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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avvocato VELLANI SIMONE C.F._2
ATTRICI contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._3
TI FA
CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note scritte autorizzate depositate da ambo le parti in data 06/10/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono proprietarie di fondi confinanti siti in San Possidonio (MO), Via XXV Aprile e la presente controversia concerne la richiesta di e di: Parte_1 Parte_2
“- accertare e dichiarare che le che le signore -C.F. Parte_1 CodiceFiscale_4
1 nata a [...] il [...] e – C.F. – nata a [...] C.F._2
Mirandola (MO), il 04.09.1986 entrambe residenti in [...] hanno usufruito del passaggio per 37 anni sul suolo di proprietà sito in San CP_1
Possidonio (MO), Via XXV aprile n. 16, identificato dal foglio 9, particella 81, sub 3;
- dichiarare che le signore -C.F. – nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.02.1964 e – C.F. – nata a [...], il Parte_2 C.F._2
04.09.1986 entrambe residenti in [...] hanno acquisito il diritto di passaggio sul suolo di proprietà sito in San Possidonio (MO), Via XXV CP_1 aprile n. 16 identificato dal foglio 9, particella 81, sub 3 per usucapione;
- accertare e dichiarare che le signore -C.F. nata a [...] C.F._1
Bologna il 05.02.1964 e – C.F. – nata a [...]_2 C.F._2
(MO), il 04.09.1986 entrambe residenti in [...], non hanno potuto usufruire del loro diritto di passaggio sulla proprietà della signora;
CP_1
- ordinare alla signora di cessare il parcheggio di autoveicoli nella zona di CP_1 transito delle signore e e rimuovere la chiusura Parte_1 Parte_2 costituita da tre vasi posti a elle per permettere loro il regolare diritto di passaggio;
- e condannare – C.F. – nata il [...] in [...]_1 C.F._3
(CE) e residente in [...] al risarcimento dei danni subiti favore di accertare e dichiarare che le signore -C.F. Parte_1 C.F._1
– nata a [...] il [...] e – C.F. – nata a [...] C.F._2
Mirandola (MO), il 04.09.1986 entrambe residenti in [...], danni che si quantificano in via equitativa nella somma complessiva di Euro 25.000,00, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dal giudice a mente dell'art. 1226 c.c.”.
2. Il giudizio, inizialmente introdotto avanti al Giudice di Pace di Finale Emilia, a seguito di dichiarazione di incompetenza di quest'ultimo ex art. 7 c.p.c., è stato ritualmente riassunto avanti l'intestato Tribunale.
3. All'udienza del 16/04/2024, il G.I.:
- appurato preliminarmente non essere stata svolta la mediazione per legge obbligatoria, trattandosi di controversia inerente a servitù, dunque a diritti reali (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), ha onerato le attrici di darvi corso entro giorni 15 e rinviato la causa per i medesimi incombenti odierni all'udienza del 25/09/2024;
- ha, inoltre, rilevato l'inammissibilità delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti, poiché, trattandosi di procedimento instaurato avanti al G.d.P. con atto di citazione notificato in data
04/01/2023, e qui riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza dello stesso, non risulta
2 applicabile il d. lgs. 149/2022 che, ai sensi dell'art. 35, primo comma, di tale testo normativo trova applicazione unicamente alle controversie instaurate successivamente al 28/02/2023.
4. All'esito dell'udienza del 25/09/2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione svolta nelle more, con ordinanza del 27/09/2024, il G.I. rilevato che “- le attrici hanno riferito di essere “titolari di un diritto di servitù di passaggio sul fondo adiacente di proprietà della signora ” CP_1
(pagina 2 dell'atto di citazione in riassunzione), senza tuttavia chiarirne (già solo a livello di allegazioni) i relativi contorni, né le modalità attraverso cui avrebbero usucapito l'asserito diritto;
- è dunque fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta che ha lamentato la violazione dell'art. 163, terzo comma, numeri 3 e 4 c.p.c.”, ha: a) dichiarato la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.; b) concesso, ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., il termine del 04/11/2024 alle attrici per integrare la domanda;
c) concesso alla convenuta il successivo termine del 20/12/2024 per integrare la comparsa di costituzione e risposta alla luce delle integrazioni avversarie;
d) fissato l'udienza del 21/01/2025 per la prosecuzione.
5. Le parti hanno in seguito fatto richiesta, accolta, dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., cui hanno provveduto.
6. Non è stata svolta attività istruttoria, superflua alla luce di quanto si va a dire tra breve.
7. La causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/10/2025 e viene ora decisa ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, applicabile alla presente controversia ex art. 7, terzo comma, del d. lgs. 164/2024.
8. Ciò premesso, la domanda delle attrici va respinta.
Nella memoria depositata il 31/10/2024, concessa alle attrici per integrare la domanda, le stesse, come eccepito in modo condivisibile dalla convenuta (pagina 1 della memoria del 19/12/2024) “non hanno in alcun modo precisato quale servitù di passaggio avrebbero usucapito (pedonale, carrabile?) e su quale parte del fondo servente la servitù sarebbe stata esercitata per oltre vent'anni, posto che non esistono né sul fondo dominante né su quello servente opere visibili che possano permettere di identificare, appunto, l'esercizio di una servitù di passaggio negli anni”.
Trattandosi di richiesta di declaratoria di acquisto di servitù di passaggio per avvenuta usucapione, inoltre, non solo difettano, come appena rilevato, allegazioni debitamente circostanziate (il che, già di per sé, è sufficiente al rigetto della pretesa), ma anche specifiche prove del necessario continuo transito ultraventennale da parte delle attrici sorretto da animus possidendi, circostanza che certo non può ritenersi dimostrata dalle sole fotografie e video prodotti dalle istanti, tra l'altro in larga parte scarsamente chiari e privi di datazione (nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. non è contenuta alcuna istanza di prova orale). Ugualmente irrilevante la circostanza, pacifica, che le attrici siano proprietarie e risiedano nel fondo (preteso) servente da oltre un ventennio.
3 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attrici ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in euro 3.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali,
4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati, considerando il presente procedimento ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 (secondo il valore dichiarato dalle istanti nell'atto introduttivo), ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari per quelle di studio e introduttiva e prossimi a quelli minimi per quelle di trattazione e decisionale, svoltesi in forma ridotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande delle attrici;
- condanna le attrici a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 24/10/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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