Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2017, n. 27790
CASS
Sentenza 2 maggio 2017

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Massime1

Ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessità di procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato dopo lo svolgimento di ulteriori indagini richieste dalla difesa. (In motivazione la S.C. ha precisato che, ai sensi dell'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., la validità della richiesta di giudizio immediato presuppone che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, e che nella nozione di " fatti", rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell'evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa).

Commentario1

  • 1Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2017, n. 27790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27790
Data del deposito : 2 maggio 2017

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