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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 890/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi assistiti dall'avv. Paolo Tresca ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate congiuntamente in data 22.08.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.07.2024, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di separazione personale nonché di scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato, il 29.08.2017, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione. pagina 1 di 2 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto alle questioni economiche, il Collegio omologa l'accordo delle parti e si limita prendere atto dei patti non strettamente inerenti alla domanda di separazione.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , sposati Parte_1 Parte_2
a Prato il 29.08.2017 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 161, parte I Serie A, anno 2017;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi Sigg.ri e vivranno separati portandosi, Parte_2 Parte_1
comunque, reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano allo stato di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il mantenimento;
impregiudicato ogni loro reciproco diritto in caso di mutamento delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali ed in sede di eventuale procedimento divorzile;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
3) I coniugi dichiarano, sotto la loro piena responsabilità, di non avere allo stato altre situazioni, patrimoniali e personali, pendenti e da definire”.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 890/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi assistiti dall'avv. Paolo Tresca ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate congiuntamente in data 22.08.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.07.2024, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di separazione personale nonché di scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato, il 29.08.2017, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione. pagina 1 di 2 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto alle questioni economiche, il Collegio omologa l'accordo delle parti e si limita prendere atto dei patti non strettamente inerenti alla domanda di separazione.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , sposati Parte_1 Parte_2
a Prato il 29.08.2017 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 161, parte I Serie A, anno 2017;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi Sigg.ri e vivranno separati portandosi, Parte_2 Parte_1
comunque, reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano allo stato di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il mantenimento;
impregiudicato ogni loro reciproco diritto in caso di mutamento delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali ed in sede di eventuale procedimento divorzile;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
3) I coniugi dichiarano, sotto la loro piena responsabilità, di non avere allo stato altre situazioni, patrimoniali e personali, pendenti e da definire”.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 2 di 2