Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", qualora l'acquisto sia avvenuto sotto la vigenza dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1992, n. 293 (non convertito in legge), il quale prevedeva la decadenza dai benefici in caso di cessione dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, e la rivendita sia stata effettuata nel vigore dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75), il successivo acquisto, effettuato entro un anno dalla vendita, di altro immobile da destinare ad abitazione principale rende inapplicabile la decadenza dai benefici suddetti, ai sensi della disciplina da ultimo citata. Nè a ciò osta la salvezza degli effetti giuridici dei decreti legge non convertiti (tra i quali il D.L. n. 293 del 1992, sopra menzionato), disposta dall'art. 1 della citata legge n. 75 del 1993, atteso che tale salvezza di effetti non può che aver riguardato la sola agevolazione tributaria in sè considerata, non essendo ancora intervenuta, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'alienazione infraquinquennale cui era ricollegata la perdita del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla:
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO, UFFICIO del REGISTRO ATTI CIVILI e RADIO di GENOVA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- ricorrente -
contro
AN AL e NC NN NO
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.154 pubblicata il 27.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, AN LB e NC NN GN impugnavano l'avviso di liquidazione emesso dal locale Ufficio del Registro per il recupero delle imposte e relativi accessori legati alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, di cui al decreto legge n.293 del 1992, connesse all'atto di acquisto (con rogito del 24.7.1992) dell'appartamento sito alla Via Loano n.4/5 del medesimo Comune, successivamente venduto in data 6.11.1995.
La Commissione adita, con sentenza del 2.2.1998, rigettava il ricorso, non essendo rimasto in alcun modo suffragato l'assunto dei contribuenti riguardante l'acquisto nell'anno, e precisamente il 7.11.1995, di altro immobile da destinare a propria abitazione. Avverso tale decisione, proponevano appello i medesimi contribuenti, ribadendo le censure già spiegate in prime cure.
Resisteva nel grado l'Ufficio, deducendo che i benefici fiscali accordati in sede di registrazione dell'atto del 24.7.1992 erano stati revocati a causa della rivendita dell'appartamento prima del decorso del termine di cinque anni, restando irrilevante il successivo acquisto entro un anno di altro immobile adibito ad abitazione principale.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza del 21.10.1998/27.1.1999, accoglieva l'appello, assumendo che gli appellanti avessero esibito la documentazione concernente il riacquisto e che il rapporto de quo, ancorché formatosi sotto il regime del decreto legge n.293 del 1992, non convertito in legge, là dove era stata prevista la decadenza dai benefici fiscali nel caso in cui il beneficiario dell'agevolazione avesse trasferito a qualsiasi titolo per atto inter vivos il bene acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto, risultasse regolato dalla legge n.75 del 1993, vigente al momento della vendita del 6.11.1995, la quale, facendo salvi i rapporti sorti sulla base del decreto non convertito, esclude l'irrogazione di sanzioni quante volte il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, onde siffatta disciplina aveva natura di ius superveniens, come tale applicabile a tutti i casi per i quali non fosse intervenuto un provvedimento definitivo. Avverso quest'ultima sentenza, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, Ufficio del Registro Atti Civili e Radio di Genova, deducendo un solo motivo di gravame cui non resistono i contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n.400/88, del decreto legge n.293/92, del decreto legge n.237/92, del decreto legge n. 14/92, della legge n.75/93, del decreto legge n. 155/93 e della legge n.243/93, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c, assumendo:
a) che, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge n.400/88, le modifiche introdotte nei decreti legge ad opera della legge di conversione hanno effetto soltanto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa legge di conversione, salvo che da quest'ultima non si disponga diversamente in senso retroattivo;
b) che la soluzione della controversia adottata dal giudicante è certamente erronea, poiché la possibilità di evitare la decadenza dalla agevolazione di cui trattasi, acquistando altro immobile entro un anno dalla alienazione dell'immobile acquisito con i benefici tributari, è stata introdotta soltanto in epoca posteriore al consumarsi dell'effetto di decadenza sopra menzionato, e precisamente con le leggi n.75 e n.243 del 1993, tenuto altresì conto che le leggi di conversione non hanno esteso retroattivamente il meccanismo di agevolazione finalizzato ad impedire l'effetto anzidetto, avendo per converso espressamente fatti salvi gli effetti già prodottisi sulla base dei decreti legge poi convertiti {rectius, non convertiti);
c) che la legittimità dell'azione amministrativa si misura alla stregua del contesto normativo al momento vigente, onde, nell'ipotesi di specie, non spiegava alcuna rilevanza il rispetto del termine annuale tra i due trasferimenti.
Il motivo non è fondato.
Giova premettere come, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto della Commissione Regionale, sia dato di ritenere che i contribuenti:
a) in data 24.7.1992, abbiano acquistato in Genova un immobile adibito a propria abitazione;
b) in data 6.11.1995, lo abbiano rivenduto;
e) in data 7.11.1995, abbiano acquistato nel medesimo Comune altro appartamento, parimenti adibito ad abitazione principale. Tanto premesso, si osserva innanzi tutto che l'art. 5, secondo comma, del decreto legge 20 maggio 1992, n.293, non convertito in legge e sotto il cui regime si è formato il rapporto giuridico de quo (secondo l'incensurato, e perciò definitivo, apprezzamento della Commissione Provinciale, peraltro ribadito dal giudice di appello, il quale ha altresì dato conto del fatto che al suindicato decreto legge si è richiamato lo stesso Ufficio nell'emissione dell'avviso di liquidazione legato alla "revoca" delle agevolazioni accordate in sede di registrazione del rogito del 24.7.1992), prevedeva testualmente che, "se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse".
Al momento, tuttavia, dell'intervento dell'atto di alienazione del 6.11.1995, non è dubitabile che fosse in vigore l'art. l, secondo comma, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75, il quale, nel dettare una disposizione perfettamente identica a quella contenuta nel suindicato art. 5, secondo comma, del decreto legge n.293 del 1992, ebbe però a statuirne espressamente l'inapplicabilità nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici previsti dallo stesso comma, avesse proceduto all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nella specie, quindi, l'atto (il solo) capace di determinare la decadenza, in pregiudizio dei contribuenti, dei benefici fiscali già concessi loro a norma del menzionato art. 5 del decreto legge n.293/92, ovvero la rivendita dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, è intervenuto sotto il vigore della relativa legge di conversione, la n.75 del 1993, del decreto legge n.16 del 1993, onde, in definitiva, nessun effetto del genere di quello anzidetto può dirsi realizzato sotto il regime del decreto legge n.293/92, laddove la richiamata legge di conversione n.75/93, pur recando al secondo comma dell'art. l l'espressa previsione secondo cui "restano...validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base (tra gli altri) dell'art.
5...del decreto legge 20 maggio 1992, n.293", non può quindi avere operato alcuna conferma, o sanatoria, o conservazione di effetti, a contenuto di decadenza, che, proprio sotto l'impero di quest'ultimo decreto legge, come si è visto, non si sono verificati. In questo senso, le censure di cui al ricorso si palesano destituite di fondamento, atteso che, pur essendo indubitabilmente esatto il riferimento all'art. 15, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n.400, là dove prevede (con riguardo, quindi, anche alla richiamata legge n.75 del 1993) che le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione appunto, salvo che quest'ultima non disponga diversamente, non colgono tuttavia nel segno i richiami al fatto che, nel caso in esame, la legge n.75 del 1993 non ha esteso retroattivamente il meccanismo finalizzato ad impedire l'effetto di decadenza in parola, avendo per converso espressamente fatti salvi gli effetti già prodottisi sulla base dei decreti legge poi non convertiti, nonché al fatto che la possibilità di evitare la decadenza dalla agevolazione di cui trattasi acquistando altro immobile entro un anno dalla alienazione dell'immobile acquisito con i benefici tributari è stata introdotta soltanto in epoca "posteriore" al consumarsi dell'effetto anzidetto (come pure, ancora, al fatto che, nella specie, non spiegava alcuna rilevanza il rispetto del termine annuale tra i due trasferimenti), essendo invece palese, giusta quanto precede, che tale effetto si sia realizzato, semmai, soltanto nel 1995 e che, quindi, la legge di conversione n.75 del 1993 risulti esattamente "anteriore" al prodursi di un simile effetto, onde, senza che venga in alcun modo in considerazione il difetto di una statuizione espressa di retroattività del meccanismo finalizzato ad impedire l'effetto di decadenza in questione, la previsione contenuta nella suindicata legge di conversione n.75/93, la quale recita "sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art. 5 del decreto legge n.293 del 1992, poi non convertito, non può evidentemente che avere riguardato, nella specie, l'agevolazione tributaria in sè, non essendo all'epoca ancora intervenuta l'alienazione infraquinquennale cui resta legata la perdita dei relativi benefici.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati, in questa sede, ne' resistito ne' svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003