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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 21:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_13 C.F._13
ALBERTO e dell'avv. NAPOLI FRANCESCA
PARTE RICORRENTE
Contro pagina 1 di 10 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_13 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e adivano il Giudice del lavoro Parte_9 Parte_12 Parte_10 Parte_11 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello (2023/2024) in corso, spetta ai ricorrenti la attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. in corso 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il Controparte_1 al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti di aver lavorato in qualità di docenti, con contratto di lavoro a tempo determinato, per i periodi e presso gli Istituti Scolastici richiamati in ricorso e nei documenti allegati allo stesso. Tanto premesso, gli odierni attori lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della
L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale limitatamente dalla domanda spiegata dal ricorrente in quanto, al Parte_11 momento del deposito del ricorso, lo stesso era in servizio, in forza di contratto a tempo pagina 2 di 10 determinato dall'1.9.2023 al 31.8.2024, presso l'Istituto Nelson Mandela di San Giuliano Terme
(PI). Il Ministero, poi, eccepiva la prescrizione delle pretese attoree tutte relativamente al riconoscimento del bonus per l'A.S. 2018/2019 e la manifesta infondatezza della domanda per l'A.S. 2023/2024 per non aver fornito i ricorrenti alcuna prova della mancata erogazione della carta. Ancora, quanto alla docente , eccepiva la cessata materia del contendere a Parte_9 partire dall'immissione in ruolo della stessa a far data dall'1.9.2020.
All'udienza del 23.10.2024 il procuratore dei ricorrenti si riservava di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione relativa all'A.S. 2018/2019 e sulla cessazione della materia del contendere per la ricorrente Con note autorizzate depositate il 28.11.2024, poi, i Parte_9 procuratori dei ricorrenti rinunciavano alla domanda per l'A.S. 2023/2024 per e Parte_11 limitavano la domanda per la ricorrente ai soli AA.SS. antecedenti quello del 2020/2021, Parte_9 rimettendosi al Giudice quanto all'eccezione di prescrizione spiegata dal . CP_1
Con ordinanza del 19.1.2025 veniva dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pisa limitatamente al ricorrente e veniva disposta la Parte_11 prosecuzione del giudizio per gli altri ricorrenti.
La causa, quindi, era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa all'udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in tale misura per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
pagina 3 di 10 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
pagina 4 di 10 attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
pagina 5 di 10 Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo dei ricorrenti in quanto tutti assunti fino al 31.8.2025 (cfr. stati matricolari versati in atti il 22.1.2025) o immessi in ruolo (così la ricorrente immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2020, cfr. Parte_9 stato matricolare di cui al doc. 9 della memoria difensiva) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione la carta docente per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1 per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per Parte_2 Pt_3
per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli
[...] Parte_4
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per per gli AA.SS. Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023, per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_8
2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020; per per gli AA.SS. Parte_9 Parte_10
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, Parte_12
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022, 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
pagina 6 di 10 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Non può invece trovare accoglimento la domanda attorea spiegata con riferimento all'annualità
2018/2019.
È infatti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per tale anno CP_1 scolastico con riferimento a tutti i ricorrenti.
In effetti, come noto, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge
n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Di conseguenza, tenuto conto che il ricorso risulta notificato in data 11.6.2024, in mancanza di precedenti atti interruttivi, deve ritenersi prescritto il diritto per l'A.S. 2018/2019, diritto esercitabile fin dall'inizio dei rispettivi contratti a termine ossia il giorno 1.9.2018 per Pt_1
1.9.2018 per , 1.9.2018 per , 2.10.2018 per
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
1.9.2018 per 1.9.2018 per 1.9.2018 per , 1.9.2018 Parte_5 Parte_6 Parte_7
pagina 7 di 10 per , 1.9.2018 per , 1.9.2018 per 1.9.2018 per Parte_8 Parte_9 Parte_10
, 1.9.2018 per . Parte_12 Parte_13
Per contro non può prendersi a riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione della carta, stante il chiaro disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, a prescindere che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.
In tal senso si è pure espressa la Suprema Corte che dopo aver affermato “(..) Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n.
4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in CP_1 particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219).” ha chiarito, in punto di decorrenza, “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia
pagina 8 di 10 anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 29961/2023).
Si aggiunge infine che il procuratore di parte ricorrente ha chiarito di non aver agito con riferimento all'A.S. 2023/2024 (cfr. verbale di udienza odierna).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei ricorrenti secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra
€ 5.201,00, ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli Parte_3 Parte_4 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_6
2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_8 Parte_9 per gli aa.ss. 2019/2020; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_10
2022/2023, per per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad ottenere la carta Parte_13 docente per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di , CP_1 Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , detta carta docente per poterne fruire nel rispetto Parte_9 Parte_10 Parte_13 dei vincoli di legge;
pagina 9 di 10 - condanna il convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 21:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_13 C.F._13
ALBERTO e dell'avv. NAPOLI FRANCESCA
PARTE RICORRENTE
Contro pagina 1 di 10 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_13 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e adivano il Giudice del lavoro Parte_9 Parte_12 Parte_10 Parte_11 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello (2023/2024) in corso, spetta ai ricorrenti la attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. in corso 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il Controparte_1 al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione”, con vittoria delle spese di lite.
Allegavano i ricorrenti di aver lavorato in qualità di docenti, con contratto di lavoro a tempo determinato, per i periodi e presso gli Istituti Scolastici richiamati in ricorso e nei documenti allegati allo stesso. Tanto premesso, gli odierni attori lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della
L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale limitatamente dalla domanda spiegata dal ricorrente in quanto, al Parte_11 momento del deposito del ricorso, lo stesso era in servizio, in forza di contratto a tempo pagina 2 di 10 determinato dall'1.9.2023 al 31.8.2024, presso l'Istituto Nelson Mandela di San Giuliano Terme
(PI). Il Ministero, poi, eccepiva la prescrizione delle pretese attoree tutte relativamente al riconoscimento del bonus per l'A.S. 2018/2019 e la manifesta infondatezza della domanda per l'A.S. 2023/2024 per non aver fornito i ricorrenti alcuna prova della mancata erogazione della carta. Ancora, quanto alla docente , eccepiva la cessata materia del contendere a Parte_9 partire dall'immissione in ruolo della stessa a far data dall'1.9.2020.
All'udienza del 23.10.2024 il procuratore dei ricorrenti si riservava di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione relativa all'A.S. 2018/2019 e sulla cessazione della materia del contendere per la ricorrente Con note autorizzate depositate il 28.11.2024, poi, i Parte_9 procuratori dei ricorrenti rinunciavano alla domanda per l'A.S. 2023/2024 per e Parte_11 limitavano la domanda per la ricorrente ai soli AA.SS. antecedenti quello del 2020/2021, Parte_9 rimettendosi al Giudice quanto all'eccezione di prescrizione spiegata dal . CP_1
Con ordinanza del 19.1.2025 veniva dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pisa limitatamente al ricorrente e veniva disposta la Parte_11 prosecuzione del giudizio per gli altri ricorrenti.
La causa, quindi, era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa all'udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in tale misura per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
pagina 3 di 10 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
pagina 4 di 10 attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
pagina 5 di 10 Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo dei ricorrenti in quanto tutti assunti fino al 31.8.2025 (cfr. stati matricolari versati in atti il 22.1.2025) o immessi in ruolo (così la ricorrente immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2020, cfr. Parte_9 stato matricolare di cui al doc. 9 della memoria difensiva) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione la carta docente per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1 per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per Parte_2 Pt_3
per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli
[...] Parte_4
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per per gli AA.SS. Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023, per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_8
2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020; per per gli AA.SS. Parte_9 Parte_10
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, Parte_12
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022, 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
pagina 6 di 10 della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Non può invece trovare accoglimento la domanda attorea spiegata con riferimento all'annualità
2018/2019.
È infatti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per tale anno CP_1 scolastico con riferimento a tutti i ricorrenti.
In effetti, come noto, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge
n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Di conseguenza, tenuto conto che il ricorso risulta notificato in data 11.6.2024, in mancanza di precedenti atti interruttivi, deve ritenersi prescritto il diritto per l'A.S. 2018/2019, diritto esercitabile fin dall'inizio dei rispettivi contratti a termine ossia il giorno 1.9.2018 per Pt_1
1.9.2018 per , 1.9.2018 per , 2.10.2018 per
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
1.9.2018 per 1.9.2018 per 1.9.2018 per , 1.9.2018 Parte_5 Parte_6 Parte_7
pagina 7 di 10 per , 1.9.2018 per , 1.9.2018 per 1.9.2018 per Parte_8 Parte_9 Parte_10
, 1.9.2018 per . Parte_12 Parte_13
Per contro non può prendersi a riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione della carta, stante il chiaro disposto dell'art 2935 c.c secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, a prescindere che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.
In tal senso si è pure espressa la Suprema Corte che dopo aver affermato “(..) Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n.
4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in CP_1 particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219).” ha chiarito, in punto di decorrenza, “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia
pagina 8 di 10 anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (cfr. in parte motiva Cass., Sez. Lav. 29961/2023).
Si aggiunge infine che il procuratore di parte ricorrente ha chiarito di non aver agito con riferimento all'A.S. 2023/2024 (cfr. verbale di udienza odierna).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei ricorrenti secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra
€ 5.201,00, ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli Parte_3 Parte_4 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_6
2022/2023; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_8 Parte_9 per gli aa.ss. 2019/2020; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_10
2022/2023, per per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad ottenere la carta Parte_13 docente per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di , CP_1 Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , detta carta docente per poterne fruire nel rispetto Parte_9 Parte_10 Parte_13 dei vincoli di legge;
pagina 9 di 10 - condanna il convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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