Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La nozione di "malattia" nella fattispecie di lesioni personali non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa a cefalea post-traumatica).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2009, n. 40428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40428 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/06/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1264
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010157/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA EF, N. IL 03/12/1973;
2) ZA NU, N. IL 07/06/1982;
3) IA NA, N. IL 04/04/1962;
avverso SENTENZA del 12/01/2009 GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IZZO G., che udito il difensore Avv.to PUCCIO Francesco per tutti. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione AP UN, RI NU e RI TE avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria in data 12 gennaio 2009 con la quale sono state condannate alle pene di giustizia in ordine ai reati di ingiuria, minacce e lesioni personali volontarie in concorsa in danno di EO NN, fatto del 3 agosto 2006.
Le ricorrenti sono state ritenute responsabili di una aggressione alla torneo, sorpresa per strada e apostrofata come "puttana" oltre che raggiunta da minacce e colpi alla testa, il tutto ad opera di tre persone a lei fino a quel momento sconosciute. A conferma delle affermazioni della persona offesa era stata acquisita anche la deposizione di RI LO - marito della AP e padre delle RI - il quale aveva assistito ai fatti, essendo egli invece, in rapporti di conoscenza con la EO.
Deducono:
1) il vizio di motivazione sulla documentazione prodotta dalla difesa della AP, attestante che la imputata, all'ora dei fatti, si trovava sul luogo di lavoro;
il con seguente vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa e del teste RI;
2) la erronea applicazione della legge penale (art. 582 c.p.) non integrando la nozione di "malattia", il rilievo della cefalea post- traumatica e dell'ansia reattiva di cui alla certificazione medica riguardante la persona offesa;
3) il vizio di motivazione sulle modalità di determinazione della pena in relazione al reato continuato ascritto alle ricorrenti. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo se ne rileva la infondatezza. Questa Corte ha più volte affermato che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Rv. 233187).
Nella specie il giudice ha posto a fondamento della decisione di responsabilità le collimanti dichiarazioni della persona offesa e del teste RI LO, deposizioni dalle quali si ricavava che i soggetti che portarono l'aggressione furono tre e identificati nelle odierne ricorrenti, viste personalmente dal loro stretto congiunto.
Il dato documentale rappresentato dal foglio di presenza della AP sul luogo di lavoro deve dunque ritenersi implicitamente svalutato come elemento di prova posto che il suo contenuto formale (attestazione dell'orario di entrata e di quello di fine lavoro della AP nella giornata del 3 agosto) è oggettivamente incompatibile con il materiale probatorio accreditato e del resto costituisce prova mancante del carattere della decisività essendo possibile anche per il dipendente pubblico in servizio godere di pause e assenze dal luogo di lavoro, sia giustificate che ingiustificate.
Il secondo motivo è infondato.
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Rv. 239541).
È stato ritenuto riconducibile alla nozione di "malattia" ai sensi dell'art. 582 cod. pen. e, pertanto, integra l'elemento oggettivo del reato di lesione personale, ad esempio, il trauma contusivo che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo tale da richiedere un processo terapeutico, con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche (Rv. 241343).
Tale principio è quello che risulta applicato dal giudice del merito il quale ha ritenuto provata la lesione rappresentata da cefalea post- traumatica ossia dalla patologia che presenta connotazione dolorosa ed ha carattere funzionale poiché può determinare un complesso di sintomi cognitivi/comportamentali e disturbi della vigilanza, essendo determinata dal modesto trauma cranico subito dalla persona offesa. Questa invero ha testimoniato di essere stata picchiata sulla testa ripetutamente.
Il terzo motivo è pure infondato.
Osserva, invero, la giurisprudenza di questa Corte che la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, ne' una nullità specifica della sentenza di condanna, sicché, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale (Rv. 242867). Nella specie, tuttavia, alla mancanza di motivazione va opposto il rilievo dell'assenza di un interesse concreto al motivo di gravame tenuto conto che il reato più grave - da individuarsi in astratto nella sede della cognizione a differenza di quanto accade in sede di esecuzione (Rv. 242198), è quello di lesioni personali, rispetto al quale la pena base è stata determinata in misura addirittura inferiore al limite edittale di 516,00 Euro (400,00 Euro) mentre la pena per il reato continuato, complessivamente, è stata fissata in misura assolutamente prossima al minimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009