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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1456/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – Merito Atpo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 23/06/2022, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2
riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al92 %, senza diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71.
2- Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di:
“dichiarare con sentenza che il sig. è soggetto totalmente invalido nella misura Parte_1
del 100% ed ha diritto al riconoscimento delle consequenziali provvidenze economiche;
il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata in corso di giudizio;
[…] con vittoria di spese e compensi della doppia fase del giudizio”
e con distrazione delle stesse a favore del procuratore anticipatario.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
3- Il CTU dott.ssa nominata nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto da “Vasculopatia cerebrale in pz con stato ansioso depressivo reattivo(ADL e IADL evidenziano dipendenza in alcune attivita' basilari della vita quotidiana) Poliartrosi a discreta incidenza funzionale in soggetto con esiti di interventi chirurgici per laminectomia L4-L5 e stabilizzazione L3-S1-Grave deficit deambulatorio(Deambula con difficolta' con appoggio e brevi tratti)-asma allergico -S.del Tunnel carpale bilaterale-Cecita' occhio sx -Cardiopatia ipertensiva”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetto il ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità civile al 100% con conseguente riconoscimento della pensione di inabilità civile dal mese di giugno 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 a far data da giugno
2023.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1456/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di giugno 2023, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla
[...]
pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1456/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO GIORGIANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – Merito Atpo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 23/06/2022, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2
riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al92 %, senza diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71.
2- Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di:
“dichiarare con sentenza che il sig. è soggetto totalmente invalido nella misura Parte_1
del 100% ed ha diritto al riconoscimento delle consequenziali provvidenze economiche;
il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata in corso di giudizio;
[…] con vittoria di spese e compensi della doppia fase del giudizio”
e con distrazione delle stesse a favore del procuratore anticipatario.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
3- Il CTU dott.ssa nominata nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto da “Vasculopatia cerebrale in pz con stato ansioso depressivo reattivo(ADL e IADL evidenziano dipendenza in alcune attivita' basilari della vita quotidiana) Poliartrosi a discreta incidenza funzionale in soggetto con esiti di interventi chirurgici per laminectomia L4-L5 e stabilizzazione L3-S1-Grave deficit deambulatorio(Deambula con difficolta' con appoggio e brevi tratti)-asma allergico -S.del Tunnel carpale bilaterale-Cecita' occhio sx -Cardiopatia ipertensiva”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetto il ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità civile al 100% con conseguente riconoscimento della pensione di inabilità civile dal mese di giugno 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 a far data da giugno
2023.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1456/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di giugno 2023, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla
[...]
pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.