Articolo 336 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 335Articolo 337
Versione
6 maggio 1952
Art. 336.
(Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri)

L'atto di nazionalita' o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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