Sentenza 20 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9911 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I D E A A ) O T S .74 S R S n T O A P 7 IS T 8 M 9 I 1 G AN99 1 1 0 1 ' A E L o R rz L R T a A L I m D A D 6 E I , T e N NOME ITALI NO O g N g G L E e L O L S O 9 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .1 B A rt D A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Mantenimento del figlio dr. Angelo Grieco Presidente maggiorenne e divorzio. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 21178/99 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere 23840/99 dr. Donato Plenteda Consigliere Cron.22514 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.04.2001 S EN T EN ZA sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 21178 e 23840 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposti: DA PAOLO OZ, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Carlo Martuc- celli e rappresentato e difeso dall'avv. OL Grassi di Napoli, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE E CONTRORICORRENTE
CONTRO
CE PI, domiciliata elettivamente in Roma, alla Via Cerreto di Spineto n.9, presso l'avv. Giovan- ni Cattivera, unitamente agli avv.ti Vincenzo del Vec- 1060 2001 2 chio e Alessio del Vecchio di Napoli, dai quali è rap- presentata e difesa, per procura in calce al controri- corso con ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso il decreto della Corte di appello di Napoli dell'1 - 5 luglio 1999. Udita, all'udienza del 18 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. OL Grassi che ha chiesto d'accoglie- re il ricorso principale e rigettare l'incidentale. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli con decreto dell'8 aprile 1999 rigettava la domanda di MA ZZ per la revi- sione delle disposizioni concernenti l'assegno di di- vorzio e il mantenimento del figlio maggiorenne della sentenza che aveva pronunciato il divorzio dell'istan- te da OL ZZ, perchè a carico di costui non era posto alcun assegno divorzile nella indicata sen- tenza e la donna era carente di legittimazione ad agi- re per il mantenimento del figlio ultradiciottenne. Su reclamo della ZZ, la Corte d'appello di Napoli con decreto del 5 luglio 1999 poneva a carico del Coz- zolino un contributo mensile per il mantenimento del h 3 - figlio di £.
1.400.000 da rivalutare annualmente, e, compensando le spese di causa, confermava il rigetto della domanda di un assegno divorzile non riconosciuto nella sentenza di divorzio e non determinabile in sede di modifica delle disposizioni accessorie senza l'in- dicazione di giustificati motivi sopravvenuti per l' ammissibilità della domanda, e mancando comunque la prova dell'inesistenza attuale di mezzi idonei della donna che le consentissero di mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio. Per il contributo al mantenimento del figlio maggio- renne convivente con la ZZ, era riconosciuta la concorrente legittimazione del primo e della reclaman- te, la quale era titolare di un diritto di azione jure proprio, anche perchè il figlio non era conomicamente indipendente per una malattia che lo aveva colpito;
il contributo al mantenimento del figlio era adeguato al- la misura indicata, in base alla nuova posizione reddi- tuale e patrimoniale del ZZ, divenuto nel tempo proprietario di tre appartamenti e tenuto al manteni- mento anche di altra figlia nata dal secondo matrimo- nio e tenendo conto pure della pensione di invalidità e degli arretrati a tale titolo ricevuti dal figlio. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricor- so il ZZ con due motivi. 4 La ZZ ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale dal quale il ricorren- te si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ex art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei due ricorsi avverso lo stesso decreto.
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 6 della L. 1° dicembre 1970 n. 898, come modifi- cata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, 147 e 148 c.C., in relazione all'art. 433 c.c. e all'art. 360 n. 3 c. p.c., per avere la Corte di merito ritenuto ancora e- sistente l'obbligo del ricorrente di mantenere il fi- glio IO di trentotto anni, in base alle indicate norme che parificano la disciplina del mantenimento dei figli di divorziati a quella della prole delle f famiglie nelle quali il matrimonio a fondamento delle stesse (art. 29 Cost.) non sia venuto meno. Se è vero che, per la morale sociale comune e la giu- risprudenza, l'obbligo di mantenimento a carico del genitore permane in favore del figlio che ha raggiun- to la maggiore età, ciò per il ricorrente sarebbe non ofic esatto quando l'avente diritto abbia raggiunto un'età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sè stesso (Cass. 11 agosto 1977 n. 3709), producendosi altrimenti l'inaccettabile fenomeno sociale di genito- متشکر 5 ri vecchi e bisognosi di assistenza tenuti invece ad assistere e mantenere figli anziani. Da tale affermazione per il ricorrente discende la ne- cessità di porre un termine ai doveri di mantenimento genitoriali nei confronti dei figli, pure se siano af- fetti da malattie o minorazioni, che abbiano determi- nato interventi previdenziali e assistenziali pubblici come in tal caso con la pensione d'invalidità, perchè il principio di solidarietà che lega la prole al geni- tore ha natura "alimentare" e non di mantenimento e in effetti, nell'ipotesi inversa, il figlio è tenuto solo agli alimenti e non a mantenere il genitore, per cui il decreto della Corte napoletana avrebbe esteso i di- ritti del figlio oltre i limiti della legge.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato. L'art. 147 c.c. attribuisce infatti alla prole il di- ritto al mantenimento, non limitato al solo profilo a- limentare in senso stretto ma comprendente la fornitu- ra dei mezzi economici per il soddisfacimento di tutte le esigenze economiche, sociali, fisiche e culturali dei figli, sorte e sviluppatesi in relazione al teno- re di vita della famiglia in cui il rapporto si è for- mato (Cass. 8 novembre 1997 n. 11025) e tale posizione soggettiva si connette al diritto-dovere dei due geni- tori di provvedervi in proporzione alle rispettive so- ک 6 - stanze e secondo la loro capacità di lavoro e profes- sionale, ai sensi dell'art. 148 c.c. Il rapporto genitori-figli anche in ordine al mante- nimento rientra tra quelli etico-sociali di cui al Titolo II della nostra Costituzione (art. 30) che sono logicamente permanenti;
inserendosi nelle rela- zioni proprie di una "società naturale", quale è la famiglia nel disegno dei costituenti, esso continua a esistere persino se viene meno il rapporto giuridico, potendosene chiedere l'adempimento pure per la sola relazione biologica (Cass. 30 gennaio 1998 n. 978). Inoltre, sia nelle norme costituzionali che negli ar- ticoli citati del codice civile e della legislazione speciale sul divorzio, il diritto al mantenimento non è limitato in favore dei figli, se minori. Costantemente si è perciò affermato che l'obbligo di mantenimento permane a carico di entrambi i genitori in favore del figlio divenuto maggiorenne, a meno che non sia provato da colui che non vuole più provvedervi che lo stesso ha acquisito l'indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni per poter essere econo- micamente autosufficiente, senza trarne utilmente pro- fitto per sua colpa o sua scelta (ex coeteris, Cass. 30 agosto 1999 n. 9109, 11 marzo 1998 n. 2670, 5 ago- sto 1997 n. 7195, 23 gennaio 1996 n. 496). ih 7 Il rapporto genitore-figlio del resto permane anche oltre il venir meno del matrimonio a fondamento della famiglia in cui esso è sorto e dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio e, per il profilo del mantenimento, esso perdura fin quando il figlio senza sua colpa non abbia raggiunto la propria autonomia e- conomica, sempre che il genitore possa adempiervi con le sue sostanze e la sua capacità di lavoro, per cui non è esatto che un genitore vecchio e bisognevole di assistenza possa essere tenuto a mantenere i figli. L'esistenza del dovere del mantenimento del figlio ol- tre la maggiore età non è quindi soggetto a un termine prefissato e la previsione dal legislatore di decisio- ni giurisdizionali nella materia sempre modificabili per sopravvenuti motivi (art. 9 L. 898/70, 155 c.c. e 710 c.p.c.) evidenzia che i presupposti per il suo ri- conoscimento e la sua determinazione devono sussistere non solo in rapporto alla posizione del figlio non au- tosufficiente incolpevolmente e maggiore di età ma an- che alla situazione patrimoniale e lavorativa del ge- nitore, per cui la distinzione tra mantenimento e ali- menti prevista per i coniugi dall'art. 156 c.c. sussi- ste anche nel rapporto genitore-figlio. L'ampiezza del diritto al mantenimento esteso oltre il profilo alimentare, esclude ogni identità di esso con 8 quello agli alimenti cui all'art. 433 e ss. C.C., li- mitato al necessario per la vita dell'alimentando, pur se determinato anche tenendo conto della sua posizione sociale (art. 438, 2° comma c.c.); quando vi sia col- pa del figlio maggiore nel dar luogo alla mancanza di autosufficienza in cui si trova, il diritto al mante- nimento di lui si trasforma in quello agli alimenti, se sussiste lo stato di bisogno che lo faccia sorgere. Non esistendo un dovere di mantenimento dei genitori a carico dei figli se non nei limiti dell'art. 315 c. c., è da escludere un principio di reciprocità tra l' obbligo di mantenimento cui sono tenuti i genitori verso i figli e i doveri di questi nei loro confronti, essendo invece reciproci i soli obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e per il cui riconoscimento SS., non basta il solo rapporto familiare, per cui appare evidente, pure per tale profilo, l'infondatezza del primo motivo del ricorso principale.
2. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione dell'art. 9 della L. n. 898/70 come modifi- cata dalla L. n. 74/87, in relazione agli artt. 2 c. c. e 75 c.p.c., perchè se al figlio competono solo gli a- limenti e non il mantenimento, la ZZ non poteva ritenersi legittimata jure proprio ad agire, essendo il titolo dell'obbligo del ricorrente diverso da quel- 9 lo di mantenimento per cui la donna poteva agire. Per il ZZ, il diritto agli alimenti di cui al- l'art. 443, per gli artt. 2 c.c. e 75 c.p.c. può es- sere azionato solo dal suo titolare e non da terzi e quindi la domanda di cui all'art. 9 della 1. 898/70 nel caso era da rigettare perchè infondata.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato non solo per quanto già rilevato sopra, ma perchè nel caso non è in questione l'obbligo alimentare ma l'altro di manteni- mento che ha la sua radice nella tutela della prole, che permane nel tempo, per cui quando, senza soluzione di continuità, il figlio maggiorenne che abita con uno dei genitori, non ha raggiunto l'indipendenza economi- ca, il genitore convivente sul quale grava l'onere in concreto di mantenere il figlio, è legittimato a do- mandare il contributo cui è proporzionalmente tenuto pure l'altro genitore (Cass. 18 febbraio 1999 n.1353, 28 giugno 1994 n. 6215), anche quale gestore d'affari ex art. 2031 c. C. di quello (Cass. 4 settembre 1999 n. 9386 sulla scia di molte altre, tra cui Cass. 21 gr giugno 1984 e Cass.11 luglio 1990 n. 7211). Non sussiste quindi la dedotta carenza di legittima- zione attiva della controricorrente nel caso.
3. Il ricorso incidentale della ZZ lamenta vio- lazione dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, 10 - come modificata dalla L. n. 74/87, per avere la Corte territoriale respinto la domanda di revisione dell'as- segno spettante alla donna, nonostante la lettera del- la norma che consente di rivedere ogni statuizione re- lativa al mantenimento e l'esistenza concreta di moti- vi sopravvenuti, come la svalutazione elevatissima nel tempo e la grave malattia mentale del figlio conviven- te con la madre e schizofrenico. La controricorrente, in secondo luogo e subordinata- mente, deduce che la Corte di merito ha violato gli artt. 132 c.p.c. e 1362 c.c. anche per insufficiente motivazione, perchè il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non preclude il diritto di lei a fruire di assegno, già in sede di separazione fissato in favore della madre e dei figli e da ritenersi pre- visto pure nella decisione sul divorzio nella quale, in contumacia della donna, la controparte aveva però concluso per l'attribuzione d'un assegno di manteni- mento per la controparte e per i figli. Il dispositivo della sentenza doveva infatti leggersi in coordinamento con le conclusioni delle parti, per cui errata sarebbe l'affermazione dell'inesistenza di gr un assegno per la donna nella sentenza di divorzio.
3.1. Il ricorso incidentale è infondato per entrambi i profili prospettati. ch 11 L'art. 9 L. 898/70 prevede effettivamente che per so- pravvenuti motivi è possibile domandare un assegno non disposto in precedenza ma nel caso tali motivi non fu- rono indicati dall'istante e il loro richiamo in que- sta sede è irrilevante, per cui il primo motivo di ri- corso incidentale è infondato. La diversità degli artt. 5 e 6 della L. 898/70 e la distinta natura dell'assegno divorzile, il quale com- pete solo su domanda alla parte divorzianda che ne ab- bia diritto per non essere dotata di mezzi idonei a fruire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e del contributo al mantenimento per i fi- gli, che può essere anche determinato d'ufficio o su richiesta del P.M. se si tratti di figli minori in proporzione alle sostanze e alla capacità lavorativa dei genitori, comporta l'infondatezza del secondo mo- tivo di ricorso incidentale, non essendosi nel merito data prova del diritto della ZZ. Esattamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che la contumacia della donna nel giudizio di divorzio fosse incompatibile con l'attribuzione di un assegno divorzile, ritenendo che il contributo disposto nella sentenza conclusiva di quel giudizio si riferisse al solo mantenimento dei figli, per cui nella fattispe- cie non si aveva un'ipotesi di revisione dell'assegno 12 mai determinato, ma una nuova istanza non dimostrata nel merito in ordine al diritto per l'inesistente pro- va della mancanza di mezzi della donna idonei a con- sentirle un tenore di vita analogo a quello fruito durante il matrimonio, anche a prescindere dall'inam- missibilità dll'azione per la omessa specifica indi- cazione in quella dei nuovi motivi che avrebbero con- sentito di modificare la sentenza di divorzio.
4. La soccombenza del ricorrente principale sul deli- cato problema del rapporto con i figli, è da ritenere prevalente rispetto a quella della controricorrente e comporta che a carico di lui debbano porsi i due terzi delle spese del giudizio di cassazione da liquidare in dispositivo e da compensare nel residuo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna il ri- corrente principale al pagamento dei due terzi delle spese di questo giudizio, che liquida per tale ridotta misura in £.
4.000.000 per onorari e in £. 120000 per spese e compensa tra le parti nel residuo terzo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2001. Hele Quincy Il presidente De fonsiglie igliere estensor Colup CASSAZIONE CANCELLIERE Andrea Bianchi Day 700