Art. 43.
La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.
Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonche' nella lettera d) del primo comma e nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 .
La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.
Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonche' nella lettera d) del primo comma e nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 .