Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 23014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23014 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 509
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 010709/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) WO OH NA, N. IL 10/03/1976;
avverso SENTENZA del 22/10/2008 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per annullamento in punto generiche. Udito il difensore non presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 22.10.2008, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di ES in composizione monocratica dichiarava AN OH KE, nigeriano, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, - fatto accertato il 21.10.2008 - e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, motivate con lo stato di incensuratezza dell'imputato, e con la diminuente per il rito ex art. 442 c.p.p., lo condannava alla pena, sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona che motivava il gravame formulando la seguente deduzione per violazione di legge:
le attenuanti generiche erano tate giustificate unicamente con l'assenza di precedenti penali, in violazione all'art. 62 bis c.p., comma 3, introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Va premesso che, in effetti, la L. n. 125 del 2008, entrata in vigore il 26.07.2008, ha integrato l'art. 62 bis c.p. mediante l'introduzione di un comma 3 che così recita: "In ogni caso l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1". È del tutto evidente come, trattandosi di norma di carattere sostanziale, in quanto direttamente incidente sul trattamento punitivo, essa possa essere applicata solo ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Tale presupposto si verifica nella presente fattispecie, il fatto attribuito all'imputato AN essendo stato accertato il 21.10.2008.
Ciò posto, si impongono le seguenti riflessioni: le attenuanti generiche costituiscono istituto (introdotto nell'ordinamento con D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944 e modificato con L. n. 251 del 2005)) diretto a consentire l'inserimento di elementi di ragionevole flessibilità nell'irrogazione della pena concreta, al fine di adeguare la sanzione alla personalità dell'imputato ed all'effettiva gravità del fatto;
tali attenuanti devono essere motivate con riferimento a elementi (diversi da quelli tipizzati da altre circostanze attenuanti) di segno positivo per l'imputato (con riferimento a dati socioculturali di onesto sentire, nel contesto storico); in tal senso la giurisprudenza ha puntualizzato il corretto e idoneo riferimento ai parametri normativizzati dall'art. 133 c.p. nel quadro dei valori costituzionali. Risulta utile, in tal senso, ricordare - non solo per esemplificazione - una serie di elementi ritenuti dalla giurisprudenza positivamente valutabili in tal senso, diversi da quelli previsti da altre circostanze attenuanti : la giovane età dell'imputato; il ristoro dei danni (anche se parziale, ovvero effettuato oltre i limiti di cui all'art. 62 c.p., n. 6); le condizioni di emarginazione sociale e culturale;
lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
la buona condotta familiare e sociale;
le eventuali problematiche psichiche (ancorché non sufficienti ad indurre la diminuente di cui all'art. 89 c.p.); la condotta della parte offesa (ancorché non utile ex art. 62 c.p., n. 2); ecc. Si tratta, come ben si può rilevare, di elementi che consentono la più adeguata personalizzazione della pena, in riferimento al singolo soggetto agente in quella determinata condotta di reato, con riguardo a circostanze che inducano una considerazione in qualche modo positiva, attinenti a dati personologici e di contesto sociale e culturale in senso ampio. Si tratta di elementi che permettono di valutare in modo più penetrante (e meno generalizzato) l'intensità dell'elemento psicologico del reato, il grado di disvalore che l'imputato ha concepito nel commettere il reato stesso, le condizioni personali, ambientali e sociali in cui il fatto si è maturato, le eventuali condotte successive sintomatiche di resipiscenza. Orbene, non c'è dubbio che, in tale quadro dell'istituto, come espresso dal diritto vivente, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, siano positivamente valorizzagli anche i dati di vita precedenti la commissione del reato, peraltro evidenziati proprio dalla seconda parte del n. 2 del comma 2 dell'art. 133 c.p. ("il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole desunta... dalla condotta e dalla vita del reo antecedente al reato"). Tanto ritenuto, risulta allora evidente come il legislatore della novella in esame (L. n. 125 del 2008) abbia inteso restringere la discrezionalità del giudice, nell'individuazione dei concreti elementi giustificativi di quello strumento di flessibilità sanzionatoria costituito dalle attenuanti atipiche, vietando il solo riferimento allo stato di incensuratezza - evidentemente ritenuto elemento in sè prevalentemente formale - quale unico argomento motivazionale valorizzarle in tal senso. Ciò posto, consegue ancora che - posto dal legislatore tale limite - non risulta in sè adeguato il generico riferimento all'art. 133 c.p. (come si ritrova nell'impugnata sentenza) che non può integrare in aggiunta l'obbligo motivazionale, essendo ora non consentito il solo riferimento allo stato di incensuratezza. Si impone dunque annullamento su tale profilo motivazionale relativo alla giustificazione delle concesse generiche, con rinvio al Tribunale di ES (trattandosi di impugnazione contro sentenza resa con rito abbreviato) per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di ES. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009