Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc.pen., che consente l'adozione di misure sostitutive 'solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare', va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi di permanenza delle medesime esigenze ordinarie, tanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o in epoca successiva. Ne consegue che è consentita l'adozione di misure sostitutive anche con provvedimento successivo alla scarcerazione (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale veniva dedotta la competenza ad applicare le suddette misure del solo giudice che aveva disposto la liberazione dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Come deve essere inteso l'inciso contenuto nell'art. 307 c.p.p., comma 1, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 307, c. 1) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Bologna aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che, alla scadenza del termine cautelare di fase della già disposta misura degli arresti domiciliari, applicava la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nei confronti di una persona indagata per i reati di associazione a delinquere (416 cod. pen.) quale promotore e organizzatore, e per reati – scopo di natura fiscale e bancarotta. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, il quale adduceva i seguenti due motivi: 1) violazione degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2002, n. 20897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20897 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 10/04/2002
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 1023
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - N. 9660/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO FR n. il 24.4.1956
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 25.1.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Piccininni;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 25.1.2001 il Tribunale di Palermo, rigettava l'appello proposto da FR GO avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Assise di Trapani gli aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora con prescrizioni.
In particolare il GO era stato scarcerato per decorrenza dei termini di fase dal tribunale della libertà e la Corte di Assise di Trapani, che aveva successivamente rigettato istanza di applicazione di analoga misura da parte del P.M. deducendo la propria incompetenza al riguardo, aveva poi accolto identica richiesta, in ragione dell'entrata in vigore del decreto legge 24.11.2000, n. 341, poi convertito senza modifiche sul punto dalla l. 19.1.2001, n.
4. Più precisamente secondo la Corte di Assise di Trapani, ed il giudizio era stato poi condiviso dal Tribunale di Palermo, l'applicazione delle misure in questione nei confronti di soggetti scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione ad imputazione per delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quale quello contestato al GO, non sarebbe più rimessa alla discrezionalità del giudice, che dovrebbe invece limitarsi a determinarne il "quantum"; anche i profili relativi alla competenza sarebbero poi da ritenere superati poiché, per effetto della innovazione normativa sopra considerata, il giudice procedente avrebbe potuto disporre, su richiesta del P.M., le misure sostitutive oggetto dell'impugnazione.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il GO, il quale denunciava violazione di legge sostanziale e processuale nonché carenza di motivazione sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, per il preteso automatismo con il quale le misure cautelari sostitutive, secondo il giudice di merito, dovrebbero essere applicate, dovendosi invece ritenere che al più il legislatore abbia inteso introdurre una presunzione di pericolosità, che nel caso di specie sarebbe evidentemente smentita dalle risultanze processuali, considerato che nei mesi di libertà goduti il ricorrente non avrebbe posto in essere comportamenti delittuosi o comunque contrari alla legge.
Inoltre, per l'incompetenza della Corte di Assise di Trapani desumibile dal fatto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, competente ad applicare eventuali misure cautelari sostitutive sarebbe soltanto il giudice che ha disposto la liberazione dell'imputato, come d'altra parte in un primo momento affermato dallo stesso giudice procedente, e pertanto, dovendosi ritenere che la modifica normativa nulla abbia mutato in proposito, nella specie solo il tribunale di Palermo, che aveva a suo tempo disposto la scarcerazione del GO, avrebbe potuto infliggere le misure cautelari sostitutive in esame.
Chiedeva conclusivamente l'annullamento della impugnata ordinanza, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce invero l'erroneità dell'ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e difetto di motivazione sotto un duplice aspetto, e cioè: a) per ritenuto che la modifica dell'art.307 c.p.p., intervenuta con d.l. 24.11.2000, n. 341, convertito con l. 19.1.2001, n. 4, avesse apportato modifiche alla disciplina vigente in tema di competenza per l'applicazione delle misure cautelari sostitutive;
b) per la circostanza che pur volendo accedere alla tesi, seguita dagli stessi giudici, secondo cui con la nuova normativa si sia inteso prevedere una presunzione di pericolosità a fronte della commissione di alcuni reati considerati di significativa gravità, detta presunzione nella specie sarebbe venuta meno considerato che nei quattro mesi di libertà goduti non sarebbe stato "posto in essere alcun comportamento che in qualche misura possa ritenersi delittuoso o contrario alla legge".
Per quanto attiene al primo profilo il ricorrente invoca a sostegno dell'incompetenza del giudice procedente (nella specie Corte d'Assise) la sentenza sez. 1^ c.c. 24 settembre 1997, n. 4228, Novembre, emanata per altro nella vigenza del testo originario dell'art. 307/1 c.p.p. Ma l'orientamento recepito da tale sentenza non appare condivisibile alla stregua della struttura complessiva del precetto di cui alla suddetta norma, così come modificata dal decreto legge n. 341/2000, convertito nella legge 4/2001. La citata sentenza trae dall'espressione "qualora permangono le ragioni che avevano giustificato la custodia", contenuta nel testo originario dell'art. 307/1, il convincimento che - salva l'ipotesi della sopravvenienza - le misure cautelari sostitutive debbano essere inflitte contestualmente all'ordinanza di scarcerazione, stante la stretta connessione con questo provvedimento evidenziata sia dall'espressione "permangono", sia dal rilievo che esse sono finalizzate a salvaguardare quelle medesime originarie esigenze, che non è ormai consentito fronteggiare con la più grave misura della custodia, esauritasi per scadenza del termine.
Ha rilevato inoltre l'assenza di dati ermeneutici da cui potesse inferirsi che il nuovo codice abbia immutato il sistema di cui all'art. 270/10 c.p.p. abrogato, che espressamente distingueva l'ipotesi in cui le esigenze cautelari sussistevano alla data dell'ordinanza di scarcerazione - nel qual caso le misure sostitutive dovevano essere imposte nella medesima ordinanza - dalla diversa ipotesi della loro sopravvenienza - in cui tali misure erano applicabili anche con provvedimento successivo -.
Senonché il testo novellato dall'art. 307/1 al pari del testo precedente - non riproduce siffatta distinzione.
Esso al contrario, sfumando peraltro il concetto di "permanenza" in quello più generico di "sussistenza", si limita a consentire l'applicabilità delle misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare". Trattasi di un inciso che, come del resto quello contenuto nel testo originario della norma, deve essere interpretato in senso estensivo, come, cioè, riferito all'accertamento di una situazione di fatto che imponga comunque, al pari di quella iniziale, una tutela cautelare, sia pure assicurabile, stante la scadenza del termine della custodia, solo mediante misure attenuate, e ciò sia nell'ipotesi della persistenza, all'atto della scarcerazione, delle medesime esigenze originarie, sia in quella della sopravvenienza di esigenze diverse, intervenute alla stessa data di tale provvedimento ovvero in epoca anche successiva.
Non vi è infatti alcuna ragione plausibile per ritenere che l'art.307 c.p.p., diversamente dalla norma abrogata, abbia inteso regolare espressamente soltanto la prima ipotesi ovvero, ancor più, limitare - cosa peraltro negata dalla sentenza in discorso - l'applicabilità della nuova misura soltanto ad essa.
Se così è, deve concludersi che l'art. 307 c.p.p. ha accomunato in un unico precetto generico ed onnicomprensivo tutte le ipotesi di esigenze cautelari senza introdurre, al contrario dell'art. 272/10 codice abrogato, diverse modalità o tempi distinti di applicazione per l'una o l'altra ipotesi.
Ne discende che proprio per la rilevata onnicomprensività del precetto, è consentito anche nella prima ipotesi (quella cioè della persistenza delle originarie esigenze cautelari) disporre come nella seconda ipotesi (quella della sopravvenienza) l'applicazione delle misure sostitutive pure con ordinanza successiva alla scarcerazione. Tale conclusione trova conferma in un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto non sussiste alcuna plausibile giustificazione per il sacrificio delle suddette esigenze originarie sol perché non tempestivamente rilevate dal pubblico ministero o per dimenticanza o per erroneo apprezzamento della situazione concreta;
salvo - ma trattasi di questione di merito e non di competenza - che il ritardo della richiesta del pubblico ministero sia tale da escluderne la fondatezza ovvero che le originarie esigenze siano nel frattempo venute meno.
Infine tale approdo trova un sia pure indiretto sostegno nella modifica apportata all'art. 307 comma 2^ lett. B dal D.L. n. 60/1991, che per il diverso caso di ripristino della custodia cautelare a seguito di una sentenza di 1^ e 2^ grado ha stabilito che tale ripristino può essere disposto anche successivamente a tale sentenza, proprio sulla base di una più corretta ed approfondita valutazione dei fatti.
Le considerazioni sinora svolte inducono dunque a ritenere che il contestato provvedimento emesso dalla Corte di Assise di Trapani nella qualità di giudice procedente sia stato adottato correttamente.
Quanto al secondo aspetto, per il quale la sentenza sarebbe errata pure per altro verso e cioè per il fatto che, anche accedendo all'interpretazione proposta dal tribunale, secondo la quale il legislatore con l'inserimento del comma 1 bis nell'art. 307 c.p.p. avrebbe introdotto una presunzione di pericolosità nel caso di reati di particolare gravità, la detta presunzione sarebbe nel concreto superata, si osserva che la censura è priva di pregio. Il fatto che con l'innovazione normativa richiamata si sia inteso prevedere per alcuni delitti una presunzione di pericolosità in modo da far discendere automaticamente l'applicazione di misure sostitutive nel caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, ovviamente salva prova contraria, non pare possa essere ragionevolmente contestato.
Ciò si desume infatti dall'evidente intenzione di dettare un regime più rigoroso per reati che destano maggiore allarme sociale;
dalla formulazione letterale del comma 1 bis dell'art. 307 c.p.p., che differisce significativamente dal punto di vista terminologico da quella adottata nel comma 1; dalla sostanziale mancanza di autonomia che avrebbe il comma 1 bis rispetto al comma 1, ove interpretato nel senso della inesistenza della presunzione di pericolosità, interpretazione che renderebbe estremamente difficile cogliere le ragioni della previsione di una specificità praticamente priva di conseguenze significative sul piano effettuale.
Ciò posto, è dunque da ritenere che nella specie ricorra l'affermata ipotesi di presunzione di pericolosità, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo al suo superamento. Tale non può infatti essere considerato la generica deduzione concernente il buon comportamento che avrebbe tenuto nel (fra l'altro breve) periodo decorso dal momento della sua scarcerazione, buona condotta che sarebbe desumibile esclusivamente dall'assenza di rilievi penali.
IL ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002