Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, alle ore 10,10 chiamato il procedimento R.G. n. 819/2024 sono comparsi l'Avv. Simona Caristina in sostituzione dell'Avv. Martino Luca Amedeo per parte ricorrente ed il funzionario delegato Pt_1 per parte resistente che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in
[...] cui insistono e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 05.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 819/2024
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), personalmente ed anche n.q. di legale rappresentante C.F._1 dell (P. IVA ), con sede in S. Parte_3 P.IVA_1
Stefano di Camastra (ME) alla Via Ruota n. 52, rappresentato e difeso, dall' Avv. Luca Amedeo Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di
Camastra, via Nullo n. 26, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
, (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente P.IVA_2 dell'Ufficio, dott.ssa Raffaella Petrangeli e dalla Dott.ssa Alessandra Siciliano, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio in Via I Settembre n. 38, CP_1 giusta procura in atti;
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione amministrativa in materia di monopoli.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.03.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.02.2024, in proprio e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante dell , proponeva opposizione Parte_3 avverso l'Ordinanza Ingiunzione confisca nr. 0003212 del 17.01.2024, notificata a mani in data 23.01.24, emessa dalla
[...]
Controparte_2
” con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di
[...] euro 33.008,75, a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica, nonché la distruzione dei pc sottoposti a sequestro, elevata per la messa disposizione del pubblico nei locali dell'associazione di n. 3 apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., in violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater del T.U.L.P.S.
Il ricorrente premetteva di essere stato destinatario del processo verbale di contestazione n. 16 del 13.09.2023 – imposta unica - di cui al D. Lgs n. 504/1998, notificato in data
03.10.2023, emesso a seguito del controllo effettuato presso la sua associazione nel periodo compreso tra il 14.12.2021 ed il 13.12.2022, con cui erano state comminate sanzioni pari ad € 34.992,00 per il 2021 e ad € 224.856,00 per il 2022. Lo stesso esponeva, altresì, di aver proposto note difensive avverso tale provvedimento, all'esito delle quali,
l aveva provveduto ad emettere nuovo verbale Controparte_1 notificato in data 09.01.2024, di cui eccepiva la nullità.
Il rappresentava, poi, che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa sulla Pt_2 base del processo verbale redatto in data 13.12.2022, annullato dallo stesso Ufficio resistente.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in ricorso e, segnatamente, sulla nullità dell'atto presupposto, dal momento che, a dire del , l'ordinanza ingiunzione Pt_2 avrebbe disposto la confisca e sanzioni in forza ed in virtù del processo verbale di contestazione n. 16 del 13.09.2023, atto successivamente annullato dal verbale n. 16/B del
29.11.2023; da ciò, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza opposta in quanto relativa ad un atto inesistente poiché già annullato. Con ulteriore motivo d'opposizione, poi, lamentava la violazione di legge Parte_2 del verbale n. 16/B del 29.11.2023, stante che lo stesso, pur avendo riconosciuto la fondatezza dei motivi di violazione evidenziati nella memoria difensiva, in seguito all'annullamento del verbale opposto, avrebbe in ogni caso confermato le sanzioni ed ammende già comminate con il verbale annullato.
Il , infine, lamentava l'avvenuta decadenza dal termine della notifica, in quanto Pt_2
l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata emessa decorsi due anni dall'evento ispettivo, in assenza di atti interruttivi stante l'annullamento del processo verbale di contestazione n.
16 del 13.09.2023.
Per quanto precede, chiedeva, in via preliminare, che fosse sospesa, Parte_2 inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento opposto per esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, domandava annullarsi o dichiararsi nulla l'opposta ordinanza;
in mero subordine, il chiedeva che fosse disposta la restituzione Pt_2 del materiale sequestrato e l'applicazione delle sanzioni nella misura minima, ex art. 11
L. 689/81; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio, l CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1 si costituiva e chiedeva, in via preliminare, di rigettare l'istanza, in via cautelare,
[...] della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza -ingiunzione, in quanto difetterebbero i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel merito, parte resistente domandava il rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, condannando il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell con rigetto delle richieste istruttorie formulate da controparte. CP_1
Rigettata la richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, la causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_2
l'Ordinanza Ingiunzione confisca nr. 0003212 del 17.01.2024, notificata a mani in data 23.01.24, emessa dalla Controparte_2
, di importo complessivo pari ad € 33.008,75,
[...] elevata nei suoi confronti quale rappresentante legale pro tempore dell
[...]
proprietario di n. 3 personal computer non rispondenti alle Parte_3 caratteristiche e prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del con Parte_4 applicazione della sanzione di cui all'art. 110, comma 9 lettera f-quater del Parte_4 pari a € 11.000,00 per ogni apparecchio, oltre spese di notifica. Con il principale motivo d'opposizione, lamenta l'illegittimità Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta, per essere stata emessa sulla base di un processo verbale annullato e precisamente del verbale di contestazione n. 16 del 13.09.2023, annullato dalla stessa con verbale n. 16/B del Controparte_1
29.11.2023.
Ora, tale assunto appare infondato per le ragioni che seguiranno.
Procedendo per gradi, deve osservarsi che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione si fonda sul processo verbale di operazioni compiute, constatazione, contestazione e sequestro amministrativo, redatto in data 13.12.2022, dal personale dell
[...]
Controparte_1
, unitamente al personale della Legione dei Carabinieri della
[...]
Stazione di Santo Stefano di Camastra, elevato a seguito del sopralluogo effettuato nei locali dell sita in Via Ruota n. 52 in Santo Parte_3
Stefano di Camastra (ME).
In particolare, come richiamato nel provvedimento opposto, in esito al controllo dei verbalizzanti del 13.12.2022, è emersa l'installazione e messa a disposizione dei clienti, presso la suddetta Associazione, di n. 3 personal computer, come meglio specificati in atti,
e di n.1 stampante termica, destinati anche indirettamente a qualunque forma di gioco anche di natura promozionale, dispositivi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del che, mediante il collegamento Parte_4 ad internet, consentivano l'accesso a piattaforme di gioco online, tra cui www.futbol24.com e www.made23.com.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l'ordinanza ingiunzione opposta e la sanzione comminata non fanno riferimento al verbale n. 16 del 13.09.2023.
Ed in effetti, con quest'ultimo verbale, acquisito in atti, è stata contestata la violazione della normativa in materia di Imposta Unica sulle scommesse di cui all'art. 5, comma 1 del D. lgs. n. 504/1998, circostanza che non attiene alla controversia in esame.
Ne consegue che, nonostante tale verbale sia stato annullato dall'Amministrazione resistente e sostituito dal processo verbale n. 16/B del 29.11.2023 per erronea individuazione del soggetto passivo, tali atti risultano estranei al presente giudizio, in cui si controverte esclusivamente della legittimità della sanzione amministrativa di cui all'art. 110, comma 9 lett. f-quater del comminata con l'ordinanza opposta. Parte_4
L'annullamento del verbale n. 16 del 13.09.2023, dunque, non incide sull'iter sanzionatorio dell'Amministrazione resistente, che trae origine dal sopralluogo effettuato in data 13.12.2022, dai funzionari dell unitamente al Controparte_1 personale della Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, per il controllo degli apparecchi illeciti presso l A tale controllo Parte_3 ispettivo ha fatto seguito il verbale di operazioni compiute, constatazione e/o contestazione redatto il 13.12.2022 sottoscritto dal ricorrente n.q. di Parte_2 legale rappresentante e proprietario degli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. Quanto all'ulteriore motivo d'opposizione, con cui il ricorrente eccepisce la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per intervenuto decorso del termine della notifica, tale doglianza non merita accoglimento.
Invero, con riferimento al termine entro cui deve concludersi il procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, va osservato che per il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative non trova applicazione la l. 241 del 1990, dal momento che, per la sua natura sanzionatoria, lo stesso risulta assoggettato ai principi sanciti dalla l. 689 del 1981.
Da questo ne consegue che la mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non può risolversi nell'applicazione del termine, non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della L. 241/1990, originariamente di trenta giorni, poi di novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella l. 80/2005. Un termine così breve, infatti, a differenza di quanto eccepito dal ricorrente, non sarebbe compatibile con il sistema organico di norme e con il procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa delineato dalla L. 689 del 1981 e ciò anche nell'interesse dell'incolpato. Pertanto, dovrà correttamente trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché tale norma sia relativa al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. L - , Sentenza
n. 21706 del 06/09/2018).
Nel merito, sulla normativa applicata dai verbalizzanti, contestata – invero genericamente
- dal ricorrente con la memoria difensiva del 16.11.2023 presentata in sede amministrativa e richiamata dal ricorso introduttivo del presente giudizio, sarà utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Nello specifico, al fine di comprendere la portata della disposizione di cui all'art. 110, comma 9 f-quater T.U.L.P.S., come introdotta dall'art. 27, comma 7 del D.L 28 gennaio 2019 n. 4 applicata dall' nella fattispecie in esame, Controparte_1 appare opportuno richiamare i recenti arresti giurisprudenziali in materia.
Ed in effetti, la Corte di Cassazione ha progressivamente perimetrato la nozione di apparecchio da intrattenimento rispetto alle previsioni di cui all'art. 110, comma 9 f- ter T.U.L.P.S. ed all' art. 7 comma 3-quater del D.L. 158/2012, convertito con l'art.1 comma 1 della legge 189/2012.
Con quest'ultima disposizione il legislatore ha anzitutto vietato “la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la rete telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari autorizzati, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.” La materia dell'illecito ludopatico è stata successivamente integrata dalla L. 228/2012 che ha introdotto, all'art. 110 del T.U.L.P.S., comma 9 lett. f) ter, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascuno apparecchio videoterminale a carico di: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione…” secondo cui sono da considerare apparecchi idonei per il gioco “quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa " e le cui modalità di pagamento e funzionamento sono poi definite da un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero . CP_3
Ciò premesso e tenuto conto del principio di legalità che regola la materia delle sanzioni amministrative, l'ambito applicativo delle due disposizioni sopracitate non deve considerarsi coincidente.
Invero, mentre l'art. 7 comma 3 quater dalla Legge Balduzzi, così come richiamato dall'art. 1, comma 923, L. 28/12/2015 n. 208, prevedendo per il gestore dell'esercizio nonché per il proprietario degli apparecchi videoterminali la sanzione amministrativa di € 20.000, ha un'ampia portata, laddove la condotta vietata risulta integrata dalla sola messa a disposizione del pubblico e presso pubblici esercizi di dispositivi, inter alia personal computer e tablet, anche privi delle caratteristiche di cui all'art. 110
T.U.L.P.S, che, collegati a server esterni tramite rete telematica, consentano il gioco on-line e l'interazione da remoto con il giocatore, agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S. è necessario un quid pluris, costituendo videoterminale “l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” (Cass. civ. sez. 2, Ordinanza n. 42036 del 2021; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 29646 del 28/12/2020).
Alla luce di quanto esposto e considerato che l'attività di offerta e raccolta dei giochi pubblici con vincita in denaro si considera legittimamente svolta solo da parte dei concessionari, nelle sedi, se trattasi di giochi su base fisica, e con le modalità fissate nella normativa di riferimento e nelle convenzioni di concessione relative a ciascuna tipologia di giochi, il legislatore, utilizzando l'ampia formulazione dell'art. 7 comma 3 quater sopracitato, ha inteso vietare la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso una connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, in quanto dispositivi Contro che sfuggono al controllo dell' , non permettendo la necessaria supervisione della regolarità dell'attività di gioco proposta ed eludendo altresì l'azione impositiva dell'Erario sul monte giocate.
Rapportando tali conclusioni al caso di specie, gli agenti hanno contestato a
[...]
l'installazione e messa a disposizione dei clienti, all'interno dell'esercizio Pt_2 dell di tre apparecchi – come individuati Parte_3 nell'ordinanza ingiunzione opposta – oltre ad una stampante termica, destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 9 f- quater del T.U.L.P.S.
La disposizione contestata prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”. La norma in esame, secondo un'interpretazione letterale, ha una portata alquanto ampia, rientrando nel suo ambito di applicazione, tutti gli apparecchi destinati anche indirettamente a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
Ora, al fine di verificare la legittimità del trattamento sanzionatorio comminato a
[...]
vanno prese in esame le deduzioni dei verbalizzanti all'esito Pt_2 dell'accertamento del 13.12.2022. Nello specifico, al momento dell'accesso, gli agenti hanno riscontrato la messa disposizione del pubblico di n. 3 apparecchi, funzionanti in modalità on-line ed idonei ad accedere ad apposita sezione giochi e ad effettuare scommesse, constatando accessi agli indirizzi internet www.futbol24.com e www.made23.com, piattaforme telematiche di raccolta di gioco a distanza rese Contro disposizioni da un soggetto non concessionario . Durante le operazioni, inoltre, sono state acquisiti n. 6 promemoria di giocata telematica ed il palinsesto degli eventi del giorno 13.12.2022.
Va, a questo punto, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Per quanto sopra, gli elementi di fatto attestati dagli agenti verbalizzanti e, segnatamente, la circostanza che i computer sequestrati fossero effettivamente funzionanti ed utilizzati per fini estranei alle attività dell'associazione, come altresì confermato dall'utilizzo della stampante termica (v. fotografie allegate), sono coperti da fede privilegiata e come tali contestabili solo in sede di querela di falso.
Per completezza, va infine disattesa l'inconferente argomentazione articolata dal ricorrente nella richiamata memoria difensiva circa la destinazione dei computer oggetto di sequestro alla libera navigazione. La circostanza che i dispositivi non fossero esclusivamente dedicati al gioco e fossero invece impiegati per la generica navigazione su Internet non impedisce, infatti, la configurazione dell'illecito contestato, laddove vi sia la prova dell'utilizzabilità e ancor più dell'effettivo utilizzo del dispositivo come apparecchio da intrattenimento.
Da quanto detto ne consegue che un'eventuale istruttoria sarebbe stata del tutto superflua a fronte della fede privilegiata del processo verbale da cui scaturisce l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Invero, anche l'eventuale esito favorevole delle risultanze probatorie rispetto alla posizione del ricorrente non potrebbe sortire l'effetto sperato, poiché le modalità di funzionamento delle apparecchiature sono documentalmente provate attraverso le risultanze dei processi verbali.
Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti tecnici necessari ad ostacolare l'accesso a siti di gioco on-line. Ciò in considerazione delle finalità di contrasto alle ludopatie perseguite dalla normativa e degli interessi erariali coinvolti.
In conclusione, risulta raggiunta la prova della violazione della normativa già indicata. Stante il rigetto di tutte le obiezioni formulate in ricorso, va infine rigettata l'ultima richiesta del ricorrente della restituzione del materiale sequestrato. A tal riguardo, in effetti, occorre precisare come, nella fattispecie in esame, la confisca costituisca una misura obbligatoria rispetto alla quale l'Amministrazione resistente non ha alcuna discrezionalità. Ai sensi dell'art. 110, comma 9 bis del T.U.L.P.S., infatti, “per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Alla luce di quanto detto, dunque, il provvedimento risulta conforme alle disposizioni di legge disciplinanti la materia.
Per quanto concerne la domanda formulata in via subordinata dal di riduzione Pt_2 della sanzione al minimo edittale, deve osservarsi come, in materia di illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.”
Nel caso di specie, con il verbale di operazioni compiute, constatazione e contestazione, è stato ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione Pt_2 pari al doppio del minimo e cioè ad € 10.000,00 per ogni apparecchio per un totale di
€ 30.000,00. Ora, nonostante il ricorrente non si sia avvalso di tale facoltà, l'Ente resistente ha complessivamente irrogato la sanzione pecuniaria di € 33.000,00, di poco superiore al doppio del minimo edittale (€ 11.000,00 per ciascun apparecchio). Tenuto conto dell'entità dell'illecito ludopatico commesso – l'installazione di tre personal computer che, pur essendo a libera navigazione, indirettamente consentivano l'accesso a siti di gioco, in assenza dei titoli prescritti autorizzatori - si ritiene proporzionato il trattamento sanzionatorio comminato, che dunque non va mitigato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione proposto da
[...] va rigettato con conferma dell'Ordinanza Ingiunzione confisca nr. 0003212 Pt_2 del 17.01.2024, emessa dalla Controparte_2
.
[...]
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza opposta, non pronunziandosi sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 05.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna