Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 1
Anche se il quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati a norma del primo comma dell'art. 291 stesso codice, a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, la "ratio" della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti, quanto, piuttosto al loro contenuto; sicché, quando questo risulti integralmente inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309, comma quinto, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 7.4.1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. " GEMELLI TORQUATO " N. 2047
3. " AZ OA " REGISTRO GENERALE
4. " BA OL " N. 06413/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) GU AN n. il 20.08.1957
2) GI VA n. il 08.01.1940
3) IZ VA n. il 10.03.1970
avverso ordinanza del 07.01.1998 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GEMELLI TORQUATO. Con separate ordinanze del 7-1-98 il tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza coercitiva emessa in data 2-12-97 nei confronti di GU ES in ordine all'associazione per delinquere e alle rapine consumate e tentate contestategli;
parimenti nei confronti di IZ NI per i reati di associazione per delinquere, rapine, estorsione e tentato omicidio ascrittigli e nei confronti di GI OR per i reati di associazione per delinquere e per le rapine consumate e tentate ascrittegli;
mentre ha annullato l'ordinanza impositiva nei confronti del medesimo IZ in ordine alle contestazioni di cui ai capi A16 e A17 concernenti la rapina commessa in danno del Banco di Sicilia di Vittoria. Le conferme sono state conseguenti alla ritenuta gravità indiziaria basata sulle dichiarazioni dei collaboranti PP AN ed AN IN che, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, sono state confermate da riscontri esterni;
l'annullamento è conseguito dalla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, a causa della genericità delle dichiarazioni del citato AN sul ruolo che il IZ avrebbe ricoperto nella rapina e stante la mancanza di riscontri esterni.
Avverso le ordinanze del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore degli indagati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che ha errato il Tribunale nel non dichiarare l'inefficacia della misura coercitiva per mancata trasmissione degli atti previsti dall'art. 291 c.p.p., non potendo avere la funzione di valida garanzia per la difesa quanto al riguardo trascritto, e neppur compiutamente, nell'ordinanza del G.I.P. e stante la perentorietà del termine previsto dall'art. 309 co. 5 c.p.p. Censura, poi, i provvedimenti impugnati per mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria, basata su generici riferimenti acquisiti e senza soffermarsi su ogni capo di accusa, anche per porre in rilievo i contrasti emersi, inficianti l'attendibilità dei dichiaranti, e per rispondere in dettaglio alle argomentazioni difensive addotte, anche al fine di dimostrare l'esistenza del reato associativo laddove potrebbe intravvedersi solo un concorso di persone in un reato continuato.
Chiede l'annullamento delle ordinanze impugnate, con le conseguenze di legge.
I ricorsi non sono fondati.
È ben vero che il quinto comma dell'art. 309 c.p.p. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati a norma del primo comma dell'art. 291 c.p.p. - pena la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva -, ma la "ratio" della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti quanto piuttosto al loro contenuto;
sicché, quando questo risulti - è il caso di specie - "integralmente" inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309 co. 5 c.p.p., essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato.
Quanto alla gravità degli indizi, il Tribunale ha dato ragione specificando gli elementi da cui sono stati tratti - se ne è fatto cenno -, non incorrendo in vizi logici o in violazioni di legge rilevanti in sede di legittimità; ed ha correttamente motivato, evidenziandoli, sugli elementi rivelatori del pericolo di recidive, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, i ricorrenti, sotto l'apparenza di vizi di legittimità, prospettano, talora con enunciazioni teoriche, rivalutazioni del merito inidonee a sollecitare il sindacato di questa Corte sul provvedimento impugnato, che si palesa esente dalle censure mosse. I ricorsi vanno, quindi, rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Si trasmette copia ai sensi dell'art. 23. Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 1998