Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2013, n. 29487
CASS
Sentenza 26 giugno 2013

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In tema di disciplina delle armi, la previsione dell'art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 che, modificando l'art. 38 T.U.L.P.S., ha previsto l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. della detenzione di armi entro 72 ore anzichè immediatamente, si applica anche ai fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma successiva più favorevole al reo.

Il reato di omessa denuncia all'Autorità di P.S. della detenzione di un'arma ha natura permanente, venendo la consumazione a cessare per effetto di una volontaria determinazione dell'agente oppure per un fatto esterno quale il sequestro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2013, n. 29487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29487
Data del deposito : 26 giugno 2013

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