Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, senza che, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata. (Fattispecie relativa a rinvio d'udienza richiesto dal difensore di uno dei proposti, in attesa del deposito delle motivazioni di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione su una questione ritenuta rilevante per la decisione).
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- 1. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, non cassazionista puòElisabetta Guido · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 40518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40518 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
40518 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3151/2016 MariaStefania Di Tomassi Antonella Patrizia Mazzei CC 20/10/2016 - Relatore - Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 38287/2015 Gaetano Di Giuro Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SA CA, nato a [...] il [...] PO AN, nata ad [...] il [...] SA IO, nato a [...] il [...] SA UC, nato a [...] il [...] SA EN, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/03/2015 della Corte di appello di Catanzaro. letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto deliberato il 27 marzo 2015, ha respinto l'appello proposto dai coniugi, SA CA e PO AN, e dai loro figli, SA EN, SA IO e SA UC, avverso il decreto di confisca emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cosenza il 29 maggio 2013, a norma dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'applicazione e la conferma della confisca come misura di prevenzione patrimoniale ha avuto per oggetto numerosi beni, di cui quelli elencati nel provvedimento della Corte di appello ai numeri da 1 a 33 (pagg.
1-5 del decreto), in parte cointestati ai coniugi SA-PO (non pochi alla sola PO) e comprendenti appartamenti, terreni, veicoli, conti correnti, libretti postali e polizze vita, oltre alle quote sociali e compendi aziendali di due imprese: la "SA CA & C s.r.l." e la "Tirreno Servizi s.r.l.", entrambe operanti nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti;
quelli elencati in altra parte del medesimo decreto con i numeri da 1 a 10 (pagg. 5-6), appartenenti ai tre figli della coppia, SA EN, IO e UC, consistenti in quote sociali e compendi aziendali di imprese, prevalentemente operanti nel settore della gestione dei rifiuti: "Servizi Ambientali s.r.l.", "Amagestioni s.r.l.", "Amambiente s.r.l.", "Tirreno Servizi s.r.l." (quest'ultima partecipata insieme alla madre), oltre quote di beni immobiliari, conti correnti ed un motoveicolo. La confisca, preceduta dal sequestro dei beni, è stata fondata sugli accertamenti della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza, compendiati nell'informativa del 18 maggio 2012, secondo i quali i redditi dichiarati da SA CA, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e già condannato per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso negli anni dal 2003 al 2007, così come quelli dichiarati dai componenti del suo nucleo familiare, non potevano in alcun modo giustificare i rilevanti accrescimenti patrimoniali registrati negli anni esaminati, dal 1987 al 2011, sussistendo una palese sperequazione tra i dati reddituali e i ricavi dalle attività economiche esercitate, da un lato, ed il valore dei beni acquisiti direttamente o indirettamente, tramite i congiunti, nel lungo arco di tempo considerato, dall'altro. Dopo aver rappresentato che il procedimento in appello aveva subito numerosi rinvii in attesa del pronunciamento della Corte di cassazione, sezioni unite, in tema di correlazione tra i tempi di manifestazione della pericolosità sociale e quelli di acquisto dei beni, la Corte territoriale ha preliminarmente osservato, quanto ai beni cointestati ai coniugi SA PO, che essi erano - stati, tutti, già definitivamente confiscati a norma dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, in parte nel processo penale subito da SA e sfociato nella sua condanna per associazione di tipo mafioso, giusta sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile dall'8 giugno 2012, e in altra parte con provvedimento del Giudice 2 др dell'esecuzione del 14 giugno 2013 divenuto definitivo il 13 giugno 2014, giusta sentenza in pari data di questa Corte dichiarativa di inammissibilità del ricorso. Ciononostante, attingendo il precedente provvedimento di confisca penale allargata beni intestati a PO AN, moglie del condannato proposto, la - Corte di appello ha proceduto, alla luce della giurisprudenza in tema di confisca di prevenzione, alla verifica della fondatezza della misura patrimoniale sotto i seguenti profili: sperequazione tra risorse a disposizione di SA CA, direttamente o tramite i familiari, e valori dei beni acquisiti;
esame di tale dato in correlazione sia ai tempi di acquisto dei singoli beni sia a quelli di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, sottolineando la differenza esistente tra pericolosità generica e pericolosità qualificata dall'accertata appartenenza di SA CA alla criminalità organizzata. Al termine di tale analisi, estesa anche ai beni intestati ai figli del proposto e dagli stessi acquisiti negli anni 2009-2012, ad esclusione delle quote della Servizi Ambientali s.r.l., acquistate da SA EN e SA IO nel 2004, la Corte di appello ha confermato la disposta confisca nei riguardi di tutti i ricorrenti, dopo aver richiamato la consulenza di parte prodotta in primo grado e i documenti versati dagli interessati in appello, ma non l'ulteriore relazione di consulenza presentata nel procedimento di appello perché intempestiva (depositata il 24 novembre 2014 per l'udienza del successivo 28 novembre, senza il rispetto del termine libero di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen.).
2. Avverso il suddetto decreto della Corte di appello di Catanzaro hanno proposto separati ricorsi SA CA e PO AN tramite il comune difensore, avvocato Francesco Gambardella;
SA EN, SA IO e SA UC tramite il comune difensore, avvocato Nicola Carratelli.
3. L'avvocato Francesco Gambardella denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione delle seguenti norme: art.
2-ter legge n. 575 del 1965 (oggi art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011); art. 172, comma 3, cod. proc. pen.; art. 525 cod. proc. pen.; art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione.
3.1. Sotto il primo profilo il difensore dei ricorrenti eccepisce che la Corte, nel provvedimento impugnato, non ha tenuto conto della consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, pur menzionandola, dalla quale sarebbe emersa la disponibilità in capo agli interessati di una rilevante liquidità economica, discendente dall'attività imprenditoriale intrapresa fin dal lontano 1987 nel settore della gestione dei rifiuti: prima con la SA S.d.F., società di fatto di 3 ср PO AN, trasformata nel 1991 in società in nome collettivo, SA s.n.c., e successivamente, nel 1997, in società di capitali con la denominazione di SA C. s.r.l.; tale rilevante liquidità economica escluderebbe l'asserita sperequazione tra incrementi patrimoniali, in particolare immobiliari, ed i redditi dichiarati ed accertati, donde la denunciata violazione dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965. 3.2. Sempre a sostegno della dedotta violazione dell'art.
2-ter legge n. 575 del 1965, il difensore dei ricorrenti lamenta che la Corte territoriale non avrebbe rispettato i principi enunciati nella recente sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4880 del 2015, poiché, sulla base di tale decisione, avrebbe dovuto rilevare l'assenza di correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto, SA CA, condannato per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso dal 2003 al 2007, e l'epoca in cui si erano verificati gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca, alla luce anche del dato trascurato, ma provato nel giudizio di merito, che lo stesso SA fino al 2004 era stato titolare di certificazione antimafia e che dal collaboratore di giustizia, ER AN, era stato indicato come vittima di estorsione perché soggetto al pagamento del "pizzo" con regolarità, non rilevando in senso contrario l'affermazione della Corte di appello in merito all'operatività del sodalizio criminale fin dal 1999. 3.3. A sostegno della violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., il difensore dei ricorrenti denuncia tre mutamenti nella composizione del collegio di appello, e il rigetto della richiesta di perizia da parte della Corte territoriale, in composizione diversa rispetto a quella davanti alla quale la medesima richiesta era stata proposta e discussa;
nella stessa composizione la Corte aveva anche dichiarato l'inammissibilità della relazione di consulenza tecnica di parte depositata in appello.
3.4. Illegittimamente sarebbe stato negato ingresso alla detta relazione di consulenza, per pretesa inosservanza del termine libero di cinque giorni prima dell'udienza del 28 novembre 2014, a norma dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., omettendo la Corte di appello di rilevare che, corrispondendo il giorno di decorrenza del termine a quello di domenica 23 novembre, la scadenza doveva ritenersi prorogata di diritto al primo giorno non festivo ossia a lunedì 24 novembre, nel quale la relazione di consulenza era stata regolarmente depositata.
3.5. Ulteriore doglianza attiene ai documenti prodotti in appello ed acquisiti dalla Corte e, tuttavia, non valutati dalla stessa benché rilevanti ai fini decisori. of Il difensore di SA CA e PO AN ha chiesto, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato.
4. L'avvocato Nicola Carratelli, difensore dei figli di SA CA, deduce tre motivi.
4.1. Con il primo lamenta inosservanza dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, poiché i redditi complessivamente posseduti dai tre fratelli e unitariamente investiti in quote immobiliari e sociali in regime di comunione, ad eccezione del motoveicolo RL ON del solo SA IO, erano ampiamente proporzionati al valore dei beni e partecipazioni acquisiti, come da documentazione prodotta e ignorata dalla Corte di merito.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione della medesima norma (art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011) in tema di requisiti legittimanti la misura di prevenzione patrimoniale, giacché gli acquisti da parte dei fratelli SA erano avvenuti in epoca successiva (prevalentemente nell'anno 2011) rispetto a quella di accertata partecipazione di SA CA all'associazione di tipo mafioso dal 2003 al 2007, con la conseguente inesistenza della necessaria correlazione temporale tra gli incrementi patrimoniali dei figli e la manifestata pericolosità sociale del padre;
4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 27, ultimo comma, d.lgs. n. 159 del 2011: la Corte territoriale non aveva rispettato il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso in appello per emettere la sua decisione, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento, non essendo rilevanti, al fine della sospensione del decorso del termine, i rinvii disposti in attesa del deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione, sezioni unite, sulla confisca di prevenzione, emessa nel giugno del 2014; mentre l'unico rinvio utile, perché determinato dall'impedimento di un difensore, pur computato, non escludeva la scadenza del termine prima della deliberazione della Corte di appello. Il difensore dei fratelli SA EN, IO e UC ha chiesto, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria in data 28 ottobre 2015, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, consentiti solo per violazioni di legge, nella specie insussistenti.
4. Sia il difensore di SA CA e di PO AN, sia il difensore dei fratelli SA -EN, IO e UC-, hanno depositato in tempo utile memorie di replica in cui riepilogano i motivi proposti nei ricorsi ed insistono nel richiederne l'accoglimento con l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati per le seguenti ragioni che saranno illustrate secondo un criterio logico-pregiudiziale, accorpando quelle comuni ai diversi ricorrenti.
1.1. Non sussiste la denunciata inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., a termini del quale alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento (nel caso in esame alla trattazione in camera di consiglio), mentre, nel procedimento de quo, la composizione del collegio di appello sarebbe mutata tre volte, come denunciato nel terzo motivo del ricorso proposto dal difensore di SA CA e PO AN. «Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione -avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate ed, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio- solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità» (Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 228072); in particolare: «Nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti» (Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, Scarpato, Rv. 243060; conforme: Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, Manolache, Rv. 259001). Nel caso in esame, come ammesso dallo stesso difensore (pag. 10, secondo periodo, del ricorso nell'interesse dei coniugi SA-PO), la richiesta di perizia, già avanzata nella prima udienza del 10 ottobre 2014 davanti alla Corte di appello, è stata reiterata davanti al Collegio, in diversa composizione, nell'udienza del 27 marzo 2015 di discussione della causa con precisazione delle фи conclusioni, e, nella stessa composizione, la Corte ha riservato e, quindi, deliberato la decisione pubblicata il 30 aprile 2015. Analogamente la relazione di consulenza tecnica di parte, depositata il 24 novembre 2014 per la successiva udienza del 28 novembre, ha determinato l'eccezione del procuratore generale di inammissibilità per intempestività della produzione;
tale eccezione è stata discussa dalle parti anche nell'udienza del 27 marzo 2015, davanti alla Corte composta dagli stessi giudici che hanno deciso sull'appello e sulla preliminare richiesta di acquisizione della nuova consulenza, ritenendola inammissibile perché tardiva. Se ne ricava che nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice è stata commessa nel procedimento di appello de quo, con il conseguente rigetto del pertinente motivo del ricorso proposto dal difensore di SA CA e PO AN.
1.2. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 27, ultimo comma, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a termini del quale: «In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso>>. Secondo il difensore dei tre fratelli SA (terzo motivo del ricorso), la deliberazione intervenuta il 27 marzo 2015 non avrebbe rispettato il detto termine, poiché l'atto di appello era stato depositato il 26 luglio 2013. In particolare, nel computo del termine di diciotto mesi, non potrebbe tenersi conto del rinvio richiesto dal difensore di SA CA in attesa delle motivazioni della sentenza emessa da questa Corte di cassazione, sezioni unite, il 26 giugno 2014 e depositata il 2 febbraio 2015 (n. 4880 del 2015, ricorrente Spinelli). Ad avviso del difensore dei ricorrenti, «non ogni richiesta del difensore determina la sospensione dei termini, ma soltanto quelle che ineriscono ad esigenze strettamente professionali, non ricollegabili al procedimento» (pag. 7 della memoria difensiva, a firma dell'avvocato Nicola Carratelli, depositata in data 11 maggio 2016). Nel caso in esame, pertanto, l'unico rinvio di cui dovrebbe tenersi conto, siccome idoneo a determinare la sospensione del procedimento, sarebbe quello per impedimento professionale di un difensore, non incidente per la sua breve durata sul mancato rispetto del termine di diciotto mesi previsto per la decisione del ricorso in appello. La tesi è infondata. A norma dell'art. 27, ultimo comma, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, intitolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione [...]", applicabile nel procedimento in esame instaurato su proposta del 1° agosto 2012 della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.), il provvedimento di confisca 7 дра perde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Tale norma espressamente prevede l'applicazione dell'art. 24, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale ai fini dei termini [...], si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili». L'art. 304 cod. proc. pen., la cui rubrica titola «Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare», prevede, nella lettera a), che la sospensione opera nel tempo «in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa». In tema di cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, previste dall'art. 304, comma 1, cod. proc. pen. ed operanti, "in quanto compatibili", anche ai fini del computo dei termini di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24, comma 2, terzo periodo, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, non è dunque discriminante per escludere la sospensione il motivo della richiesta di rinvio del proposto o del suo difensore, poiché la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva dalla norma, con la conseguenza che anche il rinvio richiesto per attendere il deposito delle motivazioni di una sentenza di legittimità, investita della soluzione di un contrasto o incertezza interpretativi ritenuta rilevante ai fini della decisione, è idonea a determinare la sospensione del termine di efficacia del provvedimento di prevenzione, e, nel caso di procedimento nei confronti di plurimi ricorrenti, anche indipendentemente dalla formulazione dell'istanza di rinvio da parte di tutti gli interessati. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per sospensione e rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore [art. 304 comma primo, lett. a), cod. proc. pen.], ha ritenuto che la richiesta può essere scritta o orale, individuale o collettiva, in caso di pluralità di imputati contestuale o successiva, e autonoma o adesiva a quella di altra parte», concludendo nel senso che «i termini vanno sospesi anche nei confronti dell'imputato che, personalmente o tramite il difensore, ha aderito alla richiesta di rinvio formulata dal P.M., fondata sulla opportunità di una trattazione congiunta di tutte le imputazioni» (Sez. 6, n. 224 del 25/01/1994, De Sando, Rv. 198979); in particolare: «la sospensione dei termini di durata della custodia 8 да cautelare (art. 304 cod. proc. pen.) per sospensione e rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore si applica anche in presenza di una richiesta implicita o adesiva a quella di altri. Il comportamento concreto adottato dall'imputato con la dichiarazione di "non opposizione" al differimento del dibattimento richiesto dal difensore di un coimputato, si risolve in una sostanziale adesione alla richiesta di rinvio da quello formulata e, per ciò stesso, in una implicita richiesta, anche personale, di differimento del dibattimento>> (Sez. 6, n. 3664 del 19/10/1995, Fanizza, Rv. 204374; v., anche, Sez. 1, n. 4871 del 12/07/1999, Caterino, Rv. 214037). Nel caso in esame, quindi, non vi è dubbio che la richiesta di rinvio in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle sezioni unite di questa Corte, in tema di correlazione temporale tra manifestazioni della pericolosità e acquisti dei beni sottoposti a confisca, è stata idonea a determinare, nel procedimento di appello, la sospensione del termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale. Discende il rigetto del terzo motivo di impugnazione proposto dal difensore dei fratelli SA: EN, IO e UC.
1.3. L'ultima censura in rito, proposta nel solo ricorso del difensore di SA CA e PO AN (quarto motivo), concerne la rilevata intempestività nella produzione di ulteriore relazione di consulenza tecnica in appello, dopo quella già depositata in primo grado. Tale relazione è assimilabile ad una memoria tecnica ex artt. 233, comma 1, e 121 cod. proc. pen. (conformi: Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012, Panuccio, Rv. 253802; Sez. 4, n. 7663 del 16/12/2004, dep. 2005, Giordano, Rv. 230824; Sez. 6, n. 10918 del 17/09/1992, Moussa, Rv. 192881); essa è stata ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale perché presentata senza rispettare il termine di cinque giorni prima dell'udienza del 28 novembre 2014, risultando depositata il 24 novembre. Assume il difensore dei ricorrenti che, cadendo il termine iniziale (dies a quo) in giorno festivo (il 23 novembre 2014 era domenica), correttamente esso sarebbe slittato al primo giorno non festivo e, quindi, a lunedì 24 novembre in cui la relazione di consulenza era stata effettivamente depositata. L'assunto è infondato. Come correttamente rilevato nel decreto impugnato: In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive (cui va assimilata la relazione di consulenza di parte quale memoria tecnica, n.d.r.) è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., applicabile in 9 да ragione del rinvio dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 (oggi art. 23, comma 2, in relazione all'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, n.d.r.) all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza» (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259875; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv. 251864); mentre la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (cui corrisponde l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, n.d.r.) per il solo deposito di memorie>> (Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013, Punturiero, Rv. 258661). Il termine di cinque giorni "prima dell'udienza", previsto per la presentazione di memorie in cancelleria, è un termine libero, al quale si applica «la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", [e ciò] implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo ed il dies ad quem» (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322). Erroneamente, quindi, il difensore dei ricorrenti fa decorrere i cinque giorni prima dell'udienza del 28 novembre 2014 dal quinto giorno precedente, corrispondente a domenica 23 novembre, incluso nel computo, anziché da sabato 22 novembre, come dovuto per lasciare "liberi" i cinque giorni intermedi tra il 22 novembre e la data dell'udienza fissata per il successivo 28 novembre;
con la conseguenza che non opera, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'altra regola impropriamente evocata di cui all'art. 172, comma 3, applicabile solo al dies ad quem, prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, se cadente in giorno festivo. In tema di termini, invero, la disposizione di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la proroga di diritto al giorno successivo non festivo, si applica solo al termine finale e non anche a quello iniziale, per il quale vale la regola di cui al comma 4 del medesimo articolo 172, secondo cui, salvo che la legge disponga altrimenti, non si computa l'ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza del termine, mentre si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno del suo corso. Discende che correttamente la Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità per tardività di presentazione della relazione di consulenza tecnica di parte (non anche della documentazione allegata), avvenuta il 24 novembre 2014 per l'udienza del 28 novembre successivo, in costanza di procedimento già fissato per la prima udienza dell'11 aprile 2014 e in assenza di perizia in appello, poiché 10 д la relativa richiesta, avanzata nell'udienza del 10 ottobre 2014 e riproposta nella discussione finale del 27 marzo 2015, non è stata accolta. Il pertinente motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto.
1.4. Le ulteriori censure investono la denunciata violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo ai requisiti legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: la sproporzione, che si assume inesistente, tra il valore dei beni confiscati ed i redditi dichiarati ovvero l'attività economica svolta dagli interessati, proposto e suoi stretti congiunti, con accento posto dal difensore dei fratelli SA sull'omessa considerazione globale dei loro redditi al tempo dei singoli acquisti, tutti attuati in regime di comunione, ad esclusione della sola motocicletta comprata da SA IO nel gennaio 2012; la correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità qualificata del proposto, SA CA, e i singoli acquisti di beni ed altre utilità, arbitrariamente riconosciuta oltre gli anni 2003-2007 di accertata partecipazione dello stesso SA al sodalizio di tipo mafioso, siccome estesa all'indietro fino al 1987 (anno dal quale sono partiti gli accertamenti della D.I.A. e della G.d.F. determinanti l'attuale procedimento) e proiettata in avanti fino al 2012 (anno del bene confiscato -la motocicletta di SA IO- di più recente acquisizione). Si impone una preliminare distinzione tra la posizione del proposto SA CA e quella dei suoi congiunti ricorrenti, parimenti colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale. Come anticipato, i beni confiscati nel presente procedimento di prevenzione a SA CA sono stati oggetto di confisca penale allargata, a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, intitolato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356. Tale confisca è stata disposta con provvedimenti del giudice penale di cognizione e di esecuzione, entrambi divenuti definitivi, come sopra già ricordato: si tratta della sentenza di condanna di SA CA per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., irrevocabile dall'8 giugno 2012, e dell'ordinanza ex art. 666 cod. proc. pen., definitiva dal 13 giugno 2014. L'identità del requisito della sproporzione del valore dei beni acquisiti rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica esercitata, comune alle due confische di prevenzione e penale, e l'estensione di quest'ultima a tutti i beni cointestati a SA CA e PO AN o ritenuti fittiziamente intestati solo alla PO, tutti compresi nel presente procedimento di prevenzione (v. citato elenco da n. 1 a n. 33 a pagg.
1-5 del decreto impugnato), potrebbe comportare 11 op l'inammissibilità del ricorso coltivato dal proposto, in questa sede, per sopravvenuta carenza di interesse. Non ritiene, tuttavia, la Corte che ricorra tale causa di inammissibilità, sia perché SA CA sostiene, peraltro genericamente, che la confisca penale ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., avrebbe interessato solo una piccola parte dei beni in discussione e che non hanno nulla a che vedere con i terzi interessati» (così, testualmente, a pag. 12 del suo ricorso); sia perché la denunciata inosservanza delle condizioni legittimanti la misura postula il suo interesse a negare la cointestazione (o intestazione) fittizia alla moglie dei numerosi beni elencati nel decreto impugnato, in quanto idonea ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite e, conseguentemente, sulla legittimità del provvedimento di confisca, come emerge dalla censurata globalità del raffronto tra il patrimonio acquisito ed il reddito formalmente disponibile, con la reclamata necessità di accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene, comparandone il valore, al momento del suo acquisto, con il reddito ufficialmente disponibile e l'attività economica di ciascun coniuge, distinguendo le rispettive posizioni patrimoniali, posto che non pochi beni risultano intestati alla sola PO (sui limiti in cui può sussistere l'interesse del proposto al ricorso, anche con riguardo ai beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, si veda: Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256265; Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295). Tanto premesso, con riguardo ai beni, denaro e altre utilità intestati a SA CA e/o alla moglie convivente, PO AN, va rilevata l'infondatezza della violazione di legge denunciata in punto di sproporzione (che si assume inesistente) tra redditi dichiarati e attività economica esercitata, da un lato, e valore dei beni acquisiti, dall'altro, al tempo di ciascun acquisto. Contrariamente a quanto sostenuto dai coniugi ricorrenti nel primo motivo. del loro comune ricorso, la Corte di appello non è incorsa, al riguardo, in alcuna violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, cit., applicabile nella fattispecie in ragione della data di deposito della proposta di confisca il 1° agosto 2012, poiché ha operato un analitico raffronto, parametrato sui singoli beni e sulle date delle rispettive acquisizioni, tra redditi dichiarati e attività imprenditoriali esercitate e valori patrimoniali introitati, in adesione alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, con riguardo agli analoghi presupposti della confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992); con la precisazione che «In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 d.lgs. 6 settembre 12 дра 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). La retta applicazione dei predetti canoni valutativi e la puntuale motivazione riferita ai singoli beni e alle rispettive date di acquisizione, raffrontate alle risorse economiche esposte negli stessi tempi, senza trascurare i rilievi difensivi, la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado e i documenti prodotti in entrambi i gradi del procedimento (c.f.r. l'accurata motivazione nelle pagg.
9-14 del decreto impugnato), escludono, dunque, la violazione di legge denunciata, anche sotto il titolo dell'apparente motivazione, che, come è noto, costituisce l'unico vizio deducibile nel ricorso per cassazione avverso il decreto applicativo di misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 10, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Discende il rigetto del primo motivo del ricorso del difensore di SA CA e PO AN.
1.5. Ad analoga esclusione del vizio di violazione di legge, anche per apparente motivazione, conduce l'esame del provvedimento impugnato con riguardo ai beni confiscati ai tre figli di SA CA, siccome ritenuti fittiziamente intestati agli stessi ma in realtà riconducibili al loro padre, e per valore sproporzionati ai redditi dichiarati e alle attività economiche dei ricorrenti, al netto dei proventi sottratti all'imposizione fiscale e perciò integranti frutto di attività illecita anche nel loro reimpiego economico, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 159 del 2011. Alla motivazione non inesistente e neppure apparente delle ragioni della confisca dei beni intestati ai fratelli SA, che legge alle pagine 14 e 15 del provvedimento impugnato, il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Nicola Carratelli, nell'interesse degli stessi, tende a sostituire una diversa lettura dei dati istruttori, a confutazione della ritenuta sproporzione tra mezzi economici e valori acquisiti negli anni esaminati dal 2009 al 2011. In particolare, quanto alle quote delle società facenti capo ai tre fratelli SA, il provvedimento impugnato ha sostenuto, con plausibile motivazione, la continuità tra l'attività economica, nel campo della gestione dei rifiuti, esercitata dall'impresa paterna "SA CA e C. s.r.l.", già società in nome collettivo dal 1991, operante dal 1987 come società di fatto di cui era titolare PO AN, madre dei giovani SA, e la "Tirreno Servizi s.r.l.", costituita nel 2008 dopo il 13 дри sequestro preventivo delle quote della "SA CA e C. s.r.l.", con capitale sociale interamente sottoscritto da un estraneo, CI VA, ma ceduta il 20 aprile 2011 alla stessa PO e ai suoi figli, acquistando la prima il 40% delle quote e i tre figli il residuo 60% in tre quote del 20% per ciascuno. Nelle altre società facenti capo ai fratelli SA (Amagestioni s.r.l. e Amambienti s.r.l.), costituite nel 2011, sarebbero stati investiti i redditi cumulati dei tre fratelli, di cui non esigui quelli dichiarati da SA IO, ma il provvedimento impugnato non ha omesso la comparazione tra i redditi dichiarati da SA IO nel triennio 2009-2011 e gli investimenti operati anche nell'interesse dei fratelli, estesi all'acquisto di quote di beni immobili, per dedurne, con riguardo alle spese effettuate nel 2009 per complessivi euro 23.333,33 a fronte di redditi dichiarati di euro 5.364,08, un passivo incidente sugli anni successivi contraddistinti da redditi dichiarati più consistenti (euro 21.479,69 nel 2010 ed euro 24.075,46 nel 2011), tale da risultare sproporzionato agli investimenti societari operati nel 2011. Non apparente risulta, altresì, la motivazione sulla indimostrata restituzione ai soci della Tirreno Servizi s.r.l. della differenza tra il maggiore importo delle somme precedentemente mutuate alla stessa società e il minore apporto ad essa conferito, differenza pari ad euro 6.860,00 per ciascuno dei tre fratelli SA. Infine, quanto all'unico bene risultato di esclusiva proprietà formale di SA IO, costituito da un motoveicolo acquistato nel gennaio 2012, esso non irrazionalmente è stato inserito nell'analisi comparata tra redditi e investimenti pertinenti al triennio 2009-2011 in ragione della data della sua acquisizione con risorse da imputare all'anno 2011, sebbene nell'ultimo periodo del provvedimento impugnato si faccia erroneo riferimento all'anno 2012 come esente dalla percezione di alcun reddito da parte dello stesso SA, in contrasto con l'arco temporale esaminato nel procedimento di prevenzione che si arresta al 2011. Per tutte le ragioni finora esposte non si ravvisa violazione di legge alcuna, tra cui non rientra il vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), nel giudizio di sproporzione ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, espresso nel provvedimento impugnato sia con riguardo ai beni intestati al proposto, SA CA, e alla moglie, PO AN;
sia con riguardo ai beni formalmente intestati ai tre figli del primo, in assenza di giustificazione della loro legittima provenienza. Discende il rigetto anche del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dei tre fratelli SA, figli del proposto. 14 да 1.6. Devono ora esaminarsi i motivi che, pur trattati per ultimi, assumono rilevanza primaria nell'attuale procedimento e nella trattazione delle rispettive impugnazioni da parte dei ricorrenti. Si tratta del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dei coniugi SA-PO e del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di SA EN, IO e UC. I motivi investono il tema della correlazione temporale tra gli acquisti dei singoli beni od altre utilità e la manifestazione di pericolosità sociale del proposto, SA CA: essi, pertanto, possono essere trattati unitariamente. Le censure di violazione di legge muovono dalla considerazione che la pericolosità sociale di SA CA, sia pure qualificata dalla condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso come imprenditore colluso, sarebbe circoscritta, giusta contestazione nel processo penale, agli anni dal 2003 al 2007, e sarebbe stata pertanto arbitrariamente correlata ai beni e alle altre utilità acquisiti dal proposto direttamente o indirettamente, tramite moglie e figli, a partire dal lontano 1987 fino al più recente 2011, nel lungo arco di ventiquattro anni. A sostegno della illegittimità del provvedimento impugnato è addotta la recente sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4880 del 2015, in attesa del deposito della quale sono stati chiesti e ottenuti, in appello, tre rinvii della trattazione camerale. Secondo la predetta sentenza, «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato>> (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605); ciò perché «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (e, oggi, prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011, n.d.r.), non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la 15 gen circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene» (Sez. U, n. 4880 del 2015, cit., Rv. 262604). Nel caso in esame, accertata la pericolosità qualificata di SA CA come partecipe ad associazione per delinquere di tipo mafioso dal 2003 al 2007, giusta sentenza irrevocabile di condanna, ritiene la Corte che tale pericolosità sia stata legittimamente ritenuta sussistente fin dal 1987 di avvio delle sue fortune imprenditoriali, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato (pagina 10), laddove, in risposta alle censure difensive -replicate in questa sede- circa l'antecedente possesso di certificato antimafia da parte di SA CA, ammesso alle gare per l'assegnazione di appalti pubblici, si osserva la risalente contiguità dello stesso SA anche ad altre famiglie della 'ndrangheta (e non solo a quella di cui è stato riconosciuto partecipe), attive sulla costa tirrenica, e si richiamano sul punto le dichiarazioni del collaboratore, ER AN, non incompatibili con quelle genericamente attribuite dai ricorrenti alla stessa fonte, considerata la possibilità di celere passaggio dalla situazione di imprenditore succube della mafia locale, soggetto al pagamento del pizzo, a quella di imprenditore colluso. La rapida espansione delle attività imprenditoriali di SA CA, a partire proprio dalla fine degli anni ottanta e primi anni novanta, conferma, secondo la non illogica valutazione dei giudici della prevenzione, la possibilità di riferire a quegli anni le prime manifestazioni della sua pericolosità sociale. In proposito, il provvedimento impugnato rileva, testualmente, lo strutturato e risalente inserimento (del proposto, A.d.r.) nel settore degli appalti riguardanti la raccolta e lo smaltimento di rifiuti mediante l'instaurazione di rapporti con la criminalità organizzata operante nei territori di riferimento [..], nonché la disponibilità offerta al clan IL di Amantea, al quale il SA consentiva l'ingresso di fatto nella propria società, ottenendo copertura ed ulteriori opportunità di espansione dell'attività», coerentemente concludendo per un percorso imprenditoriale segnato e inquinato sin dall'origine da tale tipo di rapporti≫ (così il decreto della Corte di appello a pag. 10). Neppure inesistente è la motivazione con riguardo alla proiezione della pericolosità sociale del proposto oltre il 2007 fino ai recenti anni 2009-2011 di esercizio di attività imprenditoriali, nel medesimo settore, tramite società intestate ai figli dello stesso SA CA, considerata la coeva sottoposizione di quest'ultimo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sulla base della ritenuta attualità della sua pericolosità sociale (c.f.r. il richiamo della predetta misura a pag. 7 del decreto impugnato). In sintesi, la Corte territoriale non ha eluso il tema delle perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto e ne ha svolto adeguata e 16 of corretta valutazione, secondo i canoni più larghi indicati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di pericolosità qualificata dall'accertata partecipazione del proposto alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Ne discende che alcuna violazione di legge, anche solo per motivazione apparente, è ravvisabile nel provvedimento impugnato con riguardo al tema della correlazione temporale tra pericolosità e singoli incrementi patrimoniali;
con l'ulteriore conseguenza del rigetto delle censure, su tale tema, di cui al ricorso del difensore dei coniugi SA-PO (secondo motivo) e al ricorso del difensore di SA EN, IO e UC (secondo motivo).
2. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti con la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 20/10/2016. Il consigliere estensore Il presidente MariaStefania Di Tomassi Antonella Patrizia Mazzei аutonellsPm: Timin DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 17