Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 39
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Le disposizioni dell'art. 43 del R.D.L. n. 37 del 1934, così come modificate dall'art. 22 del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, sulla composizione del Consiglio nazionale forense ai fini della validità delle sue deliberazioni (in base alle quali occorre la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti) si applicano anche alle pronunce nella materia disciplinare, senza che la mancata previsione di un numero fisso di componenti nel collegio giudicante (e cioè di un "collegio perfetto") vulneri l'esigenza costituzionale di indipendenza degli organi con attribuzioni giurisdizionali oppure rappresenti una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848), nella parte in cui tutela il diritto ad essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge.

Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non è possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.

Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955) per mancata concessione all'incolpato di intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa - salvaguardando così i principi costituzionali in materia -, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal pubblico ministero in sede di discussione orale.

La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell'interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 39
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39
Data del deposito : 5 febbraio 1999

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