Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 14756
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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È abnorme, in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difensore di fiducia successivamente nominato. L'art. 415 bis cod. proc. pen, infatti, non prevede una nuova notifica dell'avviso una volta espletate le indagini a seguito dell'interrogatorio dell'indagato, in quanto il contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini, imposto dall'art. 416 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 14756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14756
Data del deposito : 3 marzo 2004

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