Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione.
Commentario • 1
- 1. Estradizione verso gli USA, ma non verso il Messico (Cass.14941/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2016, n. 42042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42042 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
42042 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1366/2016 - Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE N.36267/2016 - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI STEFANO IN EM AN NO UR SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR AU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA. Sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del P.G. PAOLO CANEVELLI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. Alessandro VACCARO, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo - in accoglimento del ricorso l'annullamento della sentenza impugnata. - Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova 1. ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al m.a.e. emesso il 03.05.2016 dal Vice Presidente istruttore del Tribunale di Grande Istanza di Marsiglia nei confronti di MA RR già ristretto in carcere per altra causa fatta eccezione dei - reati di cessione di sostanza stupefacente avvenuti in Italia nei mesi di agosto e settembre 2013. Ha quindi disposto la consegna temporanea alla richiedente Autorità francese del prevenuto, "alla condizione della riconsegna in Italia in caso di condanna del predetto, ed in ogni caso per terminare di scontare la pena inflitta ... ". Osserva la Corte nel detto provvedimento: -associazione per delinquere che il mandato risulta emesso per reati finalizzata all'importazione ed esportazione di stupefacenti e riciclaggio dei profitti del predetto traffico illecito, commessi in Nizza dal 2012 e fino al 12 maggio 2014 qualificati come tali anche dal vigente ordinamento (tenuto conto, per il secondo dei due, dell'introduzione nel codice penale del reato di auto-riciclaggio, con legge n. 186/2014); che, in ordine agli stessi, le indagini svolte dall'A.G. francese, di cui sono sintetizzati gli elementi più significativi, valgono a dar conto della "seria valutazione" operata dagli inquirenti;
➤ che nella fattispecie non sono sussistenti ragioni ostative a mente dell'art. 18 L. n. 69/2005, fatta eccezione dei soli fatti di reato di cui risulta l'avvenuta commissione nel territorio italiano, come detto esclusi dal disposto accoglimento della richiesta di consegna. Contro la decisione favorevole all'esecuzione del mandato di 2. arresto europeo propone ricorso per cassazione difensore del ات RR, sulla scorta di un unico profilo di doglianza, alla stregua del quale denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 6 e 16 L. 69/2005 e per carenza motivazionale anche relativamente all'ordinanza del 19 agosto 2016" ciò in quanto la Corte ligure, avendo sollecitato informazioni integrative all'A.G. richiedente ai sensi del succitato art. 16 L. n. 69/2005, in ragione dell'insufficienza della documentazione originariamente pervenuta, giusta l'ordinanza adottata in data 18.07.2016, non avrebbe poi potuto richiedere una seconda integrazione della lacunosa documentazione inviata, come da ordinanza del 19.08.2016, giacché con la precedente aveva espressamente specificato che, in caso di mancato adempimento della richiesta o di sua insufficiente evasione, avrebbe fatto luogo al rigetto della domanda di consegna. Con atto recante data 09.09.2016 il difensore medesimo, ad integrazione del ricorso precedentemente illustrato, denuncia altresì: ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'insufficienza degli elementi posti a disposizione dall'A.G. francese, asseritamente tali da precludere alla giurisdizione italiana "la possibilità di verificare la sussistenza della causa di rigetto ex art. 18 L. 69/2005", oltre che "in palese contraddizione con il documento datato 1 agosto 2016 (e già valutato insufficiente dalla Corte stessa)"; e, ancora, identici vizi "in merito al rispetto del principio della doppia punibilità", avendo dato esecuzione "al mandato d'arresto europeo per la fattispecie di auto-riciclaggio anche se quest'ultima non era prevista come reato dalla legge italiana al momento della commissione del fatto", al quale solo occorrerebbe avere riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione ex art. 616 cod. proc. pen., come specificato in dispositivo.
2. E' principio consolidato che il termine, che l'art. 16 della legge n. 69/2005 stabilisce non poter essere superiore a trenta giorni, entro cui deve avvenire la ricezione della documentazione integrativa richiesta, ha carattere ordinatorio, essendo all'evidenza finalizzato ad imprimere celerità allo svolgimento della procedura, così limitando il potere discrezionale del giudice italiano di differire la decisione, senza che ne possa ovviamente derivare alcun obbligo in capo all'Autorità straniera: ne consegue che l'A.G. italiana ben può rinviare la propria decisione, anziché far luogo al rigetto della domanda di consegna, dovendosi puntualizzare unicamente che, ove esso sia stato specificamente fissato, la Corte d'appello, in caso di mancato rispetto, è legittimata a decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. Un. n. 4614 del 30.01.2007, Rv. 235350 e, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 7310 del 13.02.2014, Rv, 258814). Fermo il principio di diritto testé ribadito, avente di per sé valenza assorbente, va comunque rilevato che anche in punto di fatto la doglianza del ricorrente non ha alcuna ragion d'essere. 2Аб Invero, dalla lettura del verbale del 19.08.2016 emerge non già che le informazioni richieste non siano state inviate, bensì che, alla stregua delle stesse, la Corte ligure ha reputato necessaria una ulteriore integrazione, al fine di stabilire se taluna delle tredici imputazioni oggetto del m.a.e. fosse stata commessa in territorio italiano, così come poi in effetti ritenuto, per quanto detto in precedenza.
3. Quanto alla pretesa insufficienza degli elementi forniti dall'Autorità richiedente, l'assunto difensivo è all'evidenza smentito dal già citato passaggio in cui la Corte ligure si sofferma sugli elementi fattuali risultanti dalla documentazione fornita, così pervenendo all'argomentata conclusione della "serietà" della valutazione compiuta dagli inquirenti francesi. Essendo appena il caso di rammentare il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, quale richiesto dall'art. 17 della legge n. 69/2005, è necessario e sufficiente - "che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna" (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 15935 del 15.04.2015, Rv. 263086; conf. Sez. 6, sent. n. 26698 del 10.06.2009, Rv. 244282). Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo profilo di 4. doglianza, in tema di momento di valutazione del requisito della doppia punibilità, essendo pressoché consolidata la giurisprudenza di questa Corte con la sola eccezione della sentenza citata dal ricorrente, che risale al 2009 ed è rimasta del tutto isolata nell'affermare che "In tema di - mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale la S.C. ha ritenuto che è venuta meno la condizione della doppia punibilità della violazione)" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 5749 del 09.02.2016, Rv. 266039; conf. n. 40110 del 10.10.2012, Rv. 253351; n. 16289 del 19.04.2011, Rv. 250043 e n. 22453 del 04.06.2008, Rv. 240133, tutte della stessa Sezione 6). Principio, quello testé enunciato, che trova la sua ragion d'essere nella circostanza che la 3 legge n. 69/2005, è finalizzata ad assicurare l'esecutività delle decisioni giurisdizionali in ambito penale tra gli Stati membri, in ossequio alla "elevata fiducia" che deve connotare il rapporto far gli stessi, onde il requisito della doppia incriminabilità vale unicamente a garantire che l'azione pena promossa dallo Stato richiedente concerna una fattispecie astratta di reato prevista come tale anche nell'ordinamento dello Stato richiesto, non venendo certo in considerazione l'esigenza di assicurare il principio della irretroattività della legge penale, così come si vorrebbe ex adverso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 L. n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016 Il PresidenteQue Il Consigliere est. Andue نسمةлак DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi - 5 OTT 2016 IL CANCELLIERE Doth Statens Colfiari 4