Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
L'alterazione della copia autentica di un atto pubblico integra il reato di cui all'art. 476 in relazione all'art. 482 cod. pen.(Fattispecie in cui la copia autenticata di un certificato di matrimonio era stata falsificata mediante cancellazione dell'annotazione relativa allo scioglimento del vincolo coniugale).
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2017, n. 13053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13053 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
13053 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 301 Dott. Paolo Antonio BRUNO -Presidente- Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - UP 2/2/2017 R.G.N. 44870/2016 Dott. Alfredo GUARDIANO - Consigliere - © Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Angelo CAPUTO - Consigliere - Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AM UD, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 17/5/2016 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di AM UD per il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., così ripristinando l'originaria qualificazione del fatto derubricato in prime cure sotto il titolo del falso in certificazione.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale ed in particolare lamentando l'erroneità della riqualificazione operata dalla Corte territoriale, posto che l'atto di matrimonio rilasciato dal competente ufficio comunale sarebbe da considerarsi una certificazione amministrativa e non un atto pubblico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Come detto il ricorrente non contesta la responsabilità dell'imputato o la materialità del fatto consistito nella cancellazione dall'atto del matrimonio rilasciato a quest'ultimo dell'annotazione relativa al suo scioglimento bensì solo la sua qualificazione.
2.1 In tal senso è inannzi tutto necessario precisare che quello oggetto del reato contestato non è l'originale dell'atto di matrimonio, redatto dal pubblico ufficiale che ha celebrato le nozze, bensì una copia dello stesso autenticata dal funzionario comunale addetto rilasciata per gli usi di legge e, nel caso di specie, al fine di essere prodotta al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
2.3 Ciò detto, deve allora essere condivisa la qualificazione giuridica attribuita dalla Corte territoriale al fatto. Va infatti ribadito che l'alterazione della copia autentica di un atto come quello oggetto di contestazione integra il reato di cui all'art. 476 c.p. in relazione all'art. 482 dello stesso codice, poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale (ex multis Sez. 5, n. 12731 del 6 novembre 2000, Ninivaggi, Rv. 218117; Sez. 5, n. 7714/15 del 4 novembre 2014, Spataro, Rv. 264057).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende. 2 Dichiara inammissibile il processuali e della somma Così deciso il 2/2/2017 Il Consigliere esténsore Luca Pistorelli
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il Presidente Paolo Antonio Bruno DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 17 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuio ау use