Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2047
CASS
Sentenza 7 aprile 1998

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Anche se il quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati a norma del primo comma dell'art. 291 stesso codice, a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, la "ratio" della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti, quanto, piuttosto al loro contenuto; sicché, quando questo risulti integralmente inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309, comma quinto, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1998, n. 2047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2047
    Data del deposito : 7 aprile 1998

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