Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
È abnorme, in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difensore di fiducia successivamente nominato. L'art. 415 bis cod. proc. pen, infatti, non prevede una nuova notifica dell'avviso una volta espletate le indagini a seguito dell'interrogatorio dell'indagato, in quanto il contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini, imposto dall'art. 416 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 14756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14756 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 03.03.2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 267
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 21757/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno messa in data 11 febbraio 2003 nel procedimento a carico di SE NI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale, emessa in data 11 febbraio 2003, con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione nei confronti di SE NI per omesso avviso al difensore ex art. 415 c.p.p., deducendo quali motivi la violazione dell'art. 415 bis c.p.p., e l'abnormità del provvedimento, poiché l'avviso era stato notificato al difensore di ufficio, regolarmente nominato, mentre quello di fiducia era stato indicato successivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.
Appare opportuno riassumere i termini della vicenda: l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato emesso il 3 marzo 2000 e notificato al difensore di ufficio ed all'indagato, il difensore di fiducia è stato nominato solo il 9 ottobre 2000, nell'udienza in cui era stata dichiarata la nullità del precedente decreto di citazione a giudizio del 4 maggio 2000.
Pertanto, ad avviso del giudice monocratico del Tribunale di Salerno, la nullità del precedente decreto di citazione avrebbe travolto tutti gli atti della precedente fase processuale.
Riassunti in tal modo i fatti processuali, è lampante l'abnormità del provvedimento emesso, perché ha comportato un'indebita regressione del procedimento, essendosi esplicato un potere legittimo, qual è quello di accertamento di una nullità, al di là delle ipotesi previste e dei casi consentiti e soprattutto di ogni ragionevole limite.
Ed invero sarebbe sufficiente rilevare come la c.d. nullità derivata (art. 185 primo comma c.p.p.) concerna gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo per dimostrare la completa stranezza della decisione.
Peraltro l'art. 415 bis c.p.p. non prevede alcuna rinotifica dell'avviso una volta espletate le indagini in seguito all'interrogatorio reso dall'indagato ed alla conclusione della fase delle indagini preliminari, giacché il contraddittorio è assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini (art. 416 primo e secondo comma c.p.p.) e non sussiste, quindi, neppure in detta ipotesi una nullità.
Infine, ove si accedesse alla tesi del giudice salernitano, la rinnovazione dell'avviso comporterebbe il diritto dell'indagato a prospettare altri atti di indagine, qualora richieda di essere risentito, dando luogo ad una spirale infinita, secondo quanto sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria scritta, e comportando una sostanziale remissione in termini non stabilita da alcuna norma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004