Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atti pubblici, il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, ha il dovere di esprimersi in linguaggio adeguato alle conoscenze ed all'intelligenza di chi deve sottoscrivere l'atto e, quindi, di accertare che il sottoscrittore ne abbia compreso il significato e le implicazioni. (La Corte, nel confermare la condanna del notaio per il reato - doloso - di cui all'art. 479 cod. pen., ha precisato che, se il notaio trascura questa necessità per prassi, agisce in maniera imprudente, mentre, se il sottoscrittore manifesta sintomi evidenti di incomprensione del tenore dell'atto e dei suoi effetti, oppure addirittura assoluta distanza da quanto avviene, il notaio, nel sottoscrivere a sua volta l'atto, rispettivamente accetta il rischio di attestare il falso o vuole direttamente il falso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2008, n. 43391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43391 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3661
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 014905/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR BE, N. IL 20/01/1953;
avverso SENTENZA del 30/01/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G. Dr. Stabile Carmine;
uditi i difensori di P.C. avv. Tassi, e dell'imputata, Sinicato. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il Tribunale di Milano il 16.1.07 ha assolto ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2, perché il fatto non costituisce reato
TT ER, notaio, da falso di cui all'art. 479 c.p., per aver attestato in atto pubblico del 4.7.96 la vendita della propria abitazione da parte di LI ON, affetta da demenza senile.
Ed ha sollecitato in motivazione verifiche di carattere disciplinare del Consiglio Notarile, per evidente inadeguata attenzione. L'atto fu perfezionato in casa della ON, testi ZI GI e SA UE badante, condannata definitivamente per circonvenzione con profitto del prezzo, dell'assistita incapace che aveva perduto la sua casa d'abitazione, senz'altre possibilità di alloggio, prosciolti per prescrizione ES NI e TT SA, acquirenti.
Il Tribunale, preso atto in particolare della documentazione sanitaria, che da conto della deficienza psichica della ON all'epoca del rogito, e di perizia tecnica significativa di inadeguatezza del prezzo concordato rispetto al valore reale dell'immobile, motivava la responsabilit? del notaio. Questi, secondo la Legge Notarile n. 89 del 1914, art. 51, comma 8 e art. 67 del Regolamento, aveva predisposto l'atto sulla base dei dati fornitile dalle parti o da loro incaricati. Lo aveva quindi riletto in casa della ON ai contraenti, che lo avevano sottoscritto, pur evidenti le condizioni dell'anziana e l'assenza di suoi congiunti.
Proponevano appello il P.M. e la Parte Civile TA OR, OT della ON intanto deceduta, ed incidentalmente l'imputata che sostenevano il dolo del notaio TT, a fronte di altri elementi documentali e testimoniali, che rendevano inequivoca l'incapacità della ON al momento della sottoscrizione. La Corte di Milano, condanna l'imputata con generiche e benefici ad anni due di reclusione ed al risarcimento dei danni, con provvisionale esecutiva di Euro 65.000,00.
In motivazione rigetta eccezioni. E premette che la legge notarile impone al notaio di rendersi conto che le parti siano in grado di esprimere il loro consenso all'atto ed alle clausole (nella specie prezzo e momento di rilascio dell'immobile aggiunte a mano prima della sottoscrizione), la qualcosa non significa accertamento della capacità naturale.
Rileva che la ON, già dichiarata invalida al 100%, era stata diagnosticata affetta da demenza senile, nell'aprile del 1996 all'atto di dismissione dal reparto neurologico dell'Ospedale S. Raffaele, ove era ricoverata per attacco ischemico. La diagnosi era ribadita il 17 luglio '97. E la vicina Li Fonti, cui la
UE aveva offerto in vendita a buon prezzo l'immobile, la diceva "non tanto presente". L'atto era stato perfezionato poco piu' di tre mesi prima della conferma della diagnosi in assenza di congiunti della donna, in particolare il OT che le faceva visita di frequente. In particolare, al momento dell'atto, la ON risultava impreparata a qualsiasi implicazione della vendita, quali il pagamento INVIM, per cui la TT si faceva girare all'uopo gli assegni non circolari emessi a favore della venditrice, e la perdita dell'abitazione senza prospettive apparenti di futura allocazione. Il prezzo definitivo era stabilito, secondo il teste NI, al momento della stipula, e così la clausola rimasta senza data del mantenimento della disponibilità dell'immobile da parte della ON, entrambi apposti a mano al momento del rogito. Finalmente il teste ZI, unico indifferente tra le persone presenti all'atto, intanto deceduto, aveva affermato in sede d'indagini, ed era incontrastato, che la donna sembrava immersa nei suoi pensieri al momento della lettura, e disinteressata nell'apporre la firma. E pronunciava frasi senza senso ed elogi nei confronti dello stesso ZI. In questa luce il notaio non poteva ritenere il consenso informato della venditrice che poi negava al OT TA, di aver venduto l'immobile.
2 - Il ricorso denuncia:
1 - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammisslbilità con riferimento all'art. 136 Cost., L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3 e art. 593 c.p.p.,
riformato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, perché l'appello del P.M. era inammissibile al momento della sua proposizione, essendo esaurito il rapporto processuale;
2 - inosservanza di legge penale, con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dal momento che l'atto del notaio non può ritenersi far fede privilegiata (ipotesi aggravata punibile con la rec. da 3 a 10 anni) dell'incapacità della ON, che è il fatto ritenuto vero. Difatti Cass., Sez. 1, 20.11.98, n. 12099, conforme a dottrina, afferma che "la dichiarazione relativa alla capacità naturale giammai potrebbe essere coperta da fede privilegiata";
3 - inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabllità delle dichiarazioni del teste ZI (artt. 238 - 512 c.p.p.): la sentenza afferma di non utilizzare quelle da lui rese nel procedimento
contro
UE per il divieto di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, ma solo quelle rese alla P.G., estrapolagli ai sensi dell'art. 512 c.p.p., dal verbale d'udienza, dato il sopravvenuto decesso del teste, e tali dichiarazioni sono state ritenute decisive (pg. 8 della sentenza);
4 - contraddittorietà tra premesse e sentenza: la Corte da un lato ritiene "nessuna violazione di legge nell'aver il notaio ricevuto quell'atto di compravendita" (in sè non illecito), ma fa poi carico al notaio di un "obbligo di essere certo che le parti hanno consapevolezza dell'atto che hanno stipulato... presupposto per l'espressione di una dichiarazione di conformità dell'atto alla propria volontà", e dunque proprio della capacità di intendere e volere, come oltre ribadito dalla lettera della motivazione ("capire" - "prestare dichiarazione di conformità") e dal riferimento al diverso principio del "consenso informato";
5 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione alla luce di atti precedenti (pochi mesi prima la ON si era recata presso il notaio Brienza, trascr. verb. ud. 17.2.06, a redigere testamento, e Brienza attesta di non essersi reso conto della sua incapacità, dunque non immediatamente percepibile): oltre il motivo fa riferimento ad atti specifici che indica (giusta Cass., Sez. 6, 1095/06) in dichiarazioni a Prefettura di Milano del 27.4.95 ed al Comune 12.4.96, per dimostrare l'inconferenza delle certificazioni relative a momenti diversi da quello del fatto;
6 - idem, in relazione al travisamento del fatto con riferimento all'esame dell'imputata TT, di cui sarebbe stato travisato il senso di dichiarazioni rese all'udienza del 10.7.06, che il motivo trascrive, per dimostrare "maliziosa estrapolazione" di taluna frase dal contesto, quale significativa di ammissione di responsabilità;
7 - idem, con riferimento alla testimonianza NI (stesso metodo e commento);
8 - idem, in relazione al contenuto dell'atto circa la data di rilascio dell'immobile; idem, circa il travisamento del capo d'imputazione, e violazione di legge in punto di risarcimento del danno patrimoniale, data l'autonomia del fatto per cui è stata condannata la RR.
Di seguito la difesa ha presentato motivi nuovi illustrativi della prima questione procedurale e della censura complessiva di motivazione, e la difesa di P.C. memoria.
3 - Il 1^ motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si fonda sul rilievo che l'appello era inibito al P.M., perché proposto nelle more della pubblicazione della sentenza 27/07 della Corte Costituzionale, sopravvenuta a rapporto processuale ormai esaurito. Ma fa grazia di qualsiasi rilievo di ordinamento e sistema. Anzitutto confonde palesemente che l'esercizio del diritto d'impugnazione, incoercibile come ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 e art. 568 c.p.p., comma 1, e incontroverso dalla L.46/06 illegittima per diversa ragione, per sè mantiene in vita il rapporto processuale della parte che ha proposto impugnazione, quale che ne sia la qualificazione (art. 568 c.p.p., comma 5). Inoltre travisa che, per la L. n. 46 del 2006, art. 10, il giudice di merito era bensì autorizzato a dichiarare l'appello del p.m. inammissibile. Ma doveva invitarlo a proporre ricorso entro 45 giorni. Le disposizioni transitorie non avrebbero difatti potuto per sè implicare l'esaurimento del rapporto processuale. Esse ponevano un'eccezione di tipo prammatico all'art. 568 c.p.p., comma 5, che attribuisce alla Cassazione la qualificazione dell'atto d'impugnazione, con potestà di restituirlo, nel caso esclusa. Erano perciò dirette a consentire al p.m. di rinnovare l'impugnazione quale ricorso, secondo i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Ma nella specie, quando la Corte di merito si è pronunciata, la norma preclusiva dell'appello del P.M. e quelle transitorie erano ormai cancellate ex tunc dall'ordinamento.
Non esisteva più alcuna previsione che imponesse di dichiarare inammissibile l'appello ed a rimettere il p.m. in termini per il ricorso, in via di eccezione alla disposizione dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Semplicemente era competente e doveva pronunciarsi nel merito. Il 2^ motivo di ricorso è affetto dallo stesso vizio.
L'atto pubblico fa fede sino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o delle dichiarazioni ricevute.
In particolare il notaio attesta che ha predisposto l'atto pubblico in cui ha trasfuso un negozio giuridico, l'ha letto alle parti negozianti, queste l'hanno confermato e sottoscritto. Pertanto, certa la loro capacità giuridica, non ne attesta quella naturale, per la quale occorre il medico (di qui l'ovvio principio giurisprudenziale citato nel ricorso), ma solo e proprio che ciascun sottoscrivente ha inteso il tenore dell'atto e lo ha fatto proprio. E, se ha ricevuto sottoscrizione da chi non ha inteso, attesta un fatto non vero: la conferma avanti lui notaio, di quanto ha scritto e letto (e sul punto v. oltre).
Di qui l'inesistenza della possibilità di qualificare il falso come non aggravato, posto che ogni attestazione di fatto proprio o altri nell'atto fa fede sino a querela di falso.
Il 3^ motivo è infondato.
Non si ravvisa violazione di legge processuale. La Corte di merito ha utilizzato ai sensi dell'art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese in sede di P.G. dal teste ZI, intanto deceduto, nel corso dell'indagine comune ai diversi procedimenti. All'uopo, richiamando l'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, la sentenza significa di non utilizzare le dichiarazioni rese di seguito dallo stesso ZI nel diverso giudizio
contro
RR. Ma offre la ragione di economia processuale di non dover riaprire il dibattimento per acquisirle autonomamente in via documentale, posto che sono agli atti acquisiti del diverso procedimento.
Il ricorso non sostiene aggirato in concreto il divieto di acquisizioni di dichiarazioni rese in giudizio. E, incontroversi i principi in materia pur dettagliatamente argomentati, pone in campo una preclusione non ravvisabile, dato il distinto ed autonomo disposto dell'art. 238 c.p.p., occasionalmente combinato in sentenza con quello dell'art. 512 c.p.p.. Il 4^ motivo è infondato.
Non vi è nessuna contraddittorietà nella motivazione. La frase riportata tra virgolette nel ricorso risponde alla ratio della L. Notarile n. 89 del 1913, che si conformava alle norme civili allora vigenti. Il principio era fatto proprio dal Codice Penale del 1930, e quindi è stato ricodificato nell'art. 2700 c.c. del 1942. Il senso della frase è che il notaio, dando conto della conferma di chi sottoscrive l'atto pubblico da lui redatto, attesta che il sottoscrittore lo ha riconosciuto rispondente a quanto da lui voluto, nel disporre di propri diritti ed assumere correlativi obblighi. Ribadisce perciò che è necessario che il notaio accerti che il sottoscrittore abbia compreso il significato e le implicazioni di quanto ha letto. Se, si ripete per il ripetuto equivoco del ricorso, chi sottoscrive ha compreso, non perciò il notaio attesta la sua capacità, come non può attestarne l'incapacità. Ma per perfezionare l'atto il notaio non può travisare i sintomi della mancata comprensione di rispondenza di quanto lui, professionista del diritto, ha predisposto, attestando la manifestazione di volontà negoziale del sottoscrittore.
Sicché entra in giuoco il suo dovere, quale pubblico ufficiale, di sincerarsi che chi richiede di sottoscrivere l'atto ne abbia compreso il tenore da lui predisposto.
Tale dovere implica in concreto il dialogo in linguaggio adeguato alle conoscenze, ed all'intelligenza delle specifiche implicazioni dell'atto, di chi deve sottoscriverlo. Se il notaio trascura per prassi questa eventuale necessità, agisce in maniera imprudente o disattenta. Se, di più nel caso, la persona che sottoscrive manifesta sintomi evidenti di incomprensione del tenore dell'atto e dei suoi effetti, il notaio accetta il rischio di attestare il falso. Se la persona manifesta assoluta distanza da quanto avviene, il notaio che appone sull'atto la propria firma in calce alla sua, vuole direttamente il falso.
Ed è quanto dimostra la sentenza.
Difatti, i motivi 5^ - 6^ e 7^ sono infondati.
Anzitutto argomentano in maniera non consentita sulle singole prove, alla luce di principio incontrovertibile. Già l'iter legislativo della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rammenta che, per l'art. 111 Cost., comma 7, in questa sede non si valuta la prova, ma la conformità alla legge della motivazione di prova, resa discrezionalmente dal giudice di merito.
La lettera "altri atti del processo specificamente indicati...", in quanto speculare alla "indicazione delle prove poste a base della decisione" nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, autorizza il ricorrente a denunciare l'errore del giudice di merito nell'escludere prove esistenti, o ritenere prove inesistenti, in ciascun caso decisive (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19848/06, P.M. in proc. Todisco, rv. 234162), non a trame implicazioni di diverso segno.
L'indicazione del ricorso serve dunque sempre e solo a dimostrare vizio evidente della motivazione per la sua divergenza dalla realtà documentale, sicché la facoltà consiste nell'allegazione necessaria e sufficiente, non nella prospettazione di diversa induzione di risultato dal documento (cfr. Cass., sez. 1, n. 25117/06, Stojanovic, 234167 e Sez. 5, n. 39048/07, Casavola ed altri, che vietano di reinterpretare gli "atti specificamente indicati"). Nella specie non solo le prove sono indicate in motivazione, ed il Giudice di appello ne ha valutato le acquisizioni decisive, in maniera concisa come doveva per legge (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Ma il ricorso riformula indicazioni proprio per prospettare induzioni alternative. Data la riforma decisionale, tuttavia residua la possibilità di verificare se la sintesi di motivazione sia per sè manchevole, manifestamente illogica o contraddittoria. E risulta incensurabile sotto ciascun profilo. Il Tribunale aveva ritenuto incompiuta la prova del dolo, riconoscendo comunque una grave disattenzione alla luce di precisi indici.
La Corte di Milano dimostra proprio il dolo, attraverso l'analisi di altri indici, che risultano inconfutati e del pari di segno univoco, tratti da testimonianze ed acquisizioni documentali che convergono con quelli già adottati dal Tribunale, nel significare la ON del tutto assente al momento, ed inconsapevole delle implicazioni della sua sottoscrizione, tant'è che ha poi negato al OT di aver venduto l'immobile.
Da questo insieme desume che il notaio, che non aveva in precedenza avuto rapporti personali con l'anziana, non solo non si è affatto sincerato che intendesse il significato dell'atto e delle sue concrete implicazioni, ma non ha preso alcuna cautela a fronte dell'evidenza negativa, eventualmente assumendo mediazioni risolutive (ad esempio di persone di famiglia, a fronte di un atto dispositivo che avrebbe tolto le attuali possibilità di alloggio ad una persona fisicamente incapace e mentalmente assente). Sicché ha attestato falsamente la sua conferma di quanto le ha letto, e la donna ha poi sottoscritto.
Nient'altro è possibile rilevare in proposito in questa sede, senza sfociare nel merito.
L'ultimo motivo risulta infondato, per più versi in misura manifesta.
Anzitutto la questione della provvisionale in sè è assorbita dal passaggio in giudicato della sentenza penale, e si tramuta eventualmente in prospettiva di sospensione dell'esecuzione in sede civile. In secondo luogo, men che ravvisarsi vizio procedurale nella quantificazione, il ricorso travisa che ciascun responsabile, seppure a titolo diverso, è condannato agli effetti civili non solo per il danno che si rapporta al titolo di reato (offesa del bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice), ma per quello che proviene dal fatto costitutivo di reato in sè, seppure arrecato ad interessi diversi e connesso a quelli espressamente tutelati dalla norma penale.
Difatti la legge pone in genere differenza tra offeso e danneggiato. E, all'evidenza, un atto pubblico di alienazione di beni, seppure la forma assorbe la sostanza del negozio civile, incide sul patrimonio. Infine che altri siano stati condannati per lo stesso danno, a diverso titolo, non esclude che il danno resti unico. La Parte civile non potrà essere risarcita più volte integralmente, ma una volta sola dai responsabili, chiamati ovviamente in solido.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a quelle sostenute nel grado dalla P.C, che liquida in Euro 2.000, complessivi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008