Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata.
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- 1. Mancata consegna del plico, notifica a mezzo posta quando si perfeziona?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2018
La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza. (Ricorso rigettato) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: L., 20-11-1982, n. 890, art. 8) Il fatto Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 1778/16, perché divenuto definitivo, in mancanza di tempestiva impugnazione, alla data del 21 …
Leggi di più… - 2. Non ritira la raccomandata nei 10 giorni: fatti suoi (Cass. 24128/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 giugno 2018
La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza; è irrilevante il ritiro dopo i 10 giorni. Si veda anche Mai rifiutare una raccomandata o un atto giudiziario (articolo di Nicola Canestrini). Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 febbraio – 29 maggio 2018, n. 24128 Presidente Izzo – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
1 1938-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2498 Luca Ramacci Presidente Donatella Galterio CC -10/11/2016 Aldo Aceto - Relatore - R.G.N. 8295/2016 Motivazione semplificata Giovanni Liberati Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente 2017 SENTENZA BE sul ricorso proposto da BY AN PI NI, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sig.ra NI PI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 22/01/2016 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione al decreto penale di condanna n. 844/2015 del 28/10/2015. 1.1. Con unico motivo eccepisce che la notifica del decreto penale si era 1 perfezionata il 23/12/2015 e che l'opposizione proposta il 04/01/2016 era tempestiva.
2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Il decreto penale di condanna è stato notificato al difensore d'ufficio dell'imputata il 03/11/2015 e a quest'ultima a mezzo posta mediante raccomandata spedita il 01/12/2015. Il 03/12/2015 è stato inviato l'avviso di deposito di cui all'art. 8, comma 2, legge 20 novembre 1982, n. 890, ricevuto dalla ricorrente il 22/12/2015 che ha ritirato il plico il 23/12/2015. 3.1.A norma dell'art. 8, comma 3, legge n. 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione dell'avviso di deposito (cd. CAD), nel caso di specie il 13/12/2015, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione decorreva da quest'ultima data (e scadeva il 28/12/2015) e non da quella di ricezione della raccomandata stessa (così, da ultimo, Sez. 5, n. 11/11/2014, Buttaccio, Rv. 262619, che ha ribadito il principio di diritto costantemente predicato da questa Suprema Corte secondo il quale in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata).
3.2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Aldo Aceto Alolo Aceh 2