Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato.
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L'immigrazione irregolare via mare e la triade soggettiva “soccorritori-trafficanti -migranti”[1] La recente fenomenologia dell'immigrazione irregolare via mare, caratterizzata da una deliberata segmentazione dell'iter di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato italiano, pone questioni giuridiche indubbiamente complesse, che attengono ai profili di rilevanza penale della condotta dei soccorritori e, soprattutto, dei trafficanti e dei migranti. Le pronunce che “rispolverano” lo schema dogmatico dell'autore mediato per ritenere sussistente la giurisdizione italiana in riferimento alle condotte poste in essere dai trafficanti, nonché quelle sentenze che, in direzione per certi …
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
03644-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26 10 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. OY/2744 Dott. DOMENICO GALLO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - N. 20204 2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: OS GI IA N. IL 25/09/1959 inoltre: OS GI IA N. IL 25/09/1959 DALL'OLIO MONICA N. IL 21/07/1976 avverso la sentenza n. 883/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO GALLI che ha concluso per l'annullements sente zinvio il resto di cui all'art. 479 califespecte estinto per prescrizione, per l'annullamento sente civic Welle statuizione civili in feroce di ficliani fictiona e l'inammisibilità dei ricos. usiti for le poti civili, l'ev. Bon o per is frem, l'aw. EL per decondi, l'av. Spuletinie l'avv. Melchionne per le Becnardini, & avr Piergentule Pizomallo per CI House & MA Maze IAs. ни che si sono rif itat. alle conclusions scritte dccedendo il ripetto ai zicoth la L'olio cheyolite l'avr. Seme Conti e l'ov Afro Maisto isfor SI & flaw. Filifi firmered Udite, per la parte civile, l'Avy boxen chiesto l'accopliments лес чісоц RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Roma del 3/2/2013 veniva riconosciuta la penale responsabilità di SI IO RI e L'OL NI in ordine al delitto di circonvenzione di incapace continuata, ai danni di LD RR, avente ad oggetto una serie di atti a contenuto dispositivo posti in essere da questo, in età avanzata ed in condizioni di deficienza psichica (capo a), e del reato di falso in atto pubblico, con riferimento alla nomina del SI quale procuratore generale del LD, da quest'ultimo effettuata con atto per notaio Garofalo che ne attestava l'integrità mentale (capo b); il solo SI veniva altresì riconosciuto colpevole del delitto di calunnia ai danni della suora ND LU e del brigadiere dei carabinieri RA IO (capo c), nonché del delitto di sostituzione di persona aggravata, con riferimento ad una lettera, inviata a nome del LD, recante la falsa firma di questo e contenente doglianze sull'operato dei carabinieri (capo d). Il SI e la L'OL venivano, pertanto, condannati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Queste, in estrema sintesi, le vicende oggetto della sentenza, che si collocano negli ultimi mesi di vita di ON RR LD (classe 1923), prelato di fama deceduto il 20/9/2008 ed all'epoca dei fatti abitante in un appartamento sito in Roma, alla via Pio IV n. 74, sito nello stesso stabile ove abitava anche la madre del riocorrente SI IO RI e nel quale questo aveva il suo studio legale: Le prime anomalie venivano rilevate da suor LU ND, persona che conosceva il LD da un ventennio ed aveva avuto con lui una lunga collaborazione a stretto contatto per la pubblicazione di numerosi libri fino al 2004, quando i diversi impegni li avevano allontanati, pur restando frequenti i contatti, anche presso la sede della congregazione di appartenenza. UO LU, infatti, sin DAagosto 2007 preoccupata del lungo silenzio del LD, dopo aver invano a lungo cercato di contattare per telefono il monsignore, il 7 febbraio 2008 si recava presso l'abitazione di questo, ma l'ingresso in un primo momento non le veniva consentito dalla badante del prelato, se non previa autorizzazione dell'avv. SI, persona che la suora non aveva mai conosciuto, e che sopraggiungeva poco dopo, dapprima cercando di impedirle l'ingresso, e poi cedendo alle sue insistenze, ma consentendole soltanto di vedere il monsignore qualche attimo, a letto, pallido ed apparentemente debilitato. La suora tornava dal LD la domenica successiva, con una consorella, ma anche in tale occasione le veniva consentito l'accesso solo dopo una lunga attesa e previa autorizzazione del SI, presentatosi insieme alla moglie, L'OL NI. La suora, così, riusciva ad incontrare il monsignore solo dopo essere stata oggetto di rimproveri di voler approfittare di questo, tanto che il LD inizialmente con voce flebile ripeteva le medesime frasi profferite dai coniugi ("via il convento, via le suore"), ma poi, dopo aver riconosciuto suor LU, insieme a questa ed alla consorella aveva trascorso momenti sereni. In seguito, i carabinieri della stazione di Porta Cavalleggeri ricevevano richieste di intervento prima dalla badessa del convento di Montefalco, e poi dalla stessa suor LU, entrambe preoccupate delle condizioni di salute del LD, che la suora non riusciva più ad incontrare, ed anche il comandante della stazione, mar.llo Friano, non riusciva ad entrare nell'abitazione del predetto, pur suonando ripetutamente al citofono, perché non riceveva risposta. Il mar.llo Fiano inviava, allora, presso tale abitazione il brig. RA, insieme a suor ND, il 13 febbraio 2008, per verificare le condizioni del monsignore, ed i due, dopo aver a lungo suonato al citofono senza ricevere risposta, si rivolgevano allo studio dell'avv. SI, al piano seminterrato dello stabile. Anche in questa occasione si constatavano le resistenze del ricorrente che dapprima rifiutava di aprire la porta nonostante il brigadiere si fosse qualificato, quindi telefonava alla stazione dei carabinieri per avere conto delle ragioni della visita, inveiva contro i visitatori minacciando il brigadiere ("questa cosa non finisce qua, le farò vedere cosa le succederà"), ed anche la L'OL, sopraggiunta, umiliava la suora accusandola di indegnità e di essere interessata solo al denaro. E' altresì emerso dalle dichiarazioni del brigadiere che nell'occasione il monsignore veniva svegliato di soprassalto al grido "monsignore, monsignore, ci sono le suore, ci sono le suore e i carabinieri" ed al momento dell'incontro del militare con il prelato l'avv. SI diceva ad alta voce "ecco il brigadiere, adesso le fa l'esame psichiatrico, vuol vedere se lei è pazzo". Inizialmente anche il LD dichiarava di non voler vedere suore, ma poi colloquio si svolgeva anche questa volta in modo sereno e tranquillo, tanto che lo stesso invitava anche il brigadiere a L tornare a pranzo a casa sua. In altra occasione il brig. RA accompagnava presso l'abitazione del LD suor LU ed alcuni familiari del monsignore, essendosi reso necessario il suo intervento per le resistenze opposte dal SI, e si era poi allontanato quando l'atmosfera si era distesa. Altro incontro tra il BL e suor ND, accompagnata questa volta dal maresciallo EP, si verificava nel maggio 2008, sempre con analoghe modalità, e nell'occasione il prelato, dopo aver riconosciuto la suora, manifestava la sua gioia nell'incontrarla di nuovo, e nel contempo il suo stupore nel leggere una diffida 2 inviata a suo nome alla suora, che negava di averle inviato, pur riconoscendo la sua sottoscrizione. La ND incontrava, così, l'ultima volta il monsignore circa sette giorni prima della sua morte, avvenuta il 20/9/2008, ed in dibattimento le dichiarazioni della suora e del brigadiere, ritenute dai giudici di merito convergenti tra loro ed anche con le risultanze delle consulenze tecniche, hanno descritto il LD come fortemente debilitato sin dal primo incontro, incline a ripetere meccanicamente le frasi che gli venivano dette dai ricorrenti (via le suore, via il convento"), e con evidenti difficoltà di memoria e di concentrazione, che gli facevano perdere il filo del discorso e non gli consentivano di ricordare nulla delle persone che si erano a lui presentate. Nel frattempo, peraltro, dopo la prima visita del 13 febbraio 2008, era pervenuta ai carabinieri una diffida nei confronti di suor LU, con data 14 febbraio 2008 con la quale il monsignore manifestava disagio per le visite asseritamente impostegli dalla suora e la diffidava ad astenersi dal ripetere tali "molesti e lesivi comportamenti". Altra diffida nei confronti della suora era pervenuta ai carabinieri il 9 giugno successivo, ed in questa si faceva riferimento, invece alla visita effettuata dalla religiosa il precedente 29 maggio con il mar.llo EP;
anche con tale atto veniva manifestato il profondo fastidio asseritamente provato dal monsignore per le "moleste intrusioni” della suora. Pochi giorni dopo, il LD depositava presso la Procura della Repubblica di Roma una denuncia nei confronti della ND, aggiungendo altri particolari in ordine ai fatti di cui alla prima diffida inviata pochi giorni dopo gli stessi e sostenendo, con affermazioni riconosciute false dai giudici di merito, che la religiosa avrebbe lasciato messaggi molesti sulla sua segreteria telefonica, e che, in particolare, si era trattenuta nella sua abitazione contro la sua volontà ed aveva tentato di f fargli sottoscrivere un atto il cui contenuto era "forse un contratto di lavoro" ma che egli evidentemente non conosceva perché aveva rifiutato "non solo di firmare ma anche di leggere". Veniva così aperto procedimento penale nei confronti della suora, successivamente archiviato (nonostante l'opposizione alla richiesta del pubblico ministero presentata dal LD a mezzo del suo difensore) dal giudice per le indagini preliminari con decreto che escludeva sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo dei reati ipotizzati. Altra denuncia veniva depositata il 15/9/2008, pochi giorni prima della morte del monsignore, da altro suo difensore, l'avv. Antonella AN, che l'ispettore di polizia che ha ricevuto l'atto ha riferito essersi presentata 3 accompagnata DAavv. SI, che aveva esposto invece personalmente il contenuto dell'atto, che attribuiva la brigadiere inopportune ed illegittime perquisizioni che gli avrebbero cagionato anche un malore. Su tali fatti si è fondato il riconoscimento della penale responsabilità del SI e della L'OL in ordine ai reati loro ascritti, anche alla luce delle consulenze tecniche espletate e delle dichiarazioni dei consulenti nonché, quanto al delitto di cui al capo a), al rinvenimento di una pluralità di atti di disposizione patrimoniale effettati dal LD e tali da comportare l'acquisizione, per i predetti ricorrenti, dell'immobile di via Pio IV in Roma, dinanzi menzionato, e dell'ingente somma di denaro di circa due milioni di euro. Si tratta della sottoscrizione in data 2/8/2007 di un atto di costituzione di una società della quale la DAOL risultava intestataria di quote ed amministratore unico;
una procura generale rilasciata il 30/7/2007 in favore del SI, da questa utilizzata per plurimi atti di disposizione del patrimonio del monsignore;
un testamento olografo che annullava le precedenti disposizioni testamentarie e prevedeva la costituzione di un fondo con nomina del SI quale esecutore testamentario, ed una successiva disposizione testamentaria olografa in data 23/8/2007, integrativa della precedente, che lasciava l'intero patrimonio alla fondazione "LD mons. RR", confermando la nomina del SI quale esecutore testamentario, ed infine l'emissione di numerosi assegni sul conto intestato al LD a mezzo dei quali l'intera provvista di tale conto di fatto veniva trasferita su conti bancari riconosciuti nella disponibilità del ricorrente.
2. Avverso la pronuncia del tribunale di Roma proponevano appello la parte civile RA IO, in relazione all'assoluzione delle coimputate AN e NN dal reato di calunnia, e gli imputati, invece, in relazione al giudizio di responsabilità pronunciato nei loro confronti e, con sentenza in data 28/9/2015, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione delle condotte di cui all'art. 643 cod. pen. anteriori al marzo 2008 contestate agli imputati e, previa concessione al SI delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato le pene inflitte in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando gli imputati al risarcimento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma che il SI e la L'OL, a mezzo dei rispettivi difensori.
4. Il Procuratore Generale con motivo unico lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze 4 attenuanti generiche al SI, deducendo che questa è stata giustificata in sentenza solo con la semplicistica dizione "in relazione alla sua incensuratezza".
5. Il SI, a mezzo dell'avv. Alessandro Cassiani, con otto motivi di impugnazione (indicati con il numero di nove, ma per evidente refuso privi del quinto) deduce:
5.1. Con i primi due motivi la violazione degli artt. 392 e 512 cod. proc. pen. rispettivamente, la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla e, riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dalla persona offesa mons. RR LD, poi deceduta, senza essersi proceduto ad incidente probatorio nonostante, ad avviso del ricorrente, fosse prevedibile l'irripetibilità delle dichiarazioni medesime. Si lamenta, in particolare, con il secondo motivo che, qualora si fosse ritenuto il decadimento cognitivo del LD di grado lieve, questo avrebbe dovuto essere ritenuto anche cosciente e capace di curare i propri interessi, e qualora, invece, lo si fosse ritenuto affetto da grave e progressiva forma di decadimento delle funzioni cognitive, avrebbe dovuto ritenersi prevedibile che da lì a poco non sarebbe stato in grado di rendere un'adeguata testimonianza.
5.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, indicata come meramente apparente, con riferimento alla "circonvenibilità", intesa come "capacità di resistere" all'azione suggestiva, assumendo il ricorrente che il consulente dr. CR si sarebbe limitato ad una petizione di principio in ordine alla manipolabilità del LD senza spiegare, al pari degli altri consulenti, gli elementi da cui aveva tratto tale valutazione, ed infine che l'elemento della circonvenibilità sarebbe stato desunto esclusivamente dai deficit cognitivi del LD.
5.3. L'illogicità della motivazione viene dedotta anche con il quarto motivo di impugnazione, con riferimento alla contestata ipotesi di falso di cui al capo B), per essere stato dato credito al notaio Garofalo, assolto dal reato ascrittogli, L quando questo ha riferito essere stata data lettura dell'atto al LD, dopo che gli era stato spiegato il significato della procura che stava conferendo al SI, e per essere stata ritenuta l'incapacità del LD pur dandosi atto che il 19/7/2007 l'avv. Gregorio si era recata a casa del monsignore per accompagnarlo dal notaio per fare testamento in favore del domestico, in relazione al quale lo stesso era evidentemente capace.
5.4. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa e sentenza in ordine al reato di cui al'art. 479 cod. pen., per essersi introdotta solo con la motivazione di appello l'innovazione della 5 "induzione in errore" del notaio da parte del SI, sicché si deduce non corrispondere l'imputazione ex art. 48 cod. pen. a quella contestata come ascrivibile ex artt. 110 e 479 cod. pen.
5.5. Viene dedotta altresì l'inesistenza della motivazione in ordine al delitto di cui al capo D), nonostante le esplicite contestazioni rivolte con l'atto di appello alla pronuncia di primo grado in ordine anche a tale reato.
5.6. Con il settimo motivo di impugnazione si deducono vizi di motivazione con riferimento all'ipotesi di calunnia di cui al capo c), che si assume fondata unicamente sui ricordi del LD, ritenuti in sentenza confusi e nebulosi, e quindi inattendibili, ed altresì con riferimento a quanto rilevato specificamente nell'atto di appello sull'inesistenza della coscienza e volontà di accusare qualcuno "pur sapendolo innocente".
5.7. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, ed in particolare per avere la Corte territoriale ritenuto apoditticamente grave la condotta del SI, nel negargli la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e nella determinazione della pena, e per avere poi la sentenza ritenuto tale condotta causa di rilevante danno economico senza quantificarlo.
5.8. Con motivi aggiunti presentati DAavv. Afro Maisto, il SI contesta la configurazione del delitto di falso in atto pubblico: a) non essendo destinato l'atto per notaio Garofalo a provare la verità in relazione alla capacità delle parti, mero giudizio presupposto dell'atto ma non fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuto;
b) difettando qualsiasi motivazione in ordine all'attività di induzione in errore posta in essere dal SI, al quale si addebita solo di aver "celato" al notaio l'incapacità del LD.
6. Con ricorso presentato a mezzo dell'avv. Giunchedi L'OL NI deduce:
6.1. La mancata assunzione di una prova decisiva, e relativo vizio di motivazione sul punto, con riferimento al rigetto della richiesta di disporre perizia grafologica per accertare la capacità di intendere e di volere o la debolezza psichica del LD.
6.2. L'erronea interpretazione dell'art. 643 cod. pen. ed il vizio di motivazione sul punto, assumendo la ricorrente che difetterebbe la prova dell'incapacità del LD di opporre resistenza a suggestioni e pressioni altrui in dipendenza di una situazione di debolezza psicologica, e contestandosi nel ricorso come meramente apparenti e manifestamente illogiche le motivazioni sul punto, con richiami per relationem alla sentenza di prime cure. Si contestano, in 6 particolare, le argomentazioni della Corte che non avrebbe valutato né le censure volte a contestare la mancanza di approfondimento in ordine alla capacità di resistere a pressioni altrui, né il riferimento al rapporto affettivo tra il LD ed il SI, tale da non consentire di ritenere superato ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità della L'OL.
6.3. Anche quest'ultima deduce, infine, il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
7. Con atto pervenuto in data 27/9/2016 una delle parti civili, UL GI, ha dichiarato di rinunciare alla costituzione di parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi dei diversi ricorsi sono privi di fondamento, ma deve constatarsi l'intervenuta prescrizione dei delitti di circonvenzione di incapace, calunnia e sostituzione di persona.
1. Sono infondati, in particolare, i primi due motivi di impugnazione dedotti dal SI, e l'ultimo di quelli dedotti dalla L'OL, con i quali si lamentano la violazione di legge ed asseriti vizi di motivazione in ordine all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa al pubblico ministero, acquisite dal primo giudice ex art. 512 cod. proc. pen. La doglianza secondo cui le predette dichiarazioni erano inutilizzabili in quanto il pubblico ministero avrebbe dovuto assumere la testimonianza del monsignore con incidente probatorio, dovendosi ritenere prevedibile che la persona offesa sarebbe stata impossibilitata ad essere esaminata nel contraddittorio in dibattimento, infatti, è stata disattesa dalla sentenza impugnata con argomentazioni prive di vizi logici: la Corte, infatti, ha rilevato che al momento in cui il LD rendeva dichiarazioni al pubblico ministero non sussistevano elementi concreti che rendessero prevedibile l'impossibilità di ripetere tali dichiarazioni, in quanto il LD sul piano fisico non presentava problematiche particolari e specifiche, quantomeno note al'ufficio. Quanto alle condizioni del LD sul piano psichico, la Corte ha mostrato di riconoscere una stabilità del quadro psichico della persona offesa, pur connotato dalle gravi carenze di tipo cognitivo manifestate anche dinanzi al pubblico ministero e comunque tale da non impedire il regolare espletamento dell'atto istruttorio, e nessun vizio logico può riconoscersi in tale argomentazione anche alla luce del rilievo che, poi, non è certo stato il deterioramento delle condizioni psichiche del ricorrente ad impedire l'esame dibattimentale del predetto teste, bensì la sua imprevedibile morte. 7 2. Prive di fondamento sono anche le doglianze espresse nei ricorsi sia del SI che della L'OL in ordine ai contestati limiti cognitivi del LD all'epoca dei fatti ed al riconoscimento della circonvenibilità dello stesso. Premesso che si è correttamente osservato che era stato lo stesso SI ad avviare un procedimento per truffa e circonvenzione di incapace ai danni del mons. LD, presentando denuncia nei confronti di terzi, deve rilevarsi come senza vizi logici si sia osservato nella sentenza impugnata che la circonvenibilità della persona offesa è emersa da una pluralità di convergenti dichiarazioni di diversi consulenti tecnici. Non si tratta solo, pertanto, delle dichiarazioni del dr. CR, consulente nominato dal pubblico ministero nel presente procedimento, che ha visitato la persona offesa nel marzo del 2008, ma anche di quelle del dr. Marasco, che ha ricevuto l'incarico dal pubblico ministero nel già menzionato procedimento avviato a seguito della denuncia sporta dallo stesso SI nei confronti di terzi e che ha visitato il prelato nel dicembre 2007, nonché delle dichiarazioni rese dal dr. Ferracuti e dal dr. Roma. Il primo, officiato dallo stesso SI nel procedimento nel quale l'odierno ricorrente assumeva che il LD fosse stato raggirato da altri, ebbe ad incontrarlo nel luglio 2007, all'epoca della redazione del testamento di cui al capo a), ed il secondo, specialista che nello stresso procedimento ebbe a sottoporre il monsignore a valutazione psicologica, anche a base di test, in data 1/9/2007. In primo luogo deve, infatti, rilevarsi che le valutazioni tecnico scientifiche dei predetti professionisti sono pienamente utilizzabili nel presente procedimento, essendo evidente che in tema di prova testimoniale il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Rv. 264444). Tanto premesso, va rilevato che senza vizi logici la sentenza impugnata ha riconosciuto come tali argomentazioni tecnico scientifiche siano convergenti nell'indicare non solo il decadimento psichico del LD all'epoca dei fatti per cui si procede, ma anche le sue condizioni di smemoratezza e confusione e la constatazione che lo stesso era "privo di capacità critica e di giudizio", tanto da non essere in condizione di riferire nemmeno se alcuno avesse venduto il suo appartamento, e nemmeno quale fosse il valore di questo. Non solo sulla base di un'astratta valutazione dei limiti cognitivi del prelato, pertanto, ma anche in virtù della considerazione delle specificità del caso, tutti i predetti consulenti sono stati convergenti nel riconoscere la condizione di facile 8 manipolabiolità in cui versava la persona offesa, le cui menomazioni delle facoltà di discernimento e di determinazione sono state congruamente valutate tali da rendere possibile l'intervento suggestivo da parte di terzi. Si tratta, peraltro, di valutazioni che la Corte territoriale ha rilevato riscontrate anche da una molteplicità testimonianze acquisite in relazione ad una pluralità di episodi, tra le quali è stata indicata come significativa quella del maggiore dei carabinieri De Pascalis, recatosi a casa della persona offesa insieme al dr. CR, ma anche molteplici altre, prime tra tutte le deposizioni che hanno consentito di ricostruire un altro episodio del 19/7/2007, allorché l'avvocato Cordelia Gregorio, recatasi presso l'abitazione del LD per per accompagnarlo presso un notaio per la redazione di un testamento in favore di นก domestico cingalese che lo aveva accudito per molti anni, veniva furiosamente allontanata dal ricorrente SI, che la costringeva a scendere DAautovettura, ed alcuni giorni dopo l'avv. Gregorio riceveva una lettera a firma del LD con la quale questo le revocava ogni incarico, episodio in relazione al quale il SI aveva denunciato tale legale per circonvenzione di incapace, tanto da dare origine ad un procedimento penale, poi archiviato. Nessun vizio logico o giuridico, pertanto, può ravvisarsi nella valutazione dei giudici di merito secondo cui nel caso di specie sono stati dimostrati gli elementi richiesti per la configurazione del reato contestato, ed in particolare un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che questo aveva la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che questa si trovava, per situazioni approfonditamente verificate e riscontrate, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica (cfr. sez. 5, n. 29003 del 16/04/2012, Rv. 253311). Anche in relazione alla doglianza inerenti la motivazione del riconoscimento della penale responsabilità della L'OL deve ritenersi privo di vizi logici il percorso argomentativo che ha riconosciuto un'attiva e consapevole partecipazione alla perpetrazione del reato nella condotta di tale ricorrente, che partecipava in prima L persona alla costituzione della società beneficiaria di atti di disposizione ed all'acquisto dell'appartamento del prelato, di cui le erano ben presenti le condizioni psichiche, alla luce delle condotte riferite anche dai testimoni in occasione degli incontri dinanzi riferiti.
3. Il riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della completezza del materiale probatorio acquisito in primo grado rende, peraltro, incensurabile in questa sede la valutazione con la quale la stessa non ha accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire consulenza grafologica finalizzata non 9 alla verifica dell'autenticità della firma del testamento olografo, fuori discussione, bensì alla verifica delle condizioni psichiche del LD. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, infatti, in virtù della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820).
4.1. Con riferimento al delitto di cui al capo B), deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza dei motivi aggiunti con i quali la difesa del SI contesta la qualificazione giuridica del fatto, assumendo che l'atto per notaio Garofalo non sarebbe destinato a provare la verità in relazione alla capacità delle parti, mero giudizio presupposto dell'atto ma non fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuto. L'atto pubblico, invero, fa fede sino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o delle dichiarazioni ricevute, ed in particolare il notaio attesta che ha predisposto l'atto in cui ha trasfuso un negozio giuridico, l'ha letto alle parti negozianti, queste l'hanno confermato e sottoscritto. Pertanto, certa la loro capacità giuridica, non ne attesta quella naturale, per la quale occorre il medico, ma solo e proprio che ciascun sottoscrivente ha inteso il tenore dell'atto e lo ha fatto proprio. E, se ha ricevuto sottoscrizione da chi non ha inteso, attesta un fatto non vero: la conferma avanti lui notaio, di quanto ha scritto e letto. Di qui l'inevitabile qualificazione del falso come aggravato, posto che ogni attestazione di fatto proprio o altri nell'atto fa fede sino a querela di falso (così sez. 5, n. 43391 del 10/10/2008, Rv. 242702).
4.2. Del tutto prive di fondamento, inoltre, sono anche le censure inerenti la pretesa contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all'assoluzione del notaio, dr. Garofalo, dal delitto di cui al capo B), a fronte del riconoscimento della penale responsabilità dei ricorrenti, attesa la diversità delle posizioni ben evidenziate nella sentenza impugnata, laddove questa ha rilevato la brevità del colloquio della persona offesa con il notaio, a fronte dell'assidua frequentazione che, invece, i ricorrenti avevano con il LD, così come emerge diversa, dalla sentenza, la posizione dell'avv. Gregorio, comunque oggetto di valutazioni in altro procedimento archiviato, né può ritenersi, come si assume nei motivi aggiunti, che la Corte non abbia in alcun modo descritto l'attività di induzione in errore attribuita al SI, emergendo questa con chiarezza, nella sentenza, che il ricorrente ha celato al notaio l'incapacità del 10 monsignore, a lui nota in virtù dell'assidua frequentazione, allorché egli stesso ha condotto il LD al cospetto del notaio, così accreditando la regolarità della situazione.
4.3. Come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che il Collegio condivide, peraltro, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen. (sez. F., n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256577). La responsabilità dell'autore mediato, prevista DAart. 48 c.p., invero, esula dalla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., raffigurando una responsabilità dell'autore mediato, ma non vi è dubbio che questo realizzi un particolare e qualificato comportamento di induzione alla commissione dell'illecito, il quale è del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula dell'art. 110 cod. pen., originariamente contestata nel caso di specie. Pertanto, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta DAimputazione e quella sottesa dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato, mentre la lesione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice (sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Rv. 235010).
5. Prive di fondamento sono anche le doglianze difensive in ordine al percorso motivazionale inerente il delitto di calunnia di cui al capo C) e quello di sostituzione di persona di cui al capo D). Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato, senza vizi logici o giuridici, le ragioni che l'hanno indotta a riconoscere come provata la coscienza e volontà del SI di accusare le persone offese ND e RA pur sapendole innocenti, avendo desunto da quanto riferito non solo dalle stesse persone offese, ma anche dal mar.llo EP e dagli altri militari dell'Arma gli elementi che hanno indotto a riconoscere nella condotta del ricorrente un attacco determinato e consapevole a coloro che, al contatto con il LD, avrebbero potuto far fallire il piano criminoso, ed ha indicato come rientranti in tale attacco anche le lettere di cui al capo d), con la falsa sottoscrizione del monsignore, con le doglianze in ordine all'operato della Stazione dei Carabinieri "Roma Cavalleggeri", sicché deve ritenersi quantomeno implicito il riconoscimento dell'attribuzione al SI della paternità delle missive, a firma falsa del LD, volte ad ostacolare le indagini dei militari di quella Stazione di carabinieri.
6. Sono inammissibili, invece, le censure avanzate nell'interesse del SI in 11 ordine al trattamento sanzionatorio (peraltro, per quanto si dirà, per la maggior parte dei reati ormai superate dalla prescrizione nel frattempo maturata) atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed al giudizio di comparazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre.
7. In relazione al delitto di cui al capo B), l'unico per la sua pena edittale non prescritto benché commesso il 30 luglio 2007, deve ritenersi infondato anche il ricorso con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma deduce l'illegittimità della concessione delle circostanze attenuanti generiche al SI, in quanto giustificata solo in relazione alla sua incensuratezza: la disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. 23/5/2008 n. 92, conv. in L. 24/7/2008 n. 125, infatti, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (sez. 1, n. 23014 del 19/05/2009, Rv. 244121; sez. 6, n. 10646 del 11/02/2009, Rv. 242921).
8. Discende da quanto sinora esposto che deve prendersi atto dell'intervenuta prescrizione dei delitti di cui ai capi A), C) e D) in quanto, pur calcolando il periodo di sospensione di 19 giorni riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, per ciascuno di essi è ormai decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dal momento del fatto. In relazione a tali delitti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, quanto al SI, atteso che la stessa indica il reato di falso in atto pubblico fidefacente, l'unico non estinto per prescrizione, come il più grave tra quelli in continuazione, determinando per questo la pena base del reato continuato in anni tre, sicché l'estinzione degli altri reati per prescrizione comporta l'eliminazione degli aumenti di pena per la rioconosciuta continuazione. Diversamente, invece, per la L'OL, per la quale la pena base è stata determinata in relazione alla circonvenzione di incapace di cui al capo A), sicché l'annullamento della condanna per tale reato impone rinvio ad alla Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della pena. 12 Consegue all'infondatezza dei motivi di ricorso la conferma, ex art. 578 cod. proc. pen., delle statuizioni civili, con esclusione di quelle in favore di UL GI che vanno revocate, avendo questa dichiarato di revocare la costituzione, e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili ND LU, RA IO, MA MA, MA RI IA, NA LD, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI IO RI limitatamente ai reati di cui ai capi A), C) e D) perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene, rideterminando la pena inflitta al medesimo SI in anni tre di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L'OL NI limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena. Conferma le statuizioni civili con esclusione di quelle in favore di UL GI che revoca. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili ND LU, RA IO, MA MA, MA RI IA, NA LD, che liquida per ciascuno in euro 3000 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Domenico Gallot.Amenico Gallo gello Dott. LUno Imperialiperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 25 GEN 2012 GANedrete AU LA W 13