Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 10646
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Sentenza 11 febbraio 2009

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Il limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche introdotto nella nuova disposizione di cui all'art. 62-bis, comma terzo, cod. pen., a seguito dell'art. 1 lett. f-bis L. 24 luglio 2008, n. 125, secondo cui " l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma", non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 10646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10646
    Data del deposito : 11 febbraio 2009

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