Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2023, proposto da Condominio Bevilacqua, SA D'AU, OR OS, CA TT, AN AS, AN NI, MU RO, CH SS, OR ON, CO PA OS, IG PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Di Tonno, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Regina Elena, 49;
contro
Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina De Martiis, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Catania, 14;
nei confronti
Società Unica Abruzzese di Trasporto (UA) spa, rappresentata e difesa dall'avvocato CA Montanino, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.73561 del 27 novembre 2023, recante divieto di transito veicolare e interdizione all’accesso carrabile esistente su via della Liberazione, all’occorrenza anche dell’atto n.1 del 14 dicembre 2023 sull’elettrificazione della linea filoviaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Montesilvano e di UA spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. SI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina n.73561 del 27 novembre 2023, indirizzata ai Sigg.ri SA D’AU, OR OS, CA TT, AN AS, AN NI, MU RO, CH SS, OR ON, CO PA OS e IG PA, il Comune di Montesilvano disponeva il divieto di transito veicolare su via della Liberazione e l’interdizione all’accesso carrabile esistente, su area al foglio 11, particella 2314, in assenza dell’autorizzazione amministrativa al passo carrabile, anche con revoca dell’autorizzazione n.848/8 del 2011 per l’apposizione del segnale del divieto di sosta, ex art.120 del D.P.R. n.495 del 1992, in corrispondenza dell’accesso carrabile medesimo; l’Amministrazione segnalava tra l’altro che l’accesso carrabile era stato consentito solo sotto il profilo urbanistico-edilizio, che ora vi era il progetto di realizzazione della filovia ed erano sopraggiunti quindi preminenti interessi pubblici alla sicurezza stradale, correlati a detta opera.
Il Condominio Bevilacqua e i suindicati destinatari impugnavano detto provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.1, 3, 7, 21 quinquies della Legge n.241 del 1990, degli artt.1, 3 del D.P.R. n.753 del 1980, degli artt.7, 41 della Carta dei diritti UE, dell’art.8 CEDU, dell’art.1 al Protocollo CEDU, dei principi di buona fede, trasparenza e partecipazione, di proporzionalità e razionalità, del legittimo affidamento, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del falso supposto di fatto, della contraddittorietà, del difetto di istruttoria.
Gli interessati in particolare hanno fatto presente che in materia di circolazione all’interno della Strada-Parco sussisteva la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; che era inoltre mancata la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto di revoca discrezionale; che erano state ignorate le prescrizioni e condizioni ministeriali dettate e in ogni caso da osservare, su passaggi pedonali e carrabili esistenti, dunque non rispettate; che in loco non vi era una larghezza sufficiente del marciapiedi; che in subordine non era stato comunque indicato l’indennizzo dovuto a fronte della revoca dell’autorizzazione.
I ricorrenti impugnavano all’occorrenza anche l’atto n.1 del 14 dicembre 2023 sull’elettrificazione della linea, censurandolo per illegittimità derivata, violazione degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.5 del D.P.R. n.753 del 1980, per eccesso di potere per illogicità.
Il Comune di Montesilvano e UA spa si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria gli interessati ribadivano i loro assunti.
Con ordinanza n.7 del 2024 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.
Con ulteriore memoria la parte ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche di UA spa, con richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, in ragione dell’intervenuto accordo con i privati, circa la regolamentazione dell’attraversamento carrabile, mediante apposizione di adeguata strumentazione semaforica.
Nell’udienza del 14 giugno 2024 - nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, il difensore di UA spa eccepiva l’inammissibilità del gravame perché impugnati cumulativamente atti diversi, il legale dei ricorrenti contestava che fossero maturati i presupposti dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non essendosi il Comune, competente sul punto, più pronunciato sul passo carrabile -, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Con sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.216 del 2024 veniva quindi statuito nei termini che seguono: “Il Collegio reputa che il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che non risulta che i ricorrenti siano titolari di autorizzazione amministrativa al passo carrabile.
Va quindi precisato sulla questione che il contenzioso non poteva definirsi con la declaratoria di cessata materia del contendere o di improcedibilità del gravame, in ragione dell’intervento di UA spa, non essendo competente detta Società al rilascio dell’autorizzazione amministrativa al passo carrabile; che sussisteva unicamente un accesso carrabile, con mera autorizzazione n.848 del 2011, per l’apposizione del segnale del divieto di sosta, ex art.120 del D.P.R. n.495 del 1992, in corrispondenza dell’accesso carrabile medesimo (cfr. doc.5 al ricorso); che dunque il provvedimento impugnato non è atto di revoca, se non per il segnale di divieto di sosta.
Giova nondimeno e ancora segnalare che nella relazione ministeriale a corredo del nulla-osta per la realizzazione dell’opera filoviaria erano contenute condizioni e prescrizioni, al fine di assicurare la sicurezza nella circolazione (cfr. doc.8 al ricorso e sull’intera vicenda TAR Abruzzo-Pescara, n.507 del 2022, Cons. Stato, V n.7952 del 2023); che nella predetta relazione venivano presi in considerazione peraltro solo i passi carrabili esistenti, non anche i semplici accessi carrabili; che in ogni caso si teneva conto degli accessi pedonali privati; che le istruzioni ivi contenute dovranno essere osservate dall’Amministrazione.
Residua in capo al privato la possibilità di richiedere al Soggetto pubblico l’autorizzazione per il passo carrabile, ex art.22 del D.Lgs. n.285 del 1992.”
Con sentenza Cons. Stato, V, n.1034 del 2025, in accoglimento dell’appello presentato dai ricorrenti, veniva statuito l’annullamento con rinvio della pronuncia di I grado, ex art.105 c.p.a., reputandosi che con l’atto n.848/8 del 2 febbraio 2011 fosse stata rilasciata l’autorizzazione al passo carrabile.
I ricorrenti riassumevano così il giudizio con l’apposita iniziativa processuale, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo nel merito.
Con memoria UA spa, preso atto della presenza del passo carrabile autorizzato, secondo quanto ritenuto dai Giudici di Palazzo Spada, apponeva il semaforo con realizzazione del relativo impianto e, in attesa della relativa approvazione ministeriale, richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere.
Con altra memoria il Comune deduceva in rito la cessata materia del contendere o comunque l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato installato il semaforo in corrispondenza del Condominio, con passo carrabile autorizzato, quindi in osservanza delle prescrizioni ministeriali; veniva poi segnalato che l’ordinanza n.1 del 2023 emessa in sede di prove di trasporto aveva ormai esaurito gli effetti, perché il relativo servizio era entrato in funzione.
Con note difensive UA spa ribadiva l’improcedibilità dell’impugnativa per il venir meno dell’interesse, una volta presente il semaforo, con osservanza delle prescrizioni ministeriali e il nulla osta in ultimo di Ansfisa.
I ricorrenti di contro riaffermavano il proprio interesse, permanendo la revoca dell’autorizzazione del passo carrabile emessa dal Comune, e ribadivano i propri assunti nel merito.
Seguivano le repliche di UA spa.
Nell’udienza del 27 febbraio 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo rilevato in rito che è venuto meno l’interesse all’impugnativa dell’ordinanza comunale n.1 del 2023 sull’elettrificazione della linea, proposta in ogni caso all’occorrenza, essendo ormai il servizio di trasporto in funzione.
Permane di contro l’interesse dei ricorrenti al gravame sul provvedimento n.73561 del 27 novembre 2023, disponendo lo stesso il divieto di transito veicolare su via della Liberazione, l’interdizione all’accesso carrabile esistente, su area al foglio 11, particella 2314, la revoca dell’autorizzazione n.848/8 del 2011, non essendo nel frattempo il medesimo stato rimosso dal Comune.
Nel merito, la prima censura è infondata, in quanto sussiste la competenza del Comune resistente ad adottare la revoca del passo carrabile, e ciò, a tacer d’altro, per il principio del contrarius actus.
Su di un diverso piano, difatti, si colloca il pur denunciato contrasto tra quanto presupposto nell’atto di revoca e quanto stabilito dal Ministero competente in ordine alle misure di sicurezza e prescrizioni per il tracciato in questione.
Tale piano non attiene alla competenza, ma al contrasto tra determinazioni di livello diverso.
Quando alle ulteriori, sostanziali, censure, il Collegio rileva che, con riguardo alla natura di vero e proprio “passo carrabile”, nel presente giudizio di rinvio, questo giudice appare vincolato a quanto stabilito dal Giudice di appello con la sentenza n.1034 del 2025 che ha disposto l’annullamento con rinvio: “ la difesa dell’amministrazione comunale sostiene (pag. 6 della memoria in data 5 settembre 2024) che nel caso di specie si tratterebbe, originariamente, di “autorizzazione all’apposizione di un segnale di divieto di sosta”, il che “non equivale a concessione di passo carrabile”. L’eccezione, osserva il collegio, è per tabulas smentita ad una mera lettura del provvedimento autorizzatorio del 2 febbraio 2011 il quale reca espressamente, nella parte dispositiva, la “autorizzazione al rilascio ed all’apposizione del segnale Fig. II 78 – art. 120”, figura questa che corrisponde, come già detto, al segnale di “passo carrabile” e non a quello di “divieto di sosta” (che è invece riportato nella diversa figura II.74 dello stesso art. 120 del regolamento attuativo del codice della strada). Inoltre, come già detto in precedenza nello stesso dispositivo provvedimentale si prevede la apposizione del suddetto segnale “sul passo carrabile di via della Liberazione angolo via Settimo Torinese”, ossia proprio il luogo dove è ubicato l’appellante condominio…da tutte le considerazioni sopra svolte discende la pacifica sussistenza, in capo all’appellante condominio, di una “autorizzazione al passo carrabile” onde accedere alle rimesse auto del medesimo stabile ”.
Ciò premesso il ricorso appare fondato quanto all’impugnativa del provvedimento del 27 novembre 2023, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero, come già ha avuto modo di rilevare questo Tribunale, “ nella relazione ministeriale a corredo del nulla-osta per la realizzazione dell’opera filoviaria erano contenute condizioni e prescrizioni, al fine di assicurare la sicurezza nella circolazione (cfr. doc.8 al ricorso e sull’intera vicenda TAR Abruzzo-Pescara, n.507 del 2022, Cons. Stato, V n.7952 del 2023); che nella predetta relazione venivano presi in considerazione peraltro solo i passi carrabili esistenti, non anche i semplici accessi carrabili; che in ogni caso si teneva conto degli accessi pedonali privati; che le istruzioni ivi contenute dovranno essere osservate dall’Amministrazione” (cfr. ancora TAR Abruzzo-Pescara n.216 del 2024).
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza su citata, ha altresì affermato che: “ Tra tali prescrizioni progettuali v’era anche quella relativa agli attuali passi carrabili presso le diverse abitazioni che aggettano sulla via della Liberazione (strada questa dedicata al passaggio della filovia). In questo caso sarebbe stato possibile installare appositi semafori onde regolare i flussi di traffico interferenti tra passaggio della filovia ed accesso delle vetture private presso le singole abitazioni o condomini .”.
Tale circostanza appare ammessa anche dalla controinteressata UA spa nel presente giudizio (cfr. memoria del 18.4.2025): “ Infatti, le richiamate prescrizioni ministeriali impongono che “ove ci fossero passi carrabili che insistono direttamente sulla Strada Parco l’accesso dovrà essere necessariamente regolamentato con semaforizzazione e il transito sulla Strada Parco dovrà essere limitato alla tratta minima necessaria per l’instradamento da e sulle vie intersecanti o prospicienti”. Pertanto, avendo il Consiglio di Stato definitivamente accertato l’esistenza nella fattispecie in esame di un’autorizzazione al passo carrabile, UA s.p.a. ha provveduto a conformarsi a quanto stabilito dall’autorizzazione ministeriale .”.
Orbene, dette prescrizioni e condizioni risultano all’evidenza del tutto trascurate dal Comune, con riguardo ai ricorrenti, sol considerando che la stessa Amministrazione, con l’atto impugnato, tuttora dispone il divieto del transito veicolare su via della Liberazione e l’interdizione all’accesso carrabile esistente (passo carrabile autorizzato, secondo Cons. Stato, V, n.1034 del 2025), su area al foglio 11, particella 2314, anche con revoca dell’autorizzazione n.848/8 del 2011.
In altri termini, nelle proprie conclusioni nel giudizio odierno, il Comune resistente, da un lato, afferma che sarebbe venuto meno l’interesse al ricorso perché UA ha realizzato l’impianto semaforico a servizio del passo carrabile, dall’altro, però, rinvia alle proprie difese a sostegno della legittimità della revoca.
Tale provvedimento di revoca n.73561 del 2023, qui impugnato, tuttavia si basa espressamente su di una premessa del tutto incompatibile con le sopra esposte risultanze processuali: che quello in esame non sarebbe un varco autorizzato come intersezione ai fini viari, dunque un passo carrabile, ma solo un mero accesso legittimato dal punto di vista edilizio.
Da tale erronea premessa, contraddetta dalla pronuncia di appello, vincolante nel presente giudizio, discende la conseguente erronea deduzione, secondo cui il “passo carrabile” in esame non rientrerebbe tra quelli oggetto di prescrizioni semaforiche e dunque compatibile e legittimo anche nella fase di esercizio dell’opera pubblica in questione.
Ne consegue che il provvedimento comunale del 27 novembre 2023 è illegittimo è va annullato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e, in considerazione dei fatti di causa, vengono compensate nei confronti di UA spa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie il ricorso n.361/2023 indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione, e per l’effetto annulla l’atto del 27 novembre 2023 impugnato.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO RI, Presidente
SI ZZ, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ZZ | NO RI |
IL SEGRETARIO