Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0032/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8801/99 Presidente Dott. Massimo GENGHINI Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Consigliere 1004 Cron. Dott. ON LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO C.C. 06/11/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente: ORD INANZA proposto da: sul ricorso per regolamento di competenza SODIP "Angelo Patuzzi" s.p.a., in persona del suo CORTE SUP SSAZIONE procuratore e legale rappresentante Guido Mastropietro, Richi yopia stud in forza di procura ad negotia a rogito Notaio dal S perSantambrogio di IL, rep. 1243030, 12441 raccolta, IL CANCELLIERE del 12 marzo 1996, elettivamente domiciliato in Roma, via Dandolo n. 19 presso l'avv. Massimo Del Moro, che atti, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la rappresenta e difende giusta delega in UFFICIO COPIE unitamente all'avv. ON Zazzeri del Foro di IL;
Rilasciata copia legale al Sig. BATTISTA - ricorrente per diritti L. √7 FEB
contro
CA ELLIERE ID ON, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, presso l'avv. Domenico (134) CORTE SUPINENTALNI CRESIZIONE UFFICIO COME Batista, che lo rappresenta e difende giusta delega in Rilasciata copia legale al Sig. DEL porgeкоро atti, unitamente all'avv. Bruno Licitra del Foro di per diritti L 21 FEB. 2001 IL;
11/CANCELLIERE - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 3126/99 4-11- del 10 giugno 1998-29 marzo 1999, cron. //, nella causa n. 39989/91;R.C. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON Martone, il quale ha chiesto che questa Corte dichiari la competenza del Tribunale di IL, in funzione di giudice unico, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di IL, AN ON, titolare dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso dal Presidente del Tribunale di IL, in data 15 gennaio 1992, per l'importo di lire 199.046.207, richiesto dalla SODIP a conclusione del rapporto di sub-distribuzione per le edicole dell'area di Legnano delle pubblicazioni distribuite da SODIP a livello nazionale. 2 Con sentenza 4 novembre 1998-22 marzo 1999, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia, essendo competente il Pretore di IL in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 codice di procedura civile. Avverso tale decisione propone ricorso per regolamento di competenza la SODIP, (con atto notificato in data 28 aprile 1999), chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di IL relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. AN ha depositato memoria ex art. 47 ultimo comma codice di procedura civile, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo competente il Pretore, in funzione di giudice del lavoro (in via incidentale, il AN ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Pretore di Legnano, sottolineando che solo per errore il Tribunale ebbe a indicare nella sentenza impugnata quello di IL). Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale all'esame nel merito del proposto 3 regolamento l'accertamento della sua ammissibilità normativa sulla base della sopravvenuta alla proposizione del ricorso. A decorrere dal 2 giugno 1999, data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (artt. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n.188) l'ufficio del pretore è stato soppresso. Ai sensi dell'art. 132, comma 1, d.lgs. cit. i procedimenti pendenti dinanzi al pretore а tale data sono definiti dal tribunale, in base alle disposizioni del decreto istitutivo del giudice unico. Le udienze fissate innanzi al pretore per una data successiva а quella suindicata si dinanzi al tribunale per gli intendono fissate processuali (art.132, comma 2, stessi incombenti d.lgs. citato). A tale regola fanno eccezione i procedimenti per i quali sia prevista la persistente applicazione della disciplina anteriormente vigente (art.42 ), identificabili, ex art.133 comma 1 d.lgs. n.51 del 1988, con i procedimenti in cui, al 2 giugno 1999, siano state precisate le conclusioni, ovvero la causa sia già stata trattenuta in decisione. Tali procedimenti sono definiti dal pretore in base h 4 alle precedenti regole, salvo che la causa venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso generale dellariprende vigore il principio definizione da parte del tribunale, a norma dello stesso art.133, comma 2, d.lgs. n.51 del 1998. Tutte le sentenze pretorili, sia quelle emesse prima della soppressione dell'ufficio per le quali sia ancora aperto al 2 giugno 1999 il termine per impugnare, sia quelle eccezionalmente emesse in epoca successiva a tale data, in quanto già in fase impugnabili dinanzi alla cortedecisoria, sono d'appello (art.133, comma 2, e 134 comma 1). Le disposizioni transitorie prevedono, come si visto, il mantenimento dell'ufficio pretorile per la definizione delle cause già in fase decisoria al momento di conseguita efficacia del decreto ma non contengono alcuna specifica legislativo, prescrizione per i casi di designazione da parte di questa Corte. Tale mantenimento riguarda il mero esaurimento degli affari che si trovano pendenti alla predetta data davanti al pretore -intendendosi la pendenza come disponibilità del procedimento da parte dell'ufficio (esclusi quelli sospesi e quelli in fase di impugnazione) - non potendosi ritenere che 5 il solo fatto della pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione non valga ad escludere di per sé il presupposto della competenza transitoria del pretore (quanto meno per i procedimenti sospesi ex art. 48 codice di procedura civile), con esclusione, quindi, di una competenza l'impossibilità di designaredi ritorno e il pretore e di rinviare ad esso. individuazione del tribunale quale giudice Sulla competente, in primo grado, a conoscere delle controversie in relazione alle quali sia stato proposto regolamento di competenza in data anteriore al 2 giugno 1999, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (Cass. 1 marzo 2000 n. 2286). Con sentenza n. 1046 del 28 settembre 2000, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito il seguente principio: "poiché a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro -non rientranti fra quelle previste dall'art.133 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è competente quale giudice di primo grado il tribunale in composizione monocratica, è inammissibile il 6 regolamento di competenza - sia esso necessario facoltativo o proposto di ufficio- con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perché la natura della controversia soggetta о meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicbaile e non sulla competenza". Infatti, pur non disconoscendosi l'interesse, astratto, della parte alla pronuncia sulla censura proposta è da rilevare che tale interesse non può essere realizzato per il tramite di un mezzo di impugnazione non più ammissibile, laddove, invece, secondo l'opposta tesi, questa Corte -fondata о infondata che ritenga la censura- pur non potendo adottare pronuncia diversa dalla declaratoria di competenza del tribunale (e da ciò l'inammissibilità del regolamento) dovrebbe, per la realizzazione dell'interesse del ricorrente, stabilire se la controversia sia soggetta o meno al rito del lavoro e cioè dovrebbe finire per risolvere non già una questione di competenza, ma di rito applicabile, pacificamente, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, non h deducibile con il regolamento di competenza. regolamento necessario, si Nella specie, con 7 contesta la sussistenza del Pretore del lavoro di IL deducendosi la competenza del Tribunale di IL (anche sotto il profilo della inesistenza del requisito della natura prevalentemente personale dell'attività del AN, richiesta dall'art. 409 n. 3 codice di procedura civile). Ciò è sufficiente, per la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento sulla base delle esposte considerazioni delle Sezioni Unite, che si condividono. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000. IL PRESIDENTE вередній Skill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 16 GEN. 2001 eggi, L ABORATORE DI CANCELLERIA 8 --