Sentenza 3 novembre 2017
Massime • 1
In tema di lesioni personali, anche una crisi ipertensiva può rientrare nella nozione di "malattia", purché comporti una significativa e pericolosa alterazione delle funzioni organiche.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
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(ultimo aggiornamento 8 maggio 2026) Il delitto di lesioni personali rappresenta una delle fattispecie più frequenti nella prassi giudiziaria. L'art. 582 c.p. punisce chi cagiona ad altri una malattia nel corpo o nella mente, ma dietro questa formula apparentemente semplice si nasconde una disciplina complessa, costruita dalla giurisprudenza attraverso il concetto di malattia, il tema del dolo, il rapporto con le percosse, le aggravanti, la procedibilità e i confini con altri reati violenti. In questa guida analizziamo la struttura del reato di lesioni personali, le principali questioni interpretative e gli orientamenti più rilevanti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di …
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La massima Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una tirata di capelli, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, dolore in regione occipitale …
Leggi di più… - 4. Lesioni personali: rientra nella nozione di malattia la crisi ipertensivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali, anche una crisi ipertensiva può rientrare nella nozione di malattia, purché comporti una significativa e pericolosa alterazione delle funzioni organiche (Cassazione penale , sez. V , 03/11/2017 , n. 54005). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 03/11/2017 , n. 54005 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24/02/2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Crotone, che aveva condannato M.L. per i reati di tentata violenza privata ai danni di M.F. (capo B), …
Leggi di più… - 5. Tirare i capelli: lesioni o percosse? (Cass. 33492/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2017, n. 54005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54005 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2017 |
Testo completo
54005-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 03/11/2017 Presidente - Sent. n. sez.2488 Gerardo Sabeone Antonio Settembre REGISTRO GENERALE N.12426/2017 Barbara Calaselice Angelo Caputo Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - - Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo D;
udito il difensore, Avv. Gennaro Ausiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24/02/2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Crotone, che aveva condannato IN LU per i reati di tentata violenza privata ai danni di IN SC (capo B), minaccia grave e lesioni personali ai danni di ZA SI e IN IA (capi C e D), per avere cercato di costringere il primo a rimettere la querela nei confronti del padre IN SA, e per avere minacciato le altre di un danno ingiusto, provocando crisi ipertensive.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione IN LU, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle persone offese: deduce che la Corte non abbia motivato adeguatamente sull'inattendibilità delle persone offese e sulle contraddizioni, e che l'assoluzione dal reato di porto di arma avrebbe dovuto condurre all'assoluzione anche dai reati di minaccia e lesioni, che sarebbero stati commessi con le armi;
in ordine alle lesioni, la crisi ipertensiva sarebbe dipesa solo dall'agitazione del momento, senza alcuna compromissione significativa delle funzioni dell'organismo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: la valutazione di congruità della pena è priva di motivazione, e non considera lo stato di incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Le censure proposte dal ricorrente con il primo motivo sono inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria ° illogica, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Sk 2 Oltre a sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, la doglianza proposta prescinde del tutto dal principio pacifico secondo cui le dichiarazioni della persona offesa cui non si - applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. possono - essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Al riguardo, la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla valutazione positiva di attendibilità e credibilità delle persone offese, richiamando non soltanto le dichiarazioni rese dalle stesse, ma altresì il riscontro emerso dai referti medici attestanti la crisi ipertensiva provocata nelle due donne dalla minaccia con la pistola;
quanto alla valutazione delle dichiarazioni, inoltre, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata le ha ritenute attendibili, reciprocamente riscontrate, e non compromesse da marginali contraddizioni concernenti la precisa ubicazione delle vittime all'interno dell'abitazione nel corso dell'irruzione. motivataL'assoluzione dai reati di detenzione e porto di arma da fuoco sulla base del mancato rinvenimento della pistola - non incide sulla prova dei reati di tentata violenza privata, minaccia grave e lesioni personali, atteso che l'affermazione di responsabilità è stata fondata, come già evidenziato, sulle dichiarazioni convergenti delle persone offese e sul riscontro fornito dai certificati medici. Quanto alla contestazione dell'entità della malattia, premesso che la nozione di "malattia" nella fattispecie di lesioni personali non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Lazzarino, Rv. 245378, in una fattispecie relativa a cefalea post-traumatica), la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto insindacabile, ha affermato che la crisi ipertensiva diagnosticata alle due persone offese aveva comportato una significativa e pericolosa alterazione delle funzioni organiche, come desumibile dall'accertata frequenza delle pulsazioni (90 battiti al minuto) e dalla prognosi di recupero (5 giorni). CR 3 1.2. Il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (1 anno di reclusione), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, di un modesto aumento per la continuazione e della diminuente per il rito prescelto, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del се 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), e che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), va evidenziato che la Corte territoriale ha motivato, seppur succintamente, la determinazione della pena, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, richiamando, quali indici fattuali, la concreta gravità dei fatti accertati e la personalità violenta manifestata dall'imputato, che aveva addirittura puntato la pistola contro le due persone offese, non riuscendo ad esplodere colpi a causa dell'inceppamento dell'arma.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. . 4 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 03/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Giuseppe Riccard Gerardo Sabeone Dar 30 RON 2017 IL FUND um 5