Articolo 3 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 giugno 1990
Art. 3. (Composizione delle classi). 1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.
Entrata in vigore il 30 giugno 1990