Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
Il limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche introdotto nella nuova disposizione di cui all'art. 62-bis, comma terzo, cod. pen., a seguito dell'art. 1 lett. f-bis L. 24 luglio 2008, n. 125, secondo cui " l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma", non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 10646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10646 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 266
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11265/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di LI (sez. AR);
nel procedimento penale nei confronti di:
OG MO NI, n. a Osorno (Cile) in data 11.8.1980;
avverso la sentenza del Tribunale di AR (sez. di Alghero), emessa in data 2.7.2007;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Ippolito F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso la decisione sopra indicata, che ha condannato MO NI OG, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di cinque mesi e 10 giorni di reclusione per i delitti di cui agli artt.110, 635 e 336 c.p.. 2. Il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere il giudice giustificato il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., soltanto sulla constatata "assenza di precedenti penali", mentre lo stato d'incensuratezza non può valere, da solo, giustificare la diminuzione di pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto esclusa la sussistenza dell'inosservanza o dell'erronea applicazione della legge penale. Con la L. n. 125 del 2008, recante conversione al D.L. n. 92 del 2008 e modificazione all'art. 62 bis c.p., il legislatore ha stabilito che "l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1" (attenuanti generiche). Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2008 e, pertanto, non è applicabile al reato in esame, commesso nel novembre 2004. Ne consegue che prima del recente intervento del legislatore, non esistevano limiti nell'individuazione degli elementi valutabili e idonei alla configurazione di "altre circostanze diverse" da quelle comuni, tali da influire favorevolmente sulla concreta determinazione della pena, al fine di mitigare la rigidità dell'originario sistema sanzionatorio. Spettava al giudice di cogliere e motivare - nella concretezza di ciascuna vicenda sottoposta al suo esame - gli elementi o anche l'elemento che rendevano opportuna l'attenzione della pena. La previsione normativa non impediva al giudice, in relazione ad una determinata e concreta situazione e con adeguata motivazione, di ritenere l'incensuratezza penale elemento meritevole del riconoscimento di attenuanti generiche.
Anche il dedotto vizio di motivazione va dichiarato inammissibile, a norma della lett. e degli artt. 181 e 591 c.p.p., per genericità. Affinché abbia il necessario carattere di specificità, il motivo di impugnazione non deve limitarsi ad esprimere, in negativo, le ragioni di dissenso rispetto al capo o al punto della decisione impugnata, ma deve anche, in positivo, specificare le ragioni per cui, nel caso concreto.
doveva adottarsi una diversa decisione. Nel ricorso in esame, il ricorrente ha omesso di specificare le ragioni per cui all'imputato non andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009