Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 40518
CASS
Sentenza 20 ottobre 2016

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, senza che, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata. (Fattispecie relativa a rinvio d'udienza richiesto dal difensore di uno dei proposti, in attesa del deposito delle motivazioni di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione su una questione ritenuta rilevante per la decisione).

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  • 2Le misure di prevenzione patrimoniali
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 40518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40518
Data del deposito : 20 ottobre 2016

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