Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17663 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
6 63/ 02 1 7 AULA A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 13908//2000 Guglielmo Sciarelli Presidente Alberto Spanò - Consigliere Fernando Lupi 66 Rep. Cron. 41514 Corrado Guglielmucci 65 Pasquale Picone Relatore Ud.
2.10.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA 3840 sul ricorso proposto da UA RO, elettivamente domiciliata in Roma, via della Stazione di Monte Mario, n. 9, presso l'avv. Alessandra Gullo, difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
CO.NA.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante;
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 64 in data 5 maggio 2000 (R.G. 327/99); sentiti, nella pubblica udienza del 2.10.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'appello della Conas s.r.l. contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda di RO UA diretta all'annullamento per incapacità naturale delle dimissioni rassegnate il 2 maggio 1995 e all'accertamento della continuità del rapporto di lavoro. 4 Il Tribunale ha osservato che il Pretore aveva ritenuto che le dimissioni fossero state rassegnate da soggetto incapace di intendere e di volere al tempo di perfezione dell'atto negoziale sulla base della deposizione del medico curante della lavoratrice, il quale, peraltro, aveva riferito genericamente sui possibili effetti della sospensione non controllata di psicofarmaci, non certo sull'effettiva sussistenza di uno stato di incapacità naturale, né il tipo di patologia accertata (sindrome ansioso depressiva somatizzata anche con dermatite atopica, che aveva comportato terapia con psicofarmaci) era tale da comprovare la detta incapacità, incapacità che non poteva collegarsi neppure alla sospensione della terapia;
d'altra parte, il probabile prodursi di "esaltazione della modalità reattiva”, rendeva certo verosimile che la GU avesse ingigantito l'episodio del contrasto avuto con il datore di lavoro, ma le dimissioni non erano state rassegnate nell'immediatezza del fatto, essendo state presentate il giorno successivo, dettando nel pomeriggio del giorno stesso una lettera al marito, una volta rientrata nella propria abitazione;
2 né rilevava il ricovero successivo in ospedale per l'aggravamento dello stato depressivo, per una malattia, del resto, che non era di per sé causa di incapacità naturale. La cassazione della sentenza è chiesta da RO UA per un unico, complesso, motivo;
non si è costituita la società Conas. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con violazione ed erronea applicazione dell'art. 428 c.c. Si sostiene in diritto che il Tribunale non si è attenuto al consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione delle stesse tale da impedire la formazione di una volontà cosciente o da ostacolare una seria valutazione dei propri atti, ancorché per fattori che non si identifichino in una tipica infermità mentale o in una precisa forma patologica. Si assume che di tale menomazione il Tribunale non avrebbe potuto dubitare in relazione al complesso delle circostanze accertate nel primo grado del giudizio (e ritenute dal Pretore tali da comprovare l'incapacità naturale), e precisamente la patologia in atto, la cessazione senza controllo medico della terapia di sostegno psichiatrico, e il particolare indebolimento della sfera cognitiva e volitiva, dovuto anche al comportamento del datore di lavoro, che aveva rifiutato il mutamento delle modalità di esecuzione della prestazione richiesto dalla lavoratrice, come confermato dalla deposizione del teste dott. Vincenzo Maggiulli, medico psichiatra della Usl. 3 Si pone in evidenza, in particolare, la contraddizione logica nella quale sarebbe incorso il Tribunale nel riconoscere, da un lato, che l'assunzione di psicofarmaci determina l'abbassamento delle facoltà di concentrazione e che la loro sospensione può produrre irritabilità, impulsività ed esaltazione delle modalità reattive, e nell'escludere, dall'altro, che vi fosse menomazione delle facoltà intellettive, conclusione fondata altresì sul rilievo del tutto incongruo che la reazione non era stata immediata, mentre in realtà le dimissioni era state scritte subito dopo il ritorno a casa, in piena contiguità con l'episodio avvertito come contrasto con il datore di lavoro, e consegnate il giorno successivo. Si aggiunge, infine, che andava attentamente valutato anche il successivo ricovero ospedaliero, dal quale si evinceva l'aggravamento dello stato depressivo e, dunque, elementi utili per ricostruire la condizione in cui versava la lavoratrice al momento delle dimissioni. La Corte giudica il ricorso fondato. Il convincimento del giudice di merito, circa l'esistenza o no dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale chiede l'annullamento a norma dell'art. 428 cod. civ., costituisce un apprezzamento di fatto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente dai vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360, n. 5., cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 ottobre 1997, n. 10505). Nella fattispecie si riscontra il vizio di motivazione insufficiente e illogica che conduce alla cassazione della sentenza perché, in altro giudizio, si proceda ad un nuovo, corretto, apprezzamento del fatto. I vizi della motivazione si individuano alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, ai fini dell'invalidità di un 4 negozio per incapacità naturale a norma dell'art. 428 cod. civ., non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico atto a menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, impedendo o ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà (cfr., da ultimo, Cass. 28 marzo 2002, n. 4539) Come esattamente deduce la ricorrente, il Tribunale si è sostanzialmente discostato dal suddetto principio, dal momento che sembra presupporre la necessità di uno stato di malattia tale da annullare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche. Poiché, invece, doveva accertarsi soltanto la sussistenza di un perturbamento psichico idoneo a menomare in maniera grave le capacità intellettive e volitive, la motivazione di rigetto della domanda di annullamento del negozio pregiudizievole (quale deve essere considerato il recesso del lavoratore subordinato) risulta affetta dai denunciati vizi di insufficienza e contraddittorietà. Principalmente, non è argomentata in modo sufficiente la decisa esclusione che la condizione patologica da cui, pacificamente, era affetta la ricorrente (la cui gravità era indispensabile valutare anche con riferimento al ricovero ospedaliero successivo alle dimissioni), unitamente ai possibili effetti della sospensione non controllata di psico-farmaci, non poteva incidere in modo significativo sulla sfera intellettiva e volitiva. La circostanza, infatti, richiedeva gli opportuni approfondimenti, e le riscontrate insufficienze della prova espletata in prima grado avrebbe consigliato di avvalersi eventualmente dell'ausilio di un consulente tecnico. 5 Profili di illogicità presenta, inoltre, la motivazione, nella parte in cui ammette la possibilità che sussistesse uno stato di esaltazione delle modalità reattive, ma, da una parte, implicitamente esclude, prescindendo da una verifica della sua intensità, che potesse avere incidenza sulla capacità di intendere e di volere;
dall'altra, tale incidenza nega in concreto perché la reazione (cioè le dimissioni) non era stata immediata. La prima affermazione non è coerente con la possibilità che sia stata compromessa la capacità di apprezzare convenientemente la natura e gli effetti del negozio posto in essere;
la seconda accoglie una nozione di immediatezza ingiustificatamente restrittiva, omettendo di approfondire le circostanze del caso concreto. Il giudice del rinvio provvederà anche a regola le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002 Тадим сай Il Consigliere estensore Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Anglicku I will REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 PRIEA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria aggi, 11DIC 2002 CANCELLE IL CANCELLIERE ва в 0 2