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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Roscioni Leonardo, Parte_1 C.F._1 per procura prodotta unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARANGONI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: insiste per la pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso del 27.5.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in GL (ora Valfornace) il 2.10.2003 (trascritto nei registri dello stato civile di
[...]
GL al n. 13, parte II, serie A, anno 2003).
Egli ha in particolare dedotto che:
- dall'unione coniugale nasceva il 4.5.2007 la figlia Persona_1
- tra i coniugi è già stata pronunciata la sentenza di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Macerata del 30.10.2019 (N. R.G.10875/2019) nell'ambito del procedimento di separazione n. 2306/2019 R.G (doc. n. 3 e 5 di parte ricorrente)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva in data
8.10.2024 parte resistente la quale, seppur nulla opponendo sulla declaratoria di Controparte_1 scioglimento del vincolo, contestava tutto quanto ex adverso dedotto con particolare riguardo alle condizioni economiche delle parti, ritenendo sussistente un notevole squilibrio reddituale tra le stesse in ragione del quale chiedeva disporsi a carico del assegno divorzile in suo favore, per un importo di Pt_1 circa 800,00 euro.
Fissata l'udienza del 11.11.2024 per la comparizione delle parti - e subentrato nel frattempo lo scrivente Magistrato per effetto del D.P. n. 62/2024 - comparivano sia parte ricorrente che parte resistente, assistite dai rispettivi legali: il Giudice rilevava l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. di alcune delle domande proposte da entrambe le parti perché non connesse con il rito e, sentiti personalmente i coniugi, sia che dichiaravano di volersi divorziare. Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 5.2.2025 erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., di cui successivamente la parte ricorrente in data 8.9.2025 chiedeva la modifica. Parte_1
Il Giudice fissava l'udienza del 28.10.2025, nella quale il RI comunque chiedeva di pronunciarsi il divorzio.
Il Giudice, pertanto, ritenendo matura la causa in punto di status, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta, poiché sussistono tutti i Parte_1 presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Difatti, la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita: dalla omologa della separazione consensuale (avvenuta a ottobre 2019) le parti pagina 2 di 3 non hanno più ripreso la coabitazione (anzi ognuna avrebbe instaurato nuove relazioni sentimentali) di tal che è sicuramente trascorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande economiche delle parti, come quella relativa all'assegno divorzile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
GL in data 2.10.2003 tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di GL, anno 2003, n. 13, parte II, serie A
- Manda alla Cancelleria per le relative incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Roscioni Leonardo, Parte_1 C.F._1 per procura prodotta unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARANGONI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: insiste per la pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso del 27.5.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in GL (ora Valfornace) il 2.10.2003 (trascritto nei registri dello stato civile di
[...]
GL al n. 13, parte II, serie A, anno 2003).
Egli ha in particolare dedotto che:
- dall'unione coniugale nasceva il 4.5.2007 la figlia Persona_1
- tra i coniugi è già stata pronunciata la sentenza di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Macerata del 30.10.2019 (N. R.G.10875/2019) nell'ambito del procedimento di separazione n. 2306/2019 R.G (doc. n. 3 e 5 di parte ricorrente)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva in data
8.10.2024 parte resistente la quale, seppur nulla opponendo sulla declaratoria di Controparte_1 scioglimento del vincolo, contestava tutto quanto ex adverso dedotto con particolare riguardo alle condizioni economiche delle parti, ritenendo sussistente un notevole squilibrio reddituale tra le stesse in ragione del quale chiedeva disporsi a carico del assegno divorzile in suo favore, per un importo di Pt_1 circa 800,00 euro.
Fissata l'udienza del 11.11.2024 per la comparizione delle parti - e subentrato nel frattempo lo scrivente Magistrato per effetto del D.P. n. 62/2024 - comparivano sia parte ricorrente che parte resistente, assistite dai rispettivi legali: il Giudice rilevava l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. di alcune delle domande proposte da entrambe le parti perché non connesse con il rito e, sentiti personalmente i coniugi, sia che dichiaravano di volersi divorziare. Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 5.2.2025 erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., di cui successivamente la parte ricorrente in data 8.9.2025 chiedeva la modifica. Parte_1
Il Giudice fissava l'udienza del 28.10.2025, nella quale il RI comunque chiedeva di pronunciarsi il divorzio.
Il Giudice, pertanto, ritenendo matura la causa in punto di status, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta, poiché sussistono tutti i Parte_1 presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Difatti, la comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita: dalla omologa della separazione consensuale (avvenuta a ottobre 2019) le parti pagina 2 di 3 non hanno più ripreso la coabitazione (anzi ognuna avrebbe instaurato nuove relazioni sentimentali) di tal che è sicuramente trascorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande economiche delle parti, come quella relativa all'assegno divorzile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
GL in data 2.10.2003 tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di GL, anno 2003, n. 13, parte II, serie A
- Manda alla Cancelleria per le relative incombenze di legge
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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