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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18094/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Massimo Raspini per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Roma, repertorio n. 22013, raccolta n. 11730 del 4.8.2022 - Persona_1
CONVENUTA
Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
di Roma, C.F. , P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n.
20/E, presso l'Avv. Carmine Russo, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
TERZA CHIAMATA
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 15.3.2023, ha convenuto nel presente giudizio civile Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale per i motivi dedotti ed oggetto della presente impugnazione;
- in via principale : - ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore del ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità al ricorrente medesimo del diritto ad abitare l'alloggio, stabilito dall'art.11 L.R.
12/1999, previo annullamento della Determinazione Dirigenziale (numero repertorio QC/205/2023) del 01-02-2023, notificata in data 15.02.2023; - dichiarare il diritto in capo al ricorrente all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile – codice utente 139311; - accertare e dichiarare la nullità P.IVA_4
e/o l'illegittimità sia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei motivi posti a base della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente e, per l'effetto, annullare queste ultime;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente opposizione o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 10.5.2023, si è tardivamente costituita in data 8.5.2023. In CP_1 occasione della prima udienza, il Giudice ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la quale si è costituita in data 26.5.2023, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in via cautelare: - dichiarare inammissibile e respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in quanto infondata, immotivata e priva dei prescritti requisiti di legge. - Nel merito rigettare le domande tutte proposte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati oltre che non provata. In via Istruttoria Si oppone per i motivi sopra detti alla richiesta di ammissione della prova testimoniale richiesta in quanto inammissibile, inconferente ed irrilevante al fine del decidere trattandosi di causa documentale la cui efficacia probatoria non può essere superata mediante testimonianza. Con vittoria di spese competenze e onorari”. Successivamente, a scioglimento della
Pagina 2 riserva assunta all'udienza del 6.6.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario, rinviando all'udienza del 20.2.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare: -rigettare le avverse eccezioni poiché infondate in fatto ed in diritto;
- ancora in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale per i motivi dedotti ed oggetto della presente impugnazione;
- in via principale : - ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore del ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità al ricorrente medesimo del diritto ad abitare l'alloggio, stabilito dall'art.11 L.R.
12/1999, previo annullamento della Determinazione Dirigenziale (numero repertorio QC/205/2023) del 01-02-2023, notificata in data 15.02.2023; - dichiarare il diritto in capo al ricorrente all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile – codice utente 139311; - accertare e dichiarare la nullità P.IVA_4
e/o l'illegittimità sia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei motivi posti a base della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente e, per l'effetto, annullare queste ultime;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente opposizione o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario. - in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione e/o qualora l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse concludenti le argomentazioni di cui sopra ai fini del decidere e non ritenesse sufficientemente provata la domanda attrice, si chiede compensarsi integralmente le spese di lite”. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.,
[...]
ha invece rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1
reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)”.
Successivamente, è stata fissata l'udienza del 14.1.2025 per il passaggio della causa in decisione,
Pagina 3 con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.. Il giudice ha infine disposto all'udienza del 14-1-2025 il passaggio in decisione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la Determinazione dirigenziale QC/205/2023 del 01-02-2023, Parte_1
notificata a mezzo del servizio postale in data 15.02.2023, con la quale il direttore del Dipartimento
Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ha disposto la decadenza dell'attore dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell' di Roma sito in Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile CP_2
2215127229 – codice utente 139311 ai sensi della Legge Regionale n. 12/1999 art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale n. 2/2000, nonché ha contestato la relativa comunicazione di avvio del procedimento dell' di Roma Prot. n. CP_2
0042051 del 26-08-2020 asseritamente notificata in data 06.11.2020. La decadenza è stata dichiarata sulla scorta del fatto che una componente del nucleo familiare di – e, Parte_1
segnatamente, la coniuge – avrebbe beneficiato della titolarità di altri due alloggi Controparte_4
costruiti con fondi pubblici ovvero: 1) dal 21-03-2009 dell'immobile identificato al catasto al foglio
7, particella 252, sub. 7, categoria A/3, consistenza vani 6,5, sito nel Comune di Napoli, via
Provinciale Madonnelle, rendita catastale € 369,27 già di proprietà dell' Controparte_5
( ; 2) dal 03-04-2006 al 18-09-2017 dell'immobile identificato al
[...] CP_6
catasto al foglio 7, particella 182, sub. 58, categoria A/3, consistenza vani 5,5, sito nel Comune di
Napoli, via Provinciale Madonnelle, rendita catastale € 312,46 già di proprietà dell' CP_3 per le case popolari della Provincia di Napoli”. La difesa attorea ha eccepito
[...]
l'insussistenza dei presupposti invocati negli atti impugnati, asserendo che in riferimento all'alloggio di cui al punto 1, la sig.ra non è mai stata né proprietaria né locataria dello CP_4
stesso, mentre, in riferimento all'alloggio di cui al punto 2, si è realizzato un atto di acquisto dell'immobile simulato e, pertanto, la sig.ra non è mai divenuta proprietaria dello stesso, CP_4 spiegando altresì che l'originario titolare dell'alloggio era il sig. (padre di Persona_2
); dopo la morte di quest'ultimo, la vedova aveva acquistato Controparte_4 CP_7
l'immobile intestandolo solo fittiziamente alla figlia e tenendo per sé l'usufrutto, Controparte_4
deducendo quindi che l'immobile non è stato mai adibito ad abitazione della sig.ra e, in CP_4
ogni caso, he lo stesso è stato venduto in data 10.9.2017. Infine, la difesa attorea ha segnalato che risulta essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia Parte_1 residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ex art.11 della L.R. Lazio n.12 del
06.08.1999 e che non sussiste un pregiudizio per l'A.T.E.R., in quanto il si occupa dello Pt_1 stato di manutenzione dell'alloggio e paga il relativo canone di locazione. La difesa di Roma
Pagina 4 con la comparsa di costituzione ha replicato alle domande attoree ritenendole infondate in CP_1
quanto: relativamente all'alloggio di cui al punto 1, dal certificato storico catastale risulta una rettifica di intestazione all'attualità del 03.04.2006 a favore della madre della sig.ra CP_4
per il diritto di abitazione (all. 1), con successivo ricongiungimento del diritto di usufrutto
[...]
a favore di quest'ultima a seguito di successione;
relativamente all'alloggio di cui al punto 2, non vi
è prova dell'accordo simulatorio, risultando dall'elenco formalità e dalla collegata nota di trascrizione a Napoli 1 del 14.04.2006 (formalità n. 7189, all. 2) esclusivamente la trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile dallo a favore della sig.ra per il diritto CP_3 Controparte_4
di proprietà, con diritto di abitazione a favore della madre. Inoltre, a seguito del ricongiungimento del diritto di usufrutto dal 2009, l'unità immobiliare risulta in piena proprietà al sig. e a sua Pt_1 moglie, come chiaramente desumibile anche dall'art. 10 Provenienza dell'atto di vendita del
18.09.2017, a rogito Notaio di Napoli, rep. 7163/4534, in contrasto con quanto previsto Per_3 dall'art. 11, lett. d, della Legge R. Lazio n. 12/1999. In occasione della prima udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di Roma. Nella comparsa di CP_2
costituzione di di Roma si contestano come irrilevanti le argomentazioni difensive CP_2 dell'attore in quanto viene reputato che, a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria, sia l' che non abbiano fatto altro che applicare la normativa in materia di CP_2 CP_1
edilizia residenziale pubblica (art. 13 L.R. 12/1999, in base al quale la perdita dei requisiti di cui all'art. 11 della medesima legge determina la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio). In particolare, nel caso di specie, è stato evidenziato e reputato dalla difesa di di Roma che la CP_2
coniuge di , , è risultata proprietaria di due alloggi. Dal punto di Parte_1 Controparte_4 vista normativo l'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 detta i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa e tra questi alla lettera d del comma 1 è prevista l'assenza di precedente assegnazione in locazione o in proprietà originaria, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici. Il successivo comma 2 dell'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 richiede che il requisito di cui alla lettera d del comma 1 deve essere posseduto anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia alla data di presentazione della domanda al bando di concorso, sia al momento dell'assegnazione sia in costanza di rapporto. Il successivo comma 5 del medesimo art. 11 L. R.L.
n. 12 del 1999 chiarisce che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, o dai coniugi, o dai conviventi nelle unioni civili, dai figli. L'art. 13 della medesima normativa regionale disciplina la decadenza nei casi ivi indicati. La Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.
18765 del 9-7-2024 ha chiarito, in riferimento alla lettera c del comma 1 dell'art. 11 della L. R.L. n.
12 del 1999, che il requisito dell'impossidenza deve permanere per tutto il corso del rapporto, per
Pagina 5 cui la perdita di detto requisito implica la decadenza automatica dell'assegnazione dell'alloggio, principio che si ritiene in questa sede applicabile, per la medesima ratio, anche all'ipotesi di cui alla lettera d del comma 1 dell'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999. Nel caso di specie in riferimento all'alloggio n. 2 in Napoli, la difesa dell'attore ha evidenziato ed asserito quanto segue: “prima dell'acquisto, l'alloggio non era né assegnato in locazione né in proprietà alla coniuge ( CP_4
dell'istante ma al di lei padre, - unico titolare dell'alloggio - e, per
[...] Persona_2
effetto della morte di questi avvenuta nel 1981, succeduto nella assegnazione ex lege alla moglie
Questa, in data 3-4-2006, acquistò con denaro proprio il bene immobile CP_7 intestandolo fittiziamente alla figlia e tenendo per sé il diritto all'usufrutto. Controparte_4
L'atto di acquisto dell'immobile, pertanto, è simulato e, per ciò stesso, nullo ed inefficace, comunque improduttivo di effetti giuridici a favore della sig.ra la quale, Controparte_4 giuridicamente, mai è divenuta proprietaria dell'immobile di cui si discute”. Si deduce dall'ultima pagina del ricorso introduttivo del giudizio, al punto 8 e al punto 9 delle indicazioni probatorie documentali attoree, che dalla visura catastale storica del 4-10-22 dell'immobile di via Provinciale
Madonnelle identificato al catasto al foglio 7, particella 182, sub. 58, categoria A/3, consistenza vani 5,5, si evince che l'immobile è stato venduto a terzi in data 18-9-2017 con riferimento all'atto di compravendita dell'immobile particella 182, sub 58, del 18-9-2017 asserendosi che “questo è
l'unico ed esclusivo immobile che è stato di proprietà di , coniuge del ricorrente”. Controparte_4
La difesa attorea ha anche sostenuto che madre di in data 3-4- CP_7 Controparte_4
2006 acquistò con denaro proprio il bene immobile intestandolo fittiziamente alla figlia CP_4
e tenendo per sé il diritto all'usufrutto, per cui l'atto di acquisto dell'immobile sarebbe
[...]
simulato, nullo ed inefficace, e comunque improduttivo di effetti giuridici a favore di CP_4
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 123 del 7-1-2019 ha avuto modo di ribadire
[...]
che la simulazione per interposizione fittizia di persona va provata con controdichiarazione scritta.
Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo la prova di controdichiarazione scritta in ordine all'intestazione fittizia del bene immobile asserito dalla difesa attorea acquistato dalla madre ed intestato fittiziamente alla figlia non possono ammettersi CP_7 Controparte_4
mezzi istruttori testimoniali. Si deve pertanto ritenere in definitiva che, in riferimento al predetto immobile sia venuto meno, in costanza di rapporto, il requisito dell'impossidenza previsto dall'art. 11 comma 1 lettera d della L. R.L. n. 12 del 1999 letto in combinato disposto con il comma 2 ed il comma 5 dell'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999. L'asserita sussistenza attuale dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999 in capo a non può Parte_1
rilevare ai fini del presente giudizio nel quale è emerso il venir meno del requisito dell'impossidenza in relazione all'alloggio sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9
Pagina 6 codice immobile 2215127229 – codice utente 139311. D'altro canto, il possesso attuale dei requisiti soggettivi affermati dall'attore potrebbe essere in ipotesi valutato dalla Pubblica Amministrazione solo rispetto a nuova istanza di assegnazione di un alloggio ERP, ma non conferiscono automaticamente rispetto alla materia del contendere del presente giudizio diritto soggettivo di a permanere nel medesimo alloggio per il quale si è verificata ed è stata accertata Parte_1
una causa di decadenza dall'assegnazione. Il rigetto delle domande attoree implica la condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da . Condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, liquidate in € 1701,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi come richiesti in comparsa di costituzione di Condanna al pagamento delle spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio liquidate in € 1276,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
Roma, 6-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18094/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Massimo Raspini per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Roma, repertorio n. 22013, raccolta n. 11730 del 4.8.2022 - Persona_1
CONVENUTA
Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
di Roma, C.F. , P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n.
20/E, presso l'Avv. Carmine Russo, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
TERZA CHIAMATA
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 15.3.2023, ha convenuto nel presente giudizio civile Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale per i motivi dedotti ed oggetto della presente impugnazione;
- in via principale : - ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore del ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità al ricorrente medesimo del diritto ad abitare l'alloggio, stabilito dall'art.11 L.R.
12/1999, previo annullamento della Determinazione Dirigenziale (numero repertorio QC/205/2023) del 01-02-2023, notificata in data 15.02.2023; - dichiarare il diritto in capo al ricorrente all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile – codice utente 139311; - accertare e dichiarare la nullità P.IVA_4
e/o l'illegittimità sia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei motivi posti a base della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente e, per l'effetto, annullare queste ultime;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente opposizione o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 10.5.2023, si è tardivamente costituita in data 8.5.2023. In CP_1 occasione della prima udienza, il Giudice ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la quale si è costituita in data 26.5.2023, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in via cautelare: - dichiarare inammissibile e respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in quanto infondata, immotivata e priva dei prescritti requisiti di legge. - Nel merito rigettare le domande tutte proposte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati oltre che non provata. In via Istruttoria Si oppone per i motivi sopra detti alla richiesta di ammissione della prova testimoniale richiesta in quanto inammissibile, inconferente ed irrilevante al fine del decidere trattandosi di causa documentale la cui efficacia probatoria non può essere superata mediante testimonianza. Con vittoria di spese competenze e onorari”. Successivamente, a scioglimento della
Pagina 2 riserva assunta all'udienza del 6.6.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e disposto il mutamento del rito da semplificato a ordinario, rinviando all'udienza del 20.2.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare: -rigettare le avverse eccezioni poiché infondate in fatto ed in diritto;
- ancora in via preliminare: - sospendere la efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale per i motivi dedotti ed oggetto della presente impugnazione;
- in via principale : - ritenere e comunque accertare la sussistenza a favore del ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e di conseguenza l'applicabilità al ricorrente medesimo del diritto ad abitare l'alloggio, stabilito dall'art.11 L.R.
12/1999, previo annullamento della Determinazione Dirigenziale (numero repertorio QC/205/2023) del 01-02-2023, notificata in data 15.02.2023; - dichiarare il diritto in capo al ricorrente all'assegnazione in locazione del bene immobile sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile – codice utente 139311; - accertare e dichiarare la nullità P.IVA_4
e/o l'illegittimità sia della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei motivi posti a base della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio che della determinazione dirigenziale di cui al punto precedente e, per l'effetto, annullare queste ultime;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione degli onorari e delle spese del grado, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, salvo gravame: - nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi legittimo il decreto di rilascio fissare la data di rilascio entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della presente opposizione o, in estremo subordine, entro il termine massimo che il Giudice vorrà ritenere;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, al sottoscritto procuratore antistatario. - in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione e/o qualora l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse concludenti le argomentazioni di cui sopra ai fini del decidere e non ritenesse sufficientemente provata la domanda attrice, si chiede compensarsi integralmente le spese di lite”. Nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.,
[...]
ha invece rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_1
reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)”.
Successivamente, è stata fissata l'udienza del 14.1.2025 per il passaggio della causa in decisione,
Pagina 3 con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.. Il giudice ha infine disposto all'udienza del 14-1-2025 il passaggio in decisione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la Determinazione dirigenziale QC/205/2023 del 01-02-2023, Parte_1
notificata a mezzo del servizio postale in data 15.02.2023, con la quale il direttore del Dipartimento
Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ha disposto la decadenza dell'attore dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell' di Roma sito in Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9 codice immobile CP_2
2215127229 – codice utente 139311 ai sensi della Legge Regionale n. 12/1999 art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale n. 2/2000, nonché ha contestato la relativa comunicazione di avvio del procedimento dell' di Roma Prot. n. CP_2
0042051 del 26-08-2020 asseritamente notificata in data 06.11.2020. La decadenza è stata dichiarata sulla scorta del fatto che una componente del nucleo familiare di – e, Parte_1
segnatamente, la coniuge – avrebbe beneficiato della titolarità di altri due alloggi Controparte_4
costruiti con fondi pubblici ovvero: 1) dal 21-03-2009 dell'immobile identificato al catasto al foglio
7, particella 252, sub. 7, categoria A/3, consistenza vani 6,5, sito nel Comune di Napoli, via
Provinciale Madonnelle, rendita catastale € 369,27 già di proprietà dell' Controparte_5
( ; 2) dal 03-04-2006 al 18-09-2017 dell'immobile identificato al
[...] CP_6
catasto al foglio 7, particella 182, sub. 58, categoria A/3, consistenza vani 5,5, sito nel Comune di
Napoli, via Provinciale Madonnelle, rendita catastale € 312,46 già di proprietà dell' CP_3 per le case popolari della Provincia di Napoli”. La difesa attorea ha eccepito
[...]
l'insussistenza dei presupposti invocati negli atti impugnati, asserendo che in riferimento all'alloggio di cui al punto 1, la sig.ra non è mai stata né proprietaria né locataria dello CP_4
stesso, mentre, in riferimento all'alloggio di cui al punto 2, si è realizzato un atto di acquisto dell'immobile simulato e, pertanto, la sig.ra non è mai divenuta proprietaria dello stesso, CP_4 spiegando altresì che l'originario titolare dell'alloggio era il sig. (padre di Persona_2
); dopo la morte di quest'ultimo, la vedova aveva acquistato Controparte_4 CP_7
l'immobile intestandolo solo fittiziamente alla figlia e tenendo per sé l'usufrutto, Controparte_4
deducendo quindi che l'immobile non è stato mai adibito ad abitazione della sig.ra e, in CP_4
ogni caso, he lo stesso è stato venduto in data 10.9.2017. Infine, la difesa attorea ha segnalato che risulta essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia Parte_1 residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ex art.11 della L.R. Lazio n.12 del
06.08.1999 e che non sussiste un pregiudizio per l'A.T.E.R., in quanto il si occupa dello Pt_1 stato di manutenzione dell'alloggio e paga il relativo canone di locazione. La difesa di Roma
Pagina 4 con la comparsa di costituzione ha replicato alle domande attoree ritenendole infondate in CP_1
quanto: relativamente all'alloggio di cui al punto 1, dal certificato storico catastale risulta una rettifica di intestazione all'attualità del 03.04.2006 a favore della madre della sig.ra CP_4
per il diritto di abitazione (all. 1), con successivo ricongiungimento del diritto di usufrutto
[...]
a favore di quest'ultima a seguito di successione;
relativamente all'alloggio di cui al punto 2, non vi
è prova dell'accordo simulatorio, risultando dall'elenco formalità e dalla collegata nota di trascrizione a Napoli 1 del 14.04.2006 (formalità n. 7189, all. 2) esclusivamente la trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile dallo a favore della sig.ra per il diritto CP_3 Controparte_4
di proprietà, con diritto di abitazione a favore della madre. Inoltre, a seguito del ricongiungimento del diritto di usufrutto dal 2009, l'unità immobiliare risulta in piena proprietà al sig. e a sua Pt_1 moglie, come chiaramente desumibile anche dall'art. 10 Provenienza dell'atto di vendita del
18.09.2017, a rogito Notaio di Napoli, rep. 7163/4534, in contrasto con quanto previsto Per_3 dall'art. 11, lett. d, della Legge R. Lazio n. 12/1999. In occasione della prima udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di Roma. Nella comparsa di CP_2
costituzione di di Roma si contestano come irrilevanti le argomentazioni difensive CP_2 dell'attore in quanto viene reputato che, a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria, sia l' che non abbiano fatto altro che applicare la normativa in materia di CP_2 CP_1
edilizia residenziale pubblica (art. 13 L.R. 12/1999, in base al quale la perdita dei requisiti di cui all'art. 11 della medesima legge determina la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio). In particolare, nel caso di specie, è stato evidenziato e reputato dalla difesa di di Roma che la CP_2
coniuge di , , è risultata proprietaria di due alloggi. Dal punto di Parte_1 Controparte_4 vista normativo l'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 detta i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa e tra questi alla lettera d del comma 1 è prevista l'assenza di precedente assegnazione in locazione o in proprietà originaria, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici. Il successivo comma 2 dell'art. 11 della Legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 richiede che il requisito di cui alla lettera d del comma 1 deve essere posseduto anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia alla data di presentazione della domanda al bando di concorso, sia al momento dell'assegnazione sia in costanza di rapporto. Il successivo comma 5 del medesimo art. 11 L. R.L.
n. 12 del 1999 chiarisce che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, o dai coniugi, o dai conviventi nelle unioni civili, dai figli. L'art. 13 della medesima normativa regionale disciplina la decadenza nei casi ivi indicati. La Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.
18765 del 9-7-2024 ha chiarito, in riferimento alla lettera c del comma 1 dell'art. 11 della L. R.L. n.
12 del 1999, che il requisito dell'impossidenza deve permanere per tutto il corso del rapporto, per
Pagina 5 cui la perdita di detto requisito implica la decadenza automatica dell'assegnazione dell'alloggio, principio che si ritiene in questa sede applicabile, per la medesima ratio, anche all'ipotesi di cui alla lettera d del comma 1 dell'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999. Nel caso di specie in riferimento all'alloggio n. 2 in Napoli, la difesa dell'attore ha evidenziato ed asserito quanto segue: “prima dell'acquisto, l'alloggio non era né assegnato in locazione né in proprietà alla coniuge ( CP_4
dell'istante ma al di lei padre, - unico titolare dell'alloggio - e, per
[...] Persona_2
effetto della morte di questi avvenuta nel 1981, succeduto nella assegnazione ex lege alla moglie
Questa, in data 3-4-2006, acquistò con denaro proprio il bene immobile CP_7 intestandolo fittiziamente alla figlia e tenendo per sé il diritto all'usufrutto. Controparte_4
L'atto di acquisto dell'immobile, pertanto, è simulato e, per ciò stesso, nullo ed inefficace, comunque improduttivo di effetti giuridici a favore della sig.ra la quale, Controparte_4 giuridicamente, mai è divenuta proprietaria dell'immobile di cui si discute”. Si deduce dall'ultima pagina del ricorso introduttivo del giudizio, al punto 8 e al punto 9 delle indicazioni probatorie documentali attoree, che dalla visura catastale storica del 4-10-22 dell'immobile di via Provinciale
Madonnelle identificato al catasto al foglio 7, particella 182, sub. 58, categoria A/3, consistenza vani 5,5, si evince che l'immobile è stato venduto a terzi in data 18-9-2017 con riferimento all'atto di compravendita dell'immobile particella 182, sub 58, del 18-9-2017 asserendosi che “questo è
l'unico ed esclusivo immobile che è stato di proprietà di , coniuge del ricorrente”. Controparte_4
La difesa attorea ha anche sostenuto che madre di in data 3-4- CP_7 Controparte_4
2006 acquistò con denaro proprio il bene immobile intestandolo fittiziamente alla figlia CP_4
e tenendo per sé il diritto all'usufrutto, per cui l'atto di acquisto dell'immobile sarebbe
[...]
simulato, nullo ed inefficace, e comunque improduttivo di effetti giuridici a favore di CP_4
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 123 del 7-1-2019 ha avuto modo di ribadire
[...]
che la simulazione per interposizione fittizia di persona va provata con controdichiarazione scritta.
Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo la prova di controdichiarazione scritta in ordine all'intestazione fittizia del bene immobile asserito dalla difesa attorea acquistato dalla madre ed intestato fittiziamente alla figlia non possono ammettersi CP_7 Controparte_4
mezzi istruttori testimoniali. Si deve pertanto ritenere in definitiva che, in riferimento al predetto immobile sia venuto meno, in costanza di rapporto, il requisito dell'impossidenza previsto dall'art. 11 comma 1 lettera d della L. R.L. n. 12 del 1999 letto in combinato disposto con il comma 2 ed il comma 5 dell'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999. L'asserita sussistenza attuale dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 della L. R.L. n. 12 del 1999 in capo a non può Parte_1
rilevare ai fini del presente giudizio nel quale è emerso il venir meno del requisito dell'impossidenza in relazione all'alloggio sito in Roma, Via Sergio Tofano n. 8, scala B, interno 9
Pagina 6 codice immobile 2215127229 – codice utente 139311. D'altro canto, il possesso attuale dei requisiti soggettivi affermati dall'attore potrebbe essere in ipotesi valutato dalla Pubblica Amministrazione solo rispetto a nuova istanza di assegnazione di un alloggio ERP, ma non conferiscono automaticamente rispetto alla materia del contendere del presente giudizio diritto soggettivo di a permanere nel medesimo alloggio per il quale si è verificata ed è stata accertata Parte_1
una causa di decadenza dall'assegnazione. Il rigetto delle domande attoree implica la condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da . Condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, liquidate in € 1701,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi come richiesti in comparsa di costituzione di Condanna al pagamento delle spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio liquidate in € 1276,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
Roma, 6-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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