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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione unica civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1069 del R.G. del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
10.06.2025, vertente
t r a
C.F.: , con l'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzei
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Marco Pesenti;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 216/2021 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui
1 stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti e con la disposizione di consulenza tecnica calligrafica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu ha concluso la propria indagine affermando che, le firme apposte ai documenti in verifica Doc. 3 –Doc. 9 del 05.07.2017 prodotti nel fascicolo telematico in copia fotostatica non sono attribuite a Parte_1
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della opposta, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti del Sig. Parte_1
Le spese processuali e di c.t.u., seguono la soccombenza;
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 216/21, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
2 Condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 1.850,00 di cui € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Mazzei.
Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa in capo alla parte opposta, per come liquidate con separato decreto;
Così deciso in Lamezia Terme, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Marino Reda
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione unica civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1069 del R.G. del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
10.06.2025, vertente
t r a
C.F.: , con l'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzei
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Marco Pesenti;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 216/2021 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui
1 stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti e con la disposizione di consulenza tecnica calligrafica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu ha concluso la propria indagine affermando che, le firme apposte ai documenti in verifica Doc. 3 –Doc. 9 del 05.07.2017 prodotti nel fascicolo telematico in copia fotostatica non sono attribuite a Parte_1
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della opposta, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti del Sig. Parte_1
Le spese processuali e di c.t.u., seguono la soccombenza;
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 216/21, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
2 Condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 1.850,00 di cui € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Mazzei.
Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa in capo alla parte opposta, per come liquidate con separato decreto;
Così deciso in Lamezia Terme, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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