Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art.656, comma 10, c.p.p. (secondo cui, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare), non può trovare applicazione nel caso in cui la pena da eseguire sia cumulata con altre; e ciò senza che in contrario possa invocarsi il principio della scindibilità del cumulo ogni qual volta possa da ciò derivare un vantaggio per il condannato, atteso che la sospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi della disposizione normativa sopra citata, è funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, e una tale misura non può operare su una soltanto delle pene concorrenti, ma esclusivamente sulla pena unica determinata sulla base di tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti del medesimo soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 21.1.2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI Consigliere N. 440
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO Consigliere N. 27291/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SQ ME, n. 28.1.1968 a Barcellona Pozzo di Gotto avverso l'ordinanza in data 10.6.1999 del G.I.P. presso il Tribunale di Messina
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., Dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA:
SQ ME ha proposto incidente di esecuzione avverso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 24.4.1999 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, in cui era inclusa un'ultima condanna (12.11.1998 del G.I.P. in sede) ad un anno e due mesi di reclusione, per fatto in ordine al quale risultava applicata, al momento del passaggio in giudicato, la misura cautelare degli arresti domiciliari;
deduceva la mancata sospensione dell'esecuzione per il detto titolo, in violazione dell'art. 656, co. 10, C.P.P., come modificato dall'art. 1 L. 27.5.1998 n. 165. Il G.I.P. del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, rilevando che il provvedimento assorbiva precedenti cumuli per titoli in ordine ai quali, al momento del passaggio in giudicato dell'ultima sentenza, il condannato era già detenuto, sicché irrilevante - alla luce della "ratio" della disposizione invocata e per il principio dell'unità del rapporto esecutivo - era la misura cautelare meno restrittiva formalmente applicata per il fatto in questione.
Ha interposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione degli artt. 656, co. 5 e 10, C.P.P., 13 della Costituzione e carenza di motivazione;
chiarisce che lo scopo dell'istanza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", non era quello di essere immediatamente avviato agli arresti domiciliari, ma invece - avendone interesse - di ottenere il provvedimento sospensivo previsto dalla legge per l'ultima condanna, onde fruire, in caso di scarcerazione per le altre, del meno restrittivo regime detentivo fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza sulla definitiva ammissione, o meno, alla detenzione domiciliare o ad altro beneficio penitenziario. Tanto premesso, sostiene che, di fronte al testuale disposto di legge ed in forza della tassatività delle ipotesi di restrizione della libertà, la sua istanza sia stata erroneamente disattesa.
Il ricorso è infondato. Il co. dell'art. 656 C.P.P. è infatti di per sè inapplicabile a soggetto detenuto a seguito di ordine di carcerazione per altro titolo, perché in tal caso l'esecuzione degli arresti domiciliari rimane sospesa a norma del precedente art. 298;
manca quindi il presupposto di fatto richiesto alla legge ("se il condannato si trova agli arresti domiciliari... permane" nel medesimo stato detentivo"). Più in generale, va rilevato che il in esame non rientra nell'ipotesi in cui deve essere eseguita "una sentenza di condanna" ai sensi dell'art. 656 C.P.P., ma in quella di "persona... condannata con più sentenze... per reati diversi", regolata dall'art. 663 stesso codice. In tal caso il P.M. "determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene" contenute negli artt. 71 e seguenti C.P., cui rinvia il successivo art. 80; trattandosi in concreto di pene detentive temporanee, le sanzioni inflitte con le varie sentenze "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico" (art. 76 C.P.). Va altresì ricordato che, poiché l'art. 663 C.P.P. non riproduce l'inciso "se occorre", che figurava nel co. i dell'art. 582 del codice di rito del 1930, non sono previste eccezioni al dovere del P.M. (e del giudice dell'esecuzione, se investito in sede incidentale di questioni inerenti al cumulo) di unificare le pene concorrenti (cfr. Cass., Sez. I, I/13.6.1990, Peluso;
25.3/19.4.1991, Giunta;
28.11.1991/21.1.1992, Soru;
13.2/11.3.1992, Farina). Ne segue che il P.M. e il giudice dell'esecuzione non sono legittimati a scorporare dal cumulo una delle pene concorrenti ed a prenderla singolarmente in considerazione ai fini dei provvedimenti sospensivi di cui all'art.656 C.P.P.. Nè in contrario può invocarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale - essendo l'istituto ispirato al "favor rei", onde evitare, attraverso i meccanismi moderatori di cui all'art. 78 C.P., i rigori conseguenti al cumulo materiale di pene - è consentito procedere alla scissione del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti quando ne derivino conseguenze favorevoli al condannato. Infatti, la sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p. è funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, e tali misure non possono operare su una soltanto delle pene concorrenti, ma esclusivamente sulla pena unica per tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti della stessa persona (arg. ex art. 51 bis L. 26.7.1975 n. 354, che in caso di avvenuta ammissione prevede, quando sopraggiungano nuove condanne, l'estensione o la cessazione del beneficio "tenuto conto del cumulo delle pene" a fine di verifica della persistenza dei requisiti di ammissibilità).
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2000