4. Con la memoria del 12 marzo 1998 il ricorrente ha prospettato un ulteriore motivo di censura, asserendo che la sanzione disciplinare inflitta (cancellazione dall'albo) non sarebbe contemplata dall'ordinamento, così che, richiamando una recente decisione di questa Corte (Cass. 28 gennaio 1998 n. 845), si avrebbe una ulteriore violazione di legge (art. 40 RDL 1578/1933).
4.a. Premesso quanto si è in precedenza ricordato, che cioè al giudizio di impugnazione dinanzi a questa Corte si applicano le norme del processo civile (art. 67 comma 5 r.d. 37/1934), basta richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, in forza della quale la rituale proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto d'impugnazione, per cui non è possibile presentare motivi aggiunti ovvero un altro ricorso integrativo delle censure già prospettate (tra le varie conformi Cass. 3 aprile 1987 n. 3228, 9 agosto 1990 n. 8098, 15 giugno 1995 n. 6756).
5. Con le osservazioni scritte depositate in udienza il ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento dinanzi a questa Corte, per non essergli stata offerta la possibilità di parlare per ultimo, in aperta violazione dell'art. 6 della già menzionata Dichiarazione dei diritti dell' uomo: all' uopo richiama la sentenza 25 giugno 1997 nel caso VA EN c. Belgio della Corte di Europea dei Diritti dell'Uomo.
5.a. La tesi è del tutto priva di fondamento per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo il ricorrente non ha chiesto di parlare per ultimo, nè di replicare alle conclusioni del pubblico ministero, per cui in concreto non si configura alcuna lesione del diritto di difesa. In secondo luogo la decisione della Corte Europea è riferita ad un caso in cui la parte, in forza della disciplina applicabile, non aveva avuto la possibilità, attraverso il suo legale, di far valere le sue ragioni dopo le richieste del pubblico ministero, possibilità che invece l'art. 379 ultimo comma c.p.c. consente, proprio a tutela del diritto di difesa, tanto è vero che questa Corte (tra le varie conformi Cass. 15 luglio 1988 n. 4638, 22 agosto 1989 n. 3736, 2 giugno 1994 n. 5356) ha ripetutamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale al riguardo.
6. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in £. 210.000e degli onorari in £. 3.000.000.
Roma, 22 ottobre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 5 FEBBRAIO 1999.