Art. 3. (Composizione delle classi). 1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.
Articolo 3 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
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Articolo 3 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
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30 giugno 1990
30 giugno 1990
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