Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16528 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
EP UC OL MA
NO DI RO
SS ZE
MI SO
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16528/2026 Roma, li, 07/06/2026
Sent. n. sez. 611/2026 CC - 13/02/2026 R.G.N. 37371/2025
sul ricorso proposto da: ZZ AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Salerno
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di AS ZZ, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, ZZ, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che tutti i reati di cui alla richiesta di unificazione risultano riconducibili ad un periodo di tempo ravvicinato, agli stessi agenti, allo stesso contesto associativo, sodalizio paganese di appartenenza dei suddetti, e al medesimo modus operandi, tipico delle associazioni di
Firmato Da: NO DI RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf-Firmato Da: EP UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
stampo mafioso. Tali circostanze (matrice camorristica, modalità attuative, esecuzione da parte di sodali su mandato del capo) avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere l'unicità del disegno criminoso. Si duole, invece, il difensore che, per sostenere il carattere contingente delle condotte delittuose di cui alle sentenze oggetto di richiesta difensiva, sia stato svalutato il progetto individuato fin dall'inizio tra le finalità del sodalizio di reprimere condotte contrarie ai fini dell'associazione, allo scopo di assicurarne la vitalità; progetto ribadito per quanto riguarda l'omicidio ET dal mandato conferito a ZZ dai vertici della Nuova Famiglia e menzionato, altresì, dalla terza sentenza di cui alla richiesta. Insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074); -in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [...], Rv. 284970); per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, [...], Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, [...], e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, [...], Rv. 275451); - non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, [...], Rv. 280595: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica,
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Firmato Da: NO DI RO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf-Firmato Da: EP UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione).
1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - l'estorsione di cui alla sentenza sub 1) è stata commessa nel 1986, mentre quelle di cui alla sentenza sub 2) coprono un arco temporale che va dal 1992 al 1996, con distanza di tempo dalla prima che va dai 6 ai 10 anni, primo aspetto di contrasto con l'unicità del disegno criminoso;
- la prima estorsione attiene ad un singolo e isolato episodio di partecipazione al pestaggio di tale HE Di LO, per costringerlo a pagare un debito derivante da un acquisto di cocaina ricevuta da NC LL, mentre quelle giudicate con la sentenza n. 2 (capi 4, 8 e 9) sono state commesse ai danni di imprenditori operanti nella zona di Pagani e si inseriscono nel programma criminoso dell'associazione di tipo camorristico di cui AS ZZ era promotore e per la quale ha riportato condanna;
- proprio il collegamento di tali ultime estorsioni al programma dell'associazione conduce ad escludere che anche quella ai danni di HE Di LO fosse riconducibile alla medesima unitaria deliberazione criminosa, posto che in nessun modo l'attività legata agli stupefacenti rientrava tra i fini dell'associazione; - nessuno dei componenti riconosciuti colpevoli dell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. e delle estorsioni di cui alla sentenza sub 2) ha partecipato anche all'estorsione in danno di Di LO di cui alla sentenza n. 1), per la quale ZZ è stato condannato in concorso con persone diverse, nessuna delle quali partecipe dell'associazione; - ZZ ha agito nelle due occasioni con persone completamente diverse;
- il reato in danno di Di LO in definitiva è espressione di un'attività parallela e distinta rispetto a quella associativa, svolta da ZZ nel campo degli stupefacenti, in un contesto diverso e con persone diverse;
- deve escludersi che il condannato nel 1986 avesse deliberato di costituire, almeno 6 anni dopo, un'associazione camorristica dedita ad estorsioni di tutt'altro genere;
- deve essere, quindi, escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle prime due sentenze;
- nemmeno l'omicidio di cui alla sentenza sub 3) è espressione del medesimo disegno criminoso che ha dato luogo alla commissione dei reati di estorsione giudicati con le altre due sentenze;
- invero, le circostanze che hanno dato vita all'omicidio di IL ET, amante di ZZ (che con lo stesso aveva avuto un bambino e che, per indurre il compagno a riconoscerlo, aveva minacciato di rivelare alle forze dell'ordine fatti relativi al sodalizio camorristico di appartenenza del medesimo), uccisa dal condannato, su mandato del capo clan Bruno De Vivo, perché non mettesse a repentaglio gli interessi del gruppo criminale, sono contingenti e occasionali, nemmeno lontanamente ipotizzabili nelle loro linee essenziali al momento della costituzione dell'associazione; - sarebbe, pertanto, una mera finzione ipotizzare, pure essendo l'omicidio aggravato dall'agevolazione mafiosa e commesso con sodali, che sin dal
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Firmato Da: NO DI RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf-Firmato Da: EP UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
1992, data di detta costituzione, ZZ abbia potuto prevedere di intraprendere, anni dopo, una nuova relazione, avere un figlio, non riconoscerlo e trovarsi dinanzi alla minaccia della compagna di denunciarlo per le sue attività criminose. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, [...], Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e il mancato approfondimento del programma associativo, invece approfondito, si rivela infondato.
2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore NO DI RO
II Presidente EP UC
Firmato Da: NO DI RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebl-Firmato Da: EP UC Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951